§ 2.8.20 - Legge 1 febbraio 1956, n. 53 .
Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/02/1956
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, numero 604, è modificato come segue:
Art. 2.      Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a [...]
Art. 4.      I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'articolo 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, [...]
Art. 5.      Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 [...]
Art. 6.      Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1918, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.
Art. 7.      La "Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina" istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti [...]
Art. 10.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:
Art. 11.      Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 [...]
Art. 12.      All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e [...]
Art. 13.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


§ 2.8.20 - Legge 1 febbraio 1956, n. 53 [1].

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(G.U. 28 febbraio 1956, n. 49).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 6 agosto 1954, numero 604, è modificato come segue:

     "Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1960".

     Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e le integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unità colturale di cui all'art. 846 del Codice civile.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, con legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive integrazioni, si applicano a tutte le ipotesi di formazione della piccola proprietà contadina indicate nell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604.

     Agli effetti della presente legge sono inoltre considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.

 

          Art. 4.

     I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'articolo 2, n. 2°), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono beneficiare del concorso statale del pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario.

     Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

          Art. 5.

     Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1918, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

     Per il recupero, a carico degli inadempimenti delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

 

          Art. 7.

     La "Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina" istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo.

     La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.

     La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

     Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

 

          Art. 8. [2]

     L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

     Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo.

 

          Art. 9.

     In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

     a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;

     b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 4 della presente legge:

     c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge;

     d) lire 10 miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge.

 

          Art. 10.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

     a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni;

     b) lire 5 miliardi, a decorrere, dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3 della presente legge.

     La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

     La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presento articolo, è facoltà, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.

 

          Art. 11.

     Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 12.

     All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Le disposizioni di cui alla presente legge sono state prorogate da ultimo al 30 giugno 1965 per effetto dell'art. 27 della L. 2 giugno 1961, n. 454.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 12 ottobre 1956, n. 1184.