§ 4.5.26 - L.R. 28 aprile 2003, n. 8.
Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:28/04/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 3.  Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 11.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 13.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 14.  Integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 15.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 16.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 21.  Modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 22.  Modifica alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 24.  Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 25.  Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 26.  Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 27.  Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 28.  Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 29.  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 30.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 32.  Modifica all'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 33.  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 34.  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 36.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 37.  Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 38.  Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 39.  Modifica all'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 40.  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 41.  Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 42.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 43.  Entrata in vigore.


§ 4.5.26 - L.R. 28 aprile 2003, n. 8.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per l'incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

(B.U. 28 aprile 2003, n. 62).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

     “1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione).”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     “1 bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.”.

     3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole: “orienta la propria attività al” sono sostituite dalle parole: “a tal fine opera con il”.

     4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppresso.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “c) sussidiarietà e liberalizzazione nel rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di concorrenza , oltre a quelli stabiliti dalla presente legge;”.

     2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “f) confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unità di prodotto “persona trasportata per chilometro”, al fine di rendere possibile ed incentivare la scelta delle modalità di trasporto meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie, fiscali e dei prezzi;”.

     3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera f bis):

     “f bis) favorire la priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico, su ferro e su gomma, per la mobilità pendolare, in applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla mobilità sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della mobilità (PUM);”.

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “c) reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitana e simili;”.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998, sono soppresse le parole: “di bacino”.

     2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e con le direttive 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, come già recepite nella normativa statale, tenendo conto degli accordi sulla qualità dell'aria sottoscritti con gli enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. Programmazione di bacino provinciale.

     1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità . Su tali ambiti agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della viabilità extraurbana e i piani urbani della mobilità di area vasta.

     2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di programma.

     3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano le procedure di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.”.

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. Programmazione di livello comunale.

     1. I Comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile, così come indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle leggi statali e regionali.

     2. La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi della mobilità sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo della integrazione modale, di cui all'articolo 30 della presente legge, promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità , previsti nei piani urbani della mobilità e nei piani urbani del traffico.

     3. La Regione può inoltre promuovere interventi di Comuni singoli o associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei piani urbani del traffico.

     4. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di approvazione di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle infrastrutture per la mobilità previste dal piano operativo comunale, ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge regionale n. 20 del 2000.”.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “in materia di” sono sostituite con: “per la elaborazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12 e per la”.

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     “1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente il consuntivo dell'attività svolta e le previsioni operative conseguenti.”.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

     “1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento:”.

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “salvaguardia” sono aggiunte le parole: “, al potenziamento” .

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera c bis):

     “c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;”.

     4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;”.

     5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste;”.

     6. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere i bis) e i ter):

     “i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative;

     i ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione.”.

     7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “locale” sono soppresse le seguenti: “ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi.

     1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali.”.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola “accordi” sono aggiunte le seguenti parole: “, tenendo conto delle valutazioni della competente Commissione consiliare,”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 11, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale. Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali.”.

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituito:

     “1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.”.

     2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituito:

     “5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli utenti.”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 13. Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale.

     1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi regionali.

     2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono definite dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili) oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.

     3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.

     4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento a soggetti individuati secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità , inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio può essere in esclusiva. E' in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.

     5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a qualunque titolo applicano il relativo contratto nazionale di settore.

     6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità , a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

     7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà , in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.

     8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della trasformazione in società di capitali o in forma consortile, lo stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'articolo 14 ter, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli affidatari, è necessario il subentro negli obblighi delle imprese già componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite dichiarazioni di disponibilità e precise individuazioni in merito. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in questione.

     9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.

     10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente nei casi particolari previsti dall'articolo 14 ter.

     11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprietà, gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei servizi per la medesima durata di detto affidamento.”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. Subentro di impresa.

     1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.

     2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 13. Al subentrante sono trasferite anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.

