§ 6.1.16 - Legge Regionale 29 giugno 1998, n. 18.
Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:29/06/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali.


§ 6.1.16 - Legge Regionale 29 giugno 1998, n. 18.

Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa.

(B.U. n. 91 del 1 luglio 1998).

 

Art. 1. Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al D.Lgs 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'Allegato A che è parte integrante della presente legge.

     2. A decorrere dall'1 gennaio 2000 non si applica la tassa annuale di concessione regionale di cui alla voce di tariffa n. 27 annessa al DLgs 22 giugno 1991, n. 230 qualora non si eserciti l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi durante l'anno [1].

 

 

ALLEGATO A

Elenco delle voci di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, di

cui al D.Lgs 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche ed

integrazioni, per le quali è prevista la non applicazione a decorrere

dall'1 gennaio 1999.

 

 

N. d'ordine   Indicazione degli atti soggetti a tassa

 

  1)           Concessione per l'apertura e l'esercizio di

               farmacie

  2)           Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di

               stabilimenti di produzione e di smercio di acque

               minerali, naturali od artificiali

  3)           Autorizzazione all'impianto ed esercizio di

               fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche

  4)           Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

               a) stabilimenti termali-balneari, di cure

               idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie

               b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove

               si applicano anche saltuariamente la radioterapia

               e la radiumterapia

  5)           Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio

               ambulatori, case o istituti di cura medico-

               chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di

               analisi per il pubblico a scopo di accertamento

               diagnostico, case o pensioni per gestanti

  6)           a) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa

               e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori

               o case o istituti di cura medico-chirurgica o di

               assistenza ostetrica, case o pensioni per

               gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove

               si praticano cure idropiniche, idroterapiche e

               fisioterapiche

               b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa

               o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per

               la prevenzione e la cura delle malattie, cure

               fisiche ed affini

  7)           Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e

               vidimazione annuale dei seguenti pubblici

               esercizi:

               1. strutture ricettive alberghiere e altre

               strutture ricettive

               2. esercizi per la somministrazione di alimenti

               3. esercizi per la somministrazione di bevande

  8)           Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di

               rivendite di latte

  9)           Autorizzazione a produrre e mettere in commercio

               crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili,

               latte in polvere e in blocchi, latte condensato e

               simili

10)           Autorizzazione per la produzione e confezione a

               scopo di vendita di estratti di origine animale o

               vegetale o di prodotti affini destinati alla

               preparazione di brodi o condimenti

11)           Autorizzazione per la produzione a scopo di

               vendita, per la preparazione per conto terzi o per

               la distribuzione per consumo, degli integratori e

               degli integratori medicati per mangimi

12)           Autorizzazione per l'impianto e la gestione di

               stazione di fecondazione equina, pubblica o

               privata

13)           Autorizzazione per le attività relative alla

               fecondazione artificiale degli animali rilasciate:

               a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti

               destinati alla suddetta fecondazione

 

               b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri

               destinati alla suddetta fecondazione

14)           Provvedimento amministrativo che abilita

               all'esercizio di un'arte ausiliaria delle

               professioni sanitarie

19)           Autorizzazione per la pesca nelle acque interne

               con apparecchi a generatore autonomo di energia

               elettrica, aventi caratteristiche tali da

               garantire la conservazione del patrimonio ittico

20)           Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto

               in acque pubbliche, o comunque con esse collegati,

               rilasciata agli insediamenti diversi da quelli

               abitativi

21)           Autorizzazione per eseguire lavori di

               acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini

               pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce

               di importanza economica a norma delle vigenti

               leggi

22)           1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2

               della Legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura

               e l'esercizio di uno dei seguenti complessi

               ricettivi complementari a carattere turistico

               sociale:

               a) alberghi e ostelli per la gioventù

               b) campeggi

               c) villaggi turistici

               d) case per ferie

               e) altri allestimenti

               f) autostelli

               2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori

               di uno dei predetti complessi ricettivi

               complementari per la nomina di un proprio

               rappresentante

23)           Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio

24)           Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta

               la Legge 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio

               1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11, del TU

               delle leggi comunali e provinciali approvato con

               R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche

24 bis)       Autorizzazione per l'esercizio del commercio su

               aree pubbliche

25)           Licenza per l'esercizio della trebbiatura a

               macchina azionata a motore

26)           Autorizzazione per impiantare vivai di piante,

               stabilimenti orticoli e stabilimenti per la

               preparazione e selezione dei semi od esercitare il

               commercio di piante, parti di piante e semi

28)           Permesso per la ricerca di sorgenti di acque

               minerali e termali

29)           Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca

               di sorgenti di acque minerali e termali

30)           Decreto che autorizza il trasferimento per atto

               tra vivi della concessione per la coltivazione di

               giacimenti di acque minerali e termali

31)           Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui

               giacimenti di acque minerali e termali e loro

               pertinenze e sulle cave e torbiere e le loro

               pertinenze

 

32)           Concessione per la coltivazione di giacimenti di

               acque minerali e termali

33)           Concessione per la coltivazione di cave e torbiere

               data dalla Regione a favore di terzi, quando il

               proprietario non la intraprenda in proprio o non

               dia alla coltivazione medesima sufficiente

               sviluppo

34)           Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui

               allo scopo dello studio preliminare di un progetto

               di impianto di via funicolare aerea privata - di

               interesse regionale

35)           Concessione della costruzione e dell'esercizio di

               vie funicolari aeree (funivie) - di interesse

               regionale - in servizio pubblico, per trasporto di

               persone e di cose

36)           Licenza d'impianto di funicolari aeree o

               teleferiche - di interesse regionale - destinate

               al trasporto di prodotti agrari, minerali e

               forestali e di qualsiasi altra industria

37)           Licenza d'esercizio di funicolari aeree o

               teleferiche - di interesse regionale - rilasciata

               nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14

               del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito

               dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, e

               cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua,

               strade, ferrovie ed altre opere pubbliche

38)           Concessione di filovie di interesse regionale

39)           Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico

               di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto

               terrestri a fune senza rotaia - di interesse

               regionale

40)           Concessione per servizi pubblici - di interesse

               regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata

               ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 giugno 1935,

               n. 1349, sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28

               giugno 1955, n. 771, nonché dell'art. 14 della

               Legge 18 marzo 1968, n. 413, per ogni veicolo,

               comprese le appendici, e per ogni rimorchio di

               qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione

41)           Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di

               servizi pubblici automobilistici - di interesse

               regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi

               agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata

               che si effettuino ad itinerario fisso, anche se

               abbiano carattere saltuario

42)           Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

               linea di navigazione interna per trasporto di

               persone e di cose ai sensi dell'art. 225, primo

               comma, del Codice della navigazione

43)           Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

               navigazione interna di rimorchio o di traino con

               mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo

               comma, del Codice della navigazione

44)           Autorizzazione per l'esercizio di servizi di

               navigazione interna di trasporto, di rimorchio o

               di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai

               sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione

 

45)           Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con

               navi e galleggianti, mediante annotazione apposta

               dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di

               navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice

               della navigazione

46)           Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi

               dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sulle

               tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5

               febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per

               trasporto viaggiatori fuori linea con autobus

               adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi

               od autorizzati, aventi interesse regionale

47)           Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per

               l'esercizio di arti e mestieri.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24.