§ 2.4.34 – D.L. 7 settembre 1987, n. 370.
Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:07/09/1987
Numero:370


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE [...]
Art. 3.      1. L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data [...]
Art. 5.      1.
Art. 6.      1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 2.4.34 – D.L. 7 settembre 1987, n. 370. [1]

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

(G.U. 10 settembre 1987, n. 211).

 

     Art. 1. [2]

     1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

     2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

     3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

     4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

     5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione.

 

          Art. 1 bis. [3]

     1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare.

 

          Art. 2.

     1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi [4].

     2. [5].

     3. La disposizione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3 [6].

     4 bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni [7].

 

          Art. 3.

     1. L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Art. 56. - 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati [8].

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

     4. [9].

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

     2-bis. L'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.

     - 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'art. 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni" [10].

 

          Art. 4.

     1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato [11].

     2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni 3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

     4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo all'acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

     5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'art. 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila [12].

     6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

     7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'art. 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni [13].

     8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

     9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

     10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

     11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma [14].

     12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

 

          Art. 5.

     1. [15].

     1 bis. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, è riaperto ed è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge n. 119 del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" [16].

     2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2e3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato [17].

     3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

     3 bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni [18].

     3 ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

     "1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito" [19].

     3 quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo [20].

 

          Art. 6.

     1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'art. 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211 e dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 [21].

     2. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

     2-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applicano anche per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610 [22].

     3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987 [23].

 

          Art. 6 bis. [24]

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al personale dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con la procedura di contrattazione decentrata e con le modalità di cui al predetto decreto.

     2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, è maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo le condizioni e le modalità previste dalla predetta legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 4 novembre 1987, n. 460. Per la depenalizzazione delle violazioni previste come reato dal presente decreto, vedi l'art. 1 e l'Allegato al D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[5] Comma abrogato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[9] Comma abrogato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460. Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[12] Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460. Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[14] Comma già modificato dalla L. di conversione e dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1988, n. 146 e così ulteriormente modificato dall'art. 125 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[17] Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460. Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[22] Comma inserito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[23] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 novembre 1987, n. 460.