Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 21/05/2007 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14. |
Art. 4. Attività di vendita di farmaci al pubblico. |
Art. 5. Definizione e ambito di applicazione. |
Art. 6. Condizioni per l’esercizio dell’attività. |
Art. 7. Norma transitoria. |
Art. 8. Norme finali. |
Art. 9. Abrogazioni. |
§ 3.7.37 - L.R. 21 maggio 2007, n. 6.
Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.
(B.U. 21 maggio 2007, n. 66).
CAPO I
Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di distribuzione commerciale
Art. 1. Oggetto.
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 16 della
«Art. 16 bis. Giorni di chiusura degli esercizi commerciali.
1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all’articolo 11, comma 4, del
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all’obbligo di chiusura di cui al comma 1.».
2. Dopo l’articolo 19 della
«Art. 19 bis. Norme finali riguardanti le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell’articolo 22, commi 2, 3 e 7, del
Art. 3. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
«1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 180 del
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 della
«c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della
«5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla
4. Il comma 2 dell’articolo 15 della
«2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti. L’attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.».
5. È soppressa la lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della
Art. 4. Attività di vendita di farmaci al pubblico.
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica.
3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonché in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 1, del
CAPO II
Disciplina dei centri di telefonia
Art. 5. Definizione e ambito di applicazione.
1. Con il termine “centro di telefonia”, altrimenti definito “phone center”, si intende l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.
Art. 6. Condizioni per l’esercizio dell’attività.
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all’attività dei centri di telefonia si applicano le medesime disposizioni contenute nel
2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:
a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l’esercizio dell’attività dei centri di telefonia;
b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica, di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall’articolo 22, commi 2, 3 e 7 del
4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall’articolo 14 del
Art. 7. Norma transitoria.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano l’attività di centro di telefonia devono presentare al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al Titolo III del
2. Entro due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui all’articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell’attività dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a). L’autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo determinato e può essere rinnovata a seguito di motivata istanza del titolare. L’atto autorizzatorio può prevedere specifiche disposizioni relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali limitazioni alle attività accessorie che possono essere svolte nei locali dello stesso.
CAPO III
Norme finali e abrogazioni
Art. 8. Norme finali.
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)