§ 3.7.14 - Legge Regionale 20 marzo 1989, n. 9.
Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:20/03/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita.
Art. 3.  Metodologia del piano.
Art. 4.  Contenuto del piano.
Art. 5.  Autorizzazione.
Art. 6.  Esercizio abusivo dell'attività.
Art. 7.  Autorizzazione a carattere stagionale e temporaneo.
Art. 8.  Domande concorrenti.
Art. 9.  Esercizi interni.
Art. 10.  Vendite in forma ambulante.
Art. 11.  Distributori automatici.
Art. 12.  Pareri.
Art. 13.  Commissioni comunali.
Art. 14.  Prodotti complementari.
Art. 15.  Turni di chiusura.
Art. 16.  Autorizzazione al subingresso.
Art. 17.  Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste.
Art. 18.  Decadenza o revoca dell'autorizzazione.
Art. 19.  Infrazioni e sanzioni amministrative.
Art. 20.  Norma transitoria e finale.


§ 3.7.14 - Legge Regionale 20 marzo 1989, n. 9. [1]

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e riviste.

(B.U. 23 marzo 1989, n. 20).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La Regione, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalla lett. a) dell'art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e in base all'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, nonché le direttive per il rilascio delle relative autorizzazione.

 

     Art. 2. Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita.

     1. Al fine di favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa secondo i principi affermati dall'art. 21 Cost., i Comuni predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, la migliore produttività del servizio ed il più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

     2. L'adozione e l'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste avranno luogo con le procedure previste dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal regolamento di esecuzione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

 

     Art. 3. Metodologia del piano.

     1. Al fine della predisposizione del piano di cui al precedente articolo, i Comuni:

     a) accertano i punti di vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e promiscui, individuandone l'ubicazione anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali;

     b) accertano i punti di vendita aventi i caratteri degli «esercizi interni» di cui al primo comma dell'art. 9, nonché le rivendite di giornali e riviste soggette ad autorizzazioni a carattere stagionale;

     c) individuano, per i centri urbani, la distribuzione territoriale, anche con riferimento al numero delle famiglie ed alla densità demografica;

     d) individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali ed industriali, dell'assetto viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le autostazioni, i porti e gli aeroporti), delle correnti turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;

     e) individuano le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui.

 

     Art. 4. Contenuto del piano.

     1. Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge, il piano determina:

     a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità enunciate nel secondo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 ed agli obiettivi stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della presente legge;

     b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazione di priorità, e in rapporto alla caratteristica, esclusiva o promiscua, dell'esercizio;

     c) le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo in ogni caso dimensioni che consentano un'ampia esposizione delle diverse testate;

     d) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale di cui all'art. 7.

 

     Art. 5. Autorizzazione.

     1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

     2. L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui all'art. 2.

     3. L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal Sindaco ai sensi della lett. g) dell'art. 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, previa iscrizione del richiedente nel Registro esercenti il commercio previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426.

     4. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio del comune, di una frazione di esso ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al secondo comma. E' parimenti dovuta l'autorizzazione, in assenza del piano, qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

     5. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione devono contenere i seguenti elementi:

     a) ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio o del chiosco su suolo pubblico o privato;

     b) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;

     c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.

     6. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del certificato di iscrizione al Registro esercenti il commercio.

 

     Art. 6. Esercizio abusivo dell'attività.

     1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

 

     Art. 7. Autorizzazione a carattere stagionale e temporaneo.

     1. L'autorizzazione a carattere stagionale di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della Legge 25 fabbraio 1987, n. 67, può essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici.

     2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente delle rivendite di giornali e riviste o di impedimento temporaneo dei titolari delle medesime, questi devono affidare ai titolari di altri esercizi commerciali del medesimo bacino di utenza, con priorità agli esercizi affini, la vendita di quotidiani e periodici.

     3. In caso di inadempienza da parte dei suddetti titolari di rivendite si applicano le disposizioni di cui al decimo comma, secondo periodo, dell'art. 14 della Legge 416/81, come sostituito dall'art. 7 della Legge 67/87.

 

     Art. 8. Domande concorrenti.

     1. In caso di domande concorrenti, le autorizzazioni sono concesse con priorità ai soggetti che dimostrino di avere già esercitato l'attività di rivendita in qualità di terzi in affidamento.

     2. Qualora non siano presentate domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al primo comma, i Comuni individuano ulteriori criteri di priorità in modo da assicurare la preferenza:

     a) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2 qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;

     b) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita promiscui ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di rivendita;

     c) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi, ai soggetti che presentano la miglior soluzione urbanistica in termini di localizzazione ed accessibilità;

     d) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affine.

     3. A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione di domande.

 

     Art. 9. Esercizi interni.

     1. Vengono definiti «esercizi interni» i posti fissi di rivendita di giornali, quotidiani e periodici ubicati o da ubicarsi all'interno di:

     a) stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti, autostazioni;

     b) ospedali;

     c) campeggi organizzati e villaggi turistici.

     2. Le autorizzazioni relative a tali punti di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.

     3. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario del suolo del punto di vendita.

 

     Art. 10. Vendite in forma ambulante.

     1. La consegna porta a porta e la vendita ambulante svolte a cura di editori, distributori ed edicolanti non sono soggette ad alcuna autorizzazione tanto nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 7, come per la previsione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 17.

     2. La vendita in forma ambulante, effettuata ai sensi della lett. c) dell'undicesimo comma dell'art. 14 della Legge 416/81, come sostituito dall'art. 7 della Legge 67/87 può essere svolta oltre che dai titolari di rivendite, dai distributori e dagli editori, anche da loro incaricati che abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lett. a) del DPR 29/9/1973, n. 597, e ai sensi dell'art. 25 del DPR 29/9/1973, n. 600, purché muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune competente ed attestante gli estremi del conferimento dell'incarico di attività, nonché gli estremi identificativi della persona.

