Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 16/02/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 2. Modifiche dell'art. 3 della L.R. 8/1994 |
Art. 3. Modifica dell'art. 5 della L.R. 8/1994 |
Art. 4. Modifica dell'art. 6 della L.R. 8/1994 |
Art. 5. Modifica dell'art. 7 della L.R. 8/1994 |
Art. 6. Modifica dell'art. 8 della L.R. 8/1994 |
Art. 7. Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 8/1994 |
Art. 8. Modifica dell'art. 11 della L.R. 8/1994 |
Art. 9. Modifica dell'art. 12 della L.R. 8/1994 |
Art. 10. Modifica dell'art. 13 della L.R. 8/1994 |
Art. 11. Modifica dell'art. 14 della L.R. 8/1994 |
Art. 12. Modifica dell'art. 16 della L.R. 8/1994 |
Art. 13. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 14. Sostituzione dell'art. 17 della L.R. 8/1994 |
Art. 15. Sostituzione dell'art. 18 della L.R. 8/1994 |
Art. 16. Modifiche dell'art. 19 della L.R. 8/1994 |
Art. 17. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 18. Modifica dell'art. 24 della L.R. 8/1994 |
Art. 19. Modifiche dell'art. 26 della L.R. 8/1994 |
Art. 20. Modifica dell'art. 29 della L.R. 8/1994 |
Art. 21. Sostituzione dell'art. 30 della L.R. 8/1994 |
Art. 22. Sostituzione dell'art. 31 della L.R. 8/1994 |
Art. 23. Sostituzione dell'art. 32 della L.R. 8/1994 |
Art. 24. Sostituzione dell'art. 33 della L.R. 8/1994 |
Art. 25. Sostituzione dell'art. 35 della L.R. 8/1994 |
Art. 26. Sostituzione dell'art. 36 della L.R. 8/1994 |
Art. 27. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 28. Sostituzione dell'art. 37 della L.R. 8/1994 |
Art. 29. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 30. Modifica dell'art. 40 della L.R. 8/1994 |
Art. 31. Modifiche dell'art. 41 della L.R. 8/1994 |
Art. 32. Modifiche dell'art. 43 della L.R. 8/1994 |
Art. 33. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 34. Sostituzione dell'art. 45 della L.R. 8/1994 |
Art. 35. Integrazione della L.R. 8/1994 |
Art. 36. Modifica dell'art. 46 della L.R. 8/1994 |
Art. 37. Modifica dell'art. 48 della L.R. 8/1994 |
Art. 38. Modifica dell'art. 50 della L.R. 8/1994 |
Art. 39. Modifiche dell'art. 52 della L.R. 8/1994 |
Art. 40. Modifica dell'art. 53 della L.R. 8/1994 |
Art. 41. Sostituzione dell'art. 54 della L.R. 8/1994 |
Art. 42. Modifiche dell'art. 55 della L.R. 8/1994 |
Art. 43. Modifiche dell'art. 56 della L.R. 8/1994 |
Art. 44. Modifica dell'art. 59 della L.R. 8/1994 |
Art. 45. Modifica dell'art. 60 della L.R. 8/1994 |
Art. 46. Modifiche dell'art. 61 della L.R. 8/1994 |
Art. 47. Sostituzione dell'art. 62 della L.R. 8/1994 |
Art. 48. Modifica dell'art. 64 della L.R. 8/1994 |
Art. 49. Disposizioni transitorie e finali |
§ 3.4.6/2 - Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 6.
Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".
(B.U. n. 24 del 18 febbraio 2000).
Art. 1. Modifiche dell'art. 1 della
1. All'art. 1 della
a) al comma 1, le parole « l'incremento della fauna selvatica » sono sostituite con le parole « il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale » ;
b) al comma 1, dopo le parole « prelievo venatorio » viene aggiunta la parola « programmato » ;
c) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
« e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della
Art. 2. Modifiche dell'art. 3 della
1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera e):
« e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 11/88 » .
