Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 12/10/1956 |
Numero: | 1184 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, è sostituito dal seguente |
§ 2.8.2a - Legge 12 ottobre 1956, n. 1184. [1]
Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
(G.U. 31 ottobre 1956, n. 276).
L'art. 8 della
"L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del
Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo".
[1] Abrogata dall'art. 24 del