§ 42.4.41 - D.P.R. 14 gennaio 1986, n. 211.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:14/01/1986
Numero:211


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Benefici convenzionali
Art. 4.  Inquadramento economico
Art. 5.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6.  Liquidazione dei nuovi stipendi
Art. 7.  Incentivazione alla produttività
Art. 8.  Diritti d'informazione
Art. 9.  Contrattazione decentrata
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 42.4.41 - D.P.R. 14 gennaio 1986, n. 211.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(G.U. 26 maggio 1986, n. 120)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo 17 ottobre 1985 di cui premessa, si applicano a tutto il personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate.

     L'accordo si riferisce al periodo 10 settembre 1982-31 dicembre 1984.

     Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Nuovi stipendi

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L.

3.300.000

secondo livello

"

3.600.000

terzo livello

"

3.800.000

quarto livello

"

4.470.000

quinto livello

"

5.000.000

sesto livello

"

5.770.000

settimo livello

"

6.400.000

ottavo livello

"

7.700.000

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato nello stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sulla ultima classe di stipendio.

     La determinazione degli stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base dei livelli retributivi, delle classi di stipendi e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983 presso le amministrazioni di provenienza.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per nascita di figli e per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 3. Benefici convenzionali

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoelencati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

     1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

     2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati di un importo rispettivamente di L. 160.000 e di L. 190.000.

     Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneità o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.

     Restano riassorbiti gli analoghi benefici eventualmente percepiti per effetto degli accordi relativi alle amministrazioni di provenienza.

 

          Art. 4. Inquadramento economico

     L'inquadramento del personale nel nuovo reticolo retributivo avviene al valore di classe o scatto immediatamente inferiore al maturato economico in godimento: l'eventuale spezzone monetario eccedente viene mantenuto ad personam e temporizzato ai fini della acquisizione della classe o scatto superiore.

     Analogo meccanismo si applica nel caso di passaggio a qualifica superiore considerando come maturato economico i valori retributivi dedotto quello dell'iniziale di livello.

 

          Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi

     I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 6. Liquidazione dei nuovi stipendi

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 7. Incentivazione alla produttività

     In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari è corrisposto un premio di incentivazione alla produttività negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati:

 

Qualifica

 

Importo base

 

Maggiorazione

 

Totale

1a qualifica

L.

59.500

+

25.500

=

85.000

2a qualifica

L.

77.000

+

25.000

=

102.000

3a qualifica

L.

90.000

+

29.000

=

119.000

4a qualifica

L.

102.000

+

34.000

=

136.000

5a qualifica

L.

115.000

+

38.000

=

153.000

6a qualifica

L.

128.000

+

42.000

=

170.000

7a qualifica

L.

153.000

+

51.000

=

204.000

8a qualifica

L.

191.000

+

64.000

=

255.000

 

     L'importo base verrà corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermità o infortunio derivanti da causa di servizio.

     Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati.

     Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilità unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti:

     a) livello di professionalità;

     b) presenza lavorativa;

     c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati.

     Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennità comunque denominati legittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda. L'importo base di cui al presente articolo non è cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennità già percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sarà superiore a quello dell'indennità predetta; nel qual caso competerà la relativa differenza.

 

          Art. 8. Diritti d'informazione

     Ferme restando le attuali modalità sui flussi di informazione, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sarà assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonché i bilanci annuali e pluriennali.

 

          Art. 9. Contrattazione decentrata

     La contrattazione decentrata si svolge nell'ambito dei principi e dei criteri contenuti negli articoli precedenti e nel rispetto dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 10. Copertura finanziaria

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive L. 900.000.000 per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 107 e 109 dello stato di previsione della spesa del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1985.

     L'onere per gli anni 1986 e successivi, valutato in L. 300.000.000 in ragione d'anno, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa menzionata Azienda per gli anni medesimi.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.