2. All'art. 3, comma 2, le parole « alle lettere a), b) e c) del » sono sostituite con la parola « al » .
Art. 3. Modifica dell'art. 5 della
1. All'art. 5 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
« 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali, corredati dalla individuazione della superficie agro-silvo-pastorale derivante dai dati ISTAT.
1 bis. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua per ogni provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8. » .
Art. 4. Modifica dell'art. 6 della
1. All'art. 6, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole:
« esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni. » .
Art. 5. Modifica dell'art. 7 della
1. All'art. 7 il comma 3 è sostituito con il seguente:
« 3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso » .
Art. 6. Modifica dell'art. 8 della
1. All'art. 8, comma 1, lettera b) le parole « le forme speciali di » sono sostituite con la parola « la ».
Art. 7. Sostituzione dell'art. 9 della
1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:
« Art. 9 Programmi faunistico-venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali. » .
Art. 8. Modifica dell'art. 11 della
1. All'art. 11 il comma 1 è sostituito con il seguente:
« 1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla
Art. 9. Modifica dell'art. 12 della
1. All'art. 12, comma 2, lettera f), le parole « particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica » sono sostituite con le parole « di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE » .
Art. 10. Modifica dell'art. 13 della
1. All'art. 13, il comma 1 è così sostituito:
« 1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione « faunistico-venatoria » causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati. » .
Art. 11. Modifica dell'art. 14 della
1. All'art. 14, comma 1, dopo le parole « professionali agricole e » è aggiunta la parola « sentiti » .
Art. 12. Modifica dell'art. 16 della
1. All'art. 16, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:
« 6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria « Myocastor Coypus » , le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati. » .
Art. 13. Integrazione della
1. Dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo:
« Art. 16 bisDestinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia. » .
Art. 14. Sostituzione dell'art. 17 della
1. L'art. 17 è sostituito dal seguente:
« Art. 17
Danni alle attività agricole
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonchè dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1. » .
Art. 15. Sostituzione dell'art. 18 della
1. L'art. 18 è sostituito dal seguente:
« Art. 18 Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 17, con riferimento alle zone di protezione di cui all'art. 19, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue dove non è consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale previsto dall'art. 64; la loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene preventivamente ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a) e b). » .
Art. 16. Modifiche dell'art. 19 della
1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole « ed anche all'interno dei parchi » ;
b) al comma 7, lettera c), le parole « il risarcimento degli » sono sostituite con le parole « il contributo per gli » ;
c) dopo la lettera e) è soppressa la frase « Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi Enti parco » .
Art. 17. Integrazione della
1. Dopo l'art. 22 è inserito il seguente articolo:
« Art. 22 bis
Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a con-sentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di ri-spetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette. » .
Art. 18. Modifica dell'art. 24 della
1. All'art. 24, comma 2, la parola « natanti » è sostituita con la parola « galleggianti » .
Art. 19. Modifiche dell'art. 26 della
1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole « Durante le catture di selvaggina » sono sostituite con le parole « Prima delle catture di fauna selvatica » ;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
« 6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonchè al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonchè di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna. » .
Art. 20. Modifica dell'art. 29 della
1. All'art. 29 il comma 1 è sostituito con il seguente:
« 1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati. » .
Art. 21. Sostituzione dell'art. 30 della
1. L'art. 30 è sostituito con il seguente:
«Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa caden-za dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia. » .
Art. 22. Sostituzione dell'art. 31 della
1. L'articolo 31 è sostituito con il seguente:
« Art. 31
Ambiti Territoriali di Caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
3. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) la composizione del Comitato direttivo;
b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le modalità per la elezione degli organi;
e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonchè le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
g) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo Statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'ATC, il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridesignabili.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC, si rinvia alle disposi-zioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili. » .
Art. 23. Sostituzione dell'art. 32 della
1. L'art. 32 è sostituito con il seguente:
« Art. 32
Organi dell'ATC
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2. » .