     3. In sede di bando l'ente competente definirà la sede del sistema centralizzato di controllo, le modalità di rilevamento e di uso dei dati relativi alla puntualità e alla qualità del servizio sia per le finalità operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle società di gestione l'ente competente definirà nel contratto di servizio le modalità di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della Regione.”.

 

     Art. 14. Integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 14 bis. Subaffidamento della gestione.

     1. L'ente competente può autorizzare il subaffidamento della gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite di cui sopra è regolato dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potrà prevedere proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.

     2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalità del subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.

Art. 14 ter. Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari.

     1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le dimensioni programmatorie ottimali definite all'articolo 6 e comunque non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle indizioni delle procedure.

     2. Qualora due o più esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.

     3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui all'articolo 13, comma 8, può essere previsto unicamente per lotti che aggreghino due o più affidamenti in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso l'affidamento separato non può dar luogo alla segmentazione di gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali.

     4. L'atto di indirizzo, previsto dall'articolo 8 della presente legge, può prevedere, anche nel caso di affidamento separato, subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa frequentazione.

     5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui all'articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.

     6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che siano stati adempiuti gli altri obblighi previsti dagli atti di affidamento.”.

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “servizio” sono soppresse le seguenti: “, secondo le modalità stabilite dagli artt. 17 e 19 del D.Lgs. n. 422/1997”.

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti commi 5 bis, 5 ter e 5 quater:

     “5 bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni di cui all'articolo 13, comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all'articolo 14, comma 2.

     5 ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.

     5 quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità , di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa, oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate più significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre deve indicare le modalità di tutela delle corsie riservate e delle fermate oltre che le modalità di rilevazione delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della puntualità dei mezzi. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità per entrambe le parti sulla base delle relative responsabilità.”.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998, è così modificata: “Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti”.

     2. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del servizio.”.

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     “1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L'abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio.”.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “, con esclusione dell'aggiudicazione” sono soppresse.

     2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli interventi locali;”.

     3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).”.

     4. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: “direttore” è sostituita dalle seguenti: “dirigente competente”.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole “possono costituire” sono sostituite con “costituiscono” e sono eliminate le parole “o metropolitano”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3, l'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuati dagli enti locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà esclusiva degli enti stessi. Gli enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia può essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia può prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della Provincia o dei Comuni. Gli enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e del controllo complessivo della mobilità delle persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli enti locali nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore.”.

     3. All'inizio della lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente periodo: “gestione della mobilità complessiva,”.

     4. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i commi 5 bis e 5 ter:

     “5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.

     5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.”.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole “non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.” sono sostituite dalle seguenti “con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie dello Stato.”.

     2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia, per quanto delegato, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8 della presente legge nel rispetto degli accordi sottoscritti con Stato e FS spa a cui abbia aderito anche la Regione.”.

     3. I commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998 sono soppressi.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.”.

     2. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. La società di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di cui al comma 3.”.

 

     Art. 21. Modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito il seguente comma:

     “2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.”.

 

     Art. 22. Modifica alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente: “TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO E TRASPORTO RAPIDO A GUIDA VINCOLATA”.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: “autofilotranviario” è sostituita dalle parole: “di cui al presente titolo”.

     2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

     “a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonché predeterminata la tariffa;”.

     3. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:

     a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

     b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;

     c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al pubblico.”.

     4. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

     “5 bis. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli enti competenti possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei Comuni montani o nei territori a bassa frequentazione possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari ed eccezionali tipologie di servizio, le Agenzie della mobilità territoriali stabiliscono, di concerto con i Comuni interessati e avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalità di espletamento e gli standard di qualità che devono essere rispettati.

     5 ter. I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera b) e i servizi di cui al comma 5 bis possono essere svolti secondo le modalità di trasporto in deroga previste dall'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).”.

 

     Art. 24. Modifica all'articolo 25 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “autofilotranviari di linea” sono sostituite dalle seguenti: “di linea di cui al presente titolo”.

