Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 17/05/1996 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, [...] |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 2.8.81 - D.L. 17 maggio 1996, n. 273 [1].
Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
(G.U. 20 maggio 1996, n. 116).
1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. [3].
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della
3. [4]
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
5. Le disposizioni di cui alla
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma abrogato dall'art. 4 del
[4] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.