§ 5.1.45 - Legge Regionale 1 aprile 1985 n. 10.
Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/04/1985
Numero:10

§ 5.1.45 - Legge Regionale 1 aprile 1985 n. 10.

Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio.

(B.U. n. 38 del 4-4-1985).

 

(Abrogata dall'art. 15, comma 1 lett. b), della L.R. 12 ottobre 1998, n.

34).