Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 13/09/2002 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. |
Art. 4. [8] |
Art. 5. 1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la [...] |
Art. 5 bis. |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 2.4.78 - D.L. 13 settembre 2002, n. 200. [1]
Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.
(G.U. 16 settembre 2002, n. 217).
[1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d)
d bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della
2 bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.
2 ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" [3].]
[1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della
1. [Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, il fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della
[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del
1 bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [10].]
1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 11.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il comma 4 ter dell'articolo 13 del
"4 ter. Alle imprese di cui al comma 4 bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[3] Comma così modificato dalla
[4] Articolo inserito dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Articolo abrogato dalla
[8] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[9] Comma così modificato dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Comma così modificato dalla
[13] Articolo inserito dalla