§ 2.4.17 – D.L. 10 giugno 1977, n. 290.
Norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel settore delle carni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:10/06/1977
Numero:290


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge [...]
Art. 2.      Le convenzioni di cui al precedente articolo dovranno contenere le condizioni e le modalità di svolgimento degli interventi assicurandone la tempestiva attuazione da [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.4.17 – D.L. 10 giugno 1977, n. 290. [1]

Norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel settore delle carni.

(G.U. 13 giugno 1977, n. 159).

 

     Art. 1.

     Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico.

 

          Art. 2.

     Le convenzioni di cui al precedente articolo dovranno contenere le condizioni e le modalità di svolgimento degli interventi assicurandone la tempestiva attuazione da parte degli organi prescelti attraverso la loro organizzazione con criteri di uniformità operativa su tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 1 agosto 1977, n. 499.