 

     Art. 11. Distributori automatici.

     1. Non è soggetto ad autonoma autorizzazione l'edicolante che provvede alla vendita di giornali e riviste a mezzo distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze delle rivendite di quotidiani e periodici.

     2. La vendita a mezzo distributori automatici, se gli stessi non sono installati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita di giornali o del diverso esercizio cui fanno capo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 416/81, come sostituito dall'art. 7 della Legge 67/87. In questo caso, ai sensi della lett. e) del secondo comma del citato art. 14, il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dalla esistenza o meno nel medesimo bacino d'utenza di altri punti di vendita.

 

     Art. 12. Pareri.

     1. Al fine della predisposizione del piano di cui all'art. 2 e del rilascio di autorizzazione per nuovi punti di vendita o al trasferimento di punti di vendita già esistenti, è preventivamente sentito il parere delle seguenti organizzazioni:

     a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori;

     b) le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei distributori;

     c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.

     2. Il parere, che va acquisito a prescindere dalla istituzione della Commissione di cui all'art. 13, è richiesto in forma scritta. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole.

     3. Il parere è sempre e comunque obbligatorio, ma non ha carattere vincolante.

 

     Art. 13. Commissioni comunali.

     1. Per la gestione degli aspetti programmatici ed organizzativi inerenti all'attività delle rivendite di giornali e riviste, i Comuni possono, qualora lo ritengano opportuno, costituire apposita commissione consultiva, chiamandone a farvi parte un rappresentante e il relativo supplente per ciascuna delle organizzazioni indicate all'art. 12.

     2. Nel caso in cui sia nominata la commissione, fermo restando l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, ad essa deve essere demandato anche l'esame, a fini consultivi, delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 5, 7, 9, 10, primo comma, e 11.

     3. I Consigli comunali decidono sulla composizione delle commissioni e sulle modalità del loro funzionamento; in ogni caso esse possono deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.

     4. Le commissioni durano in carica cinque anni.

 

     Art. 14. Prodotti complementari.

     1. Le rivendite di giornali e periodici possono vendere prodotti complementari in base agli usi locali.

     2. L'elencazione dei suddetti prodotti complementari è deliberata dal Consiglio comunale, sentita la commissione di cui agli articoli 15 e 16 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, e le organizzazioni di cui all'art. 12 e previa acquisizione del consenso del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in base a quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 37 della citata Legge 426/71.

 

     Art. 15. Turni di chiusura.

     1. Comuni predispongono annualmente, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite esistenti per ciascuna zona.

     2. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

 

     Art. 16. Autorizzazione al subingresso.

     1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

     2. Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere la autorizzazione al subingresso, deve presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto tra vivi ed entro sessanta giorni dalla morte del titolare, in caso di trasferimento a causa di morte.

     3. Il soggetto subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426, in particolare l'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di rivendita di giornali e riviste, nonché, per i profili specifici attinenti ai rivenditori di giornali e riviste, il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e dal DPR 27 aprile 1982, n. 268.

     4. Il subentrante già iscritto al REC alla data dell'atto di trasferimento della titolarità della rivendità può iniziare l'attività di vendita solo dopo aver chiesto l'autorizzazione comunale.

     5. Il subentrante per causa di morte non iscritto al REC alla data di cui al quarto comma, può iniziare l'attività di vendita solo dopo aver chiesto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione. Dette richieste devono essere inoltrate entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo.

     Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di sei mesi dal Sindaco qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

 

     Art. 17. Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste.

     1. Ai sensi e per effetto dell'undicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 461, come modificato dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è necessaria alcuna autorizzazione:

     a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

     b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubbicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

     c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lett. a) del terzo comma dell'art. 49 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;

     d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. Detto servizio può essere svolto con accordi di fornitura da parte del rivenditore della zona.

     2. Rientrano nelle ipotesi indicate alla lettera a) del primo comma, ancorché si tratti di pubblicazioni distribuite contemporaneamente nelle edicole, anche le vendite effettuate all'interno dei locali nelle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'interno delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.

 

     Art. 18. Decadenza o revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

     a) quando l'intestatario venga cancellato dal Registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare, di parenti o affini fino al terzo grado, ovvero non siano state presentate nel termine di novanta giorni regolari domande di subingresso;

     b) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per cause di forza maggiore. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare, di parenti o affini fino al terzo grado nel caso di impedimento per malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per sua natura riferita a manifestazioni periodiche di durata limitata;

     c) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore ai sei mesi;

     d) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del Sindaco, il quale predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;

     e) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del Sindaco;

     f) quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni; la revoca può essere disposta in caso di recidiva.

 

     Art. 19. Infrazioni e sanzioni amministrative.

     1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali quotidiani e periodici è fatto divieto di:

     a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;

     b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni;

     c) affidare in gestione la rivendita, tranne nei casi di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile previsti al terzo comma dell'art. 14 della citata Legge 5 agosto 1981, n 416;

     d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale;

     e) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.

     2. La trasgressione di cui alla lett. a) del primo comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 1.032 Euro; quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e) da 154 Euro a 1.549 Euro [1].

     3. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà anche alla revoca dell'autorizzazione.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale; le relative somme sono introitate dai Comuni.

 

     Art. 20. Norma transitoria e finale.

     1. Fino a quando non saranno approvati i piani comunali, le autorizzazioni al trasferimento di rivendite, già esistenti sono concesse nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

     a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;

     b) il trasferimento avviene verso aree carenti di servizio;

     c) il trasferimento dell'esercizio avviene per comprovate cause di forza maggiore.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 2007, n. 6.

[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.