 

     Art. 25. Modifica all'articolo 26 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita: “a) la durata;”.

 

     Art. 26. Modifica alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita: “Competenze”.

 

     Art. 27. Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: “autofilotranviario” è sostituita dalle parole: “di cui al presente titolo”.

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge.”.

     2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

     “2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti di cui al presente titolo classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:”.

     3. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “della delega per i servizi autofilotranviari” sono sostituite dalle seguenti: “delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente titolo classificati”.

     4. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo che si svolgono interamente nel loro territorio.”.

     5. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “Sono delegate” sono sostituite da: “Spettano”.

     6. Al comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “amministrative di competenza regionale sono delegate” sono sostituite con la seguente: “spettano”.

     7. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.”.

     8. Il comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi di trasporti di cui al presente titolo e di servizi complementari per la mobilità , provvedendo anche, ove necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.”.

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “pubblico” sono aggiunte le seguenti: “secondo le finalità definite all'articolo 1.”.

     2. Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “Traffico” sono inserite le parole: “e dei piani urbani della mobilità”.

     3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “migliorare la circolazione delle persone e delle merci” sono sostituite con: “ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilità delle persone e il trasporto delle merci”.

     4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “compresi i” sono sostituite con: “agevolando l'accesso dei”.

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti parole: “Le finalità della presente legge e”.

     2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

     “a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la realizzazione di zone a traffico limitato e velocità controllata;”.

     3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere c bis) e c ter):

     “c bis) l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche attraverso le competenze dei responsabili della mobilità aziendali e d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo della mobilità;

     c ter) l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo);”.

     4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

     “l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante di proprietà dei soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 34 comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di mezzi a trazione elettrica e/o ibrida compresi i motocicli e i quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di mezzi già in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto;”.

     5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere l bis) e l ter):

     “l bis) l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a bassa o nulla emissione inquinante nelle attività produttive, commerciali e di distribuzione delle merci;

     l ter) l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla emissione inquinante;”.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inserite le seguenti lettere:

     “e bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

     e ter) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service.”.

 

     Art. 32. Modifica all'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo 12.”.

 

     Art. 33. Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito l'articolo seguente:

     “Art. 32 bis. Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile.

     1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).

     2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.

     3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.

     4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.”.

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.”.

     2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998,dopo la parola: “locali” sono inserite le seguenti: “e le loro agenzie”.

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “competenze” sono soppresse le seguenti: “e deleghe”.

     2. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “risponda” sono aggiunte le seguenti: “della corretta registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio,”.

     3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole: “affidamento del servizio” sono aggiunte le seguenti: “dall'Agenzia locale oppure, ove non sia costituita, dall'ente locale competente”.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.”.

     2. Al comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “normativa vigente” sono sostituite dalle parole “disposizioni vigenti in materia”.

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:

     “5 bis. Gli enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università ).

     5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35 per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.”.

 

     Art. 37. Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “Art. 40. Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative.

     1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.

     2. Se il regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.

     3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

     4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:

     a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

     b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;

     c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

     5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purchè il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

     6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 4 lettera b) immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

     7. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

     8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I sezione II della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

     10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

     11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

     12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

     13. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

     14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.”.

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 41 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “locale” sono soppresse le parole: “delegati dal D.Lgs. 422/1997”.

 

     Art. 39. Modifica all'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: “locale” sono soppresse le parole: “delegati dal D.Lgs. 422/1997”.

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. La rubrica dell'articolo 43 della legge regionale n. 30 del 1998, è così modificata: “Competenze”.

     2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: “Sono delegate” sono sostituite dalla parola: “Spettano”.

 

     Art. 41. Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. L'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 44. Norme transitorie per il trasporto ferroviario.

     1. E' fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.

     2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società “FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata”).

     3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

     4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta.”.

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

     “4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.”.

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

     “4 bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.”.

     3. Il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è soppresso.

     4. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente comma:

     “7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.”.

 

     Art. 43. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.