§ 6.1.19 - Legge Regionale 13 agosto 1999, n. 24.
Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:13/08/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Riordino sanzioni in materia di tributi regionali.
Art. 2.  Riscossione della sanzione.
Art. 3.  Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1979.
Art. 4.  Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: modifiche alla L.R. n. 31 del 1996.
Art. 5.  Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione.
Art. 6.  Tassa annuale di concessione regionale per la raccolta di tartufi: modifica alla L.R. n. 18 del 1998.
Art. 7.  Estinzione crediti tributari di importo minimo.
Art. 8.  Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.19 - Legge Regionale 13 agosto 1999, n. 24.

Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse.

(B.U. n. 104 del 17 agosto 1999).

CAPO 1

Norme in materia di sanzioni tributarie regionali

 

Art. 1. Riordino sanzioni in materia di tributi regionali.

     1. A decorrere dall'1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni e integrazioni, sono, abrogate.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 1997.

 

     Art. 2. Riscossione della sanzione.

     1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

     2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

     3. [Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore] [1].

 

     Art. 3. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1979.

     1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [2];

     b) [3];

     c) [4];

     d) [5];

     e) [6];

     f) [7].

 

     Art. 4. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: modifiche alla L.R. n. 31 del 1996.

     1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 3 1, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [8];

     b) [9].

CAPO Il

Disposizioni tributarie diverse

 

     Art. 5. Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione.

     1 Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della struttura tributarla della Regione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere notificate ai soggetti interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle procedure di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.

 

     Art. 6. Tassa annuale di concessione regionale per la raccolta di tartufi: modifica alla L.R. n. 18 del 1998. [10]

 

     Art. 7. Estinzione crediti tributari di importo minimo.

     1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

     2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

     4. L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

     Art. 8. Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali. [11]

     [1. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge n. 146 del 1998 si applicano agli interessi per rapporti di credito, e debito relativi a tributi regionali].

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[2] Modifica l'art. 4 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[3] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[4] Modifica il secondo comma, art. 7 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[5] Modifica l'art. 8 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[6] Modifica il primo comma, art. 9 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[7] Sostituisce il primo comma, art. 11 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26.

[8] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[9] Modifica la lettera a), comma 1, art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[10] Aggiunge il comma 2 all'art. 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.