§ 3.7.1 - Legge Regionale 21 novembre 1973, n. 37.
Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:21/11/1973
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Scopo della legge. La presente legge, in attuazione dell'art. 3, III comma, lettera e) e f), dello Statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento [...]
Art. 2.  Iniziative ammesse a contributo. Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
Art. 3.  Destinatari dei contributi. Destinatari dei contributi sono:
Art. 4.  Misura dei contributi. Ai soggetti di cui all'art. 3 i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei [...]
Art. 5.  Domande per la concessione di contributi. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2.
Art. 6.  Graduatoria delle richieste. Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica regionale, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento il proprio [...]
Art. 7.  Commissione tecnica regionale. La Commissione tecnica regionale, di cui al precedente articolo 6, è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
Art. 8.  Liquidazione dei contributi. La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli Uffici del [...]
Art. 9.  Autorizzazione di spesa. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 e di [...]
Art. 10.  Variazioni di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.7.1 - Legge Regionale 21 novembre 1973, n. 37. [1]

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci.

(B.U. 22 novembre 1973, n. 112).

 

Art. 1. Scopo della legge. La presente legge, in attuazione dell'art. 3, III comma, lettera e) e f), dello Statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento del sistema distributivo favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti al dettaglio, anche con la partecipazione di produttori agricoli e di operatori turistici, e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci.

     Gli interventi finanziari, aventi durata triennale, hanno carattere straordinario ed integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.

 

     Art. 2. Iniziative ammesse a contributo. Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

     a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a impianti di deposito merci, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area;

     b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse relative agli impianti di deposito merci.

 

     Art. 3. Destinatari dei contributi. Destinatari dei contributi sono:

     a) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio, costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

     b) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio e produttori agricoli, costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

     c) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio ed operatori turistici costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

     d) cooperative di consumo e loro consorzi, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio.

 

     Art. 4. Misura dei contributi. Ai soggetti di cui all'art. 3 i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi d'investimento di cui all'art. 2.

 

     Art. 5. Domande per la concessione di contributi. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Sindaco del Comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2.

     Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

     Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1972 e che erano in corso alla data del primo gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il primo gennaio 1972.

     Alla domanda dovranno essere allegati:

     a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;

     b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;

     c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;

     d) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

     I Sindaci dei Comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al Presidente della Giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al 2° comma, la documentazione allegata, il parere della Commissione comunale per il commercio di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché il parere del Comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici e alle previsioni di eventuali piani del traffico.

 

     Art. 6. Graduatoria delle richieste. Le domande saranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica regionale, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.

     La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa; può chiedere altresì modifiche o varianti a progetti tecnici ed ai preventivi di spesa.

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande. Sulla base di detta graduatoria la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed eventualmente, i termini relativi alla esecuzione degli interventi.

     La delibera della Giunta regionale viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 7. Commissione tecnica regionale. La Commissione tecnica regionale, di cui al precedente articolo 6, è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

     - dall'Assessore al commercio con funzioni di Presidente;

     - da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici;

     - da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;

     - da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;

     - da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione;

     - da tre esperti designati dal Consiglio regionale.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

     Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

 

     Art. 8. Liquidazione dei contributi. La Giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli Uffici del Comune interessato, previa intesa con lo stesso.

     Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della Giunta regionale, in misura proporzionale alla spesa accertata.

     In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Autorizzazione di spesa. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 e di L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

     Per l'esercizio 1973 alla spesa di L. 200.000.000 la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal Fondo di cui al Capitolo 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

     Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione degli esercizi finanziari medesimi.

     Alla maggior spesa di L. 50.000.000 prevista nell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Alle spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 l'Amministrzione regionale provvede coi fondi dal cap. 25900 «Spesa per il funzionamento - Compresi i gettorini di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati» del bilancio di previsione dell'esercizio 1973 e degli esercizi futuri.

 

     Art. 10. Variazioni di bilancio. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 2007, n. 6.