Art. 24. Sostituzione dell'art. 33 della
1. L'art. 33 è sostituito con il seguente:
« Art. 33
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) la difesa delle colture;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.
Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC, per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50. » .
Art. 25. Sostituzione dell'art. 35 della
1. L'art. 35 è sostituito con il seguente:
« Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri. » .
Art. 26. Sostituzione dell'art. 36 della
1. L'art. 36 è sostituito con il seguente:
« Art. 36
Modalità di iscrizione
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo. » .
Art. 27. Integrazione della
1. Dopo l'art. 36 è inserito il seguente articolo:
« Art. 36 bis
Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria
1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonchè le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. » .
Art. 28. Sostituzione dell'art. 37 della
1. L'art. 37 è sostituito con il seguente:
« Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio. » .
Art. 29. Integrazione della
1. Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo:
« Art. 39 bis
Formazione permanente del cacciatore
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori. » .
Art. 30. Modifica dell'art. 40 della
1. All'art. 40, comma 2, sono aggiunte le parole « salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4. » .
Art. 31. Modifiche dell'art. 41 della
1. All'art. 41, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
« 2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo. » .
Art. 32. Modifiche dell'art. 43 della
1. All'art. 43 il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa. » .
2. All'art. 43 il comma 3 è sostituito con il seguente:
« 3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario. » .
3. All'art. 43, comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole « per ragioni tecniche » sono sostituite dalle parole « per motivate ragioni tecniche » , e dopo la parola « l'assenso » sono aggiunte le parole « , richiesto per iscritto, » ;
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo « L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato » .
4. All'art. 43, comma 7, la parola « venatorio » è sostituita con le parole « di gestione faunistico-venatoria » . Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo « Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni. » .
5. All'art. 43, comma 8, dopo la parola « preservazione » sono aggiunte le parole « o al ripristino » .
Art. 33. Integrazione della
1. Dopo l'art. 44 è inserito il seguente articolo:
« Art. 44 bis
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della
3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della
Art. 34. Sostituzione dell'art. 45 della
1. L'art. 45 è sostituito con il seguente:
« Art. 45
Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonchè l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.
8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve.
Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b). » .
Art. 35. Integrazione della
1. Dopo l'art. 45 è inserito il seguente articolo:
« Art. 45 bis
Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento. » .
Art. 36. Modifica dell'art. 46 della
1. All'art. 46, il comma 2 è sostituito con il seguente:
« 2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia. » .
Art. 37. Modifica dell'art. 48 della
1. All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
« 2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. » .
Art. 38. Modifica dell'art. 50 della
1. All'art. 50 il comma 2 è sostituito con il seguente:
« 2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale: a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi. » .
Art. 39. Modifiche dell'art. 52 della
1. All'art. 52 il comma 4 è sostituito con il seguente:
« 4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990 » .
2. All'art. 52, il comma 11 è sostituito con il seguente:
« 11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante. » .
3. All'art. 52, dopo il comma 12, è inserito il seguente comma:
« 13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonchè di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili. » .
Art. 40. Modifica dell'art. 53 della
1. All'art. 53, comma 5, dopo la parola « protezione, » sono aggiunte le parole « delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, » . Dopo le parole « strade carrozzabili » sono aggiunte le parole « e da piste ciclabili regolarmente segnalate » .
Art. 41. Sostituzione dell'art. 54 della
1. L'art. 54 è sostituito con il seguente:
« Art. 54 Cattura di uccelli a fini di richiamo
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500. » .
Art. 42. Modifiche dell'art. 55 della
1. All'art. 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
« 1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento. » .
2. All'art. 55, comma 6, la parola « recupero. » è sostituita dalle parole « recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale. » .
Art. 43. Modifiche dell'art. 56 della
1. All'art. 56, il comma 1 è sostituito con il seguente:
« 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale. » .
2. All'art. 56, comma 3, la parola « braccata. » è sostituita con le parole « braccata e con il metodo della girata. » .
3. All'art. 56, comma 5, dopo la parola « aggiornamento » sono aggiunte le parole « ed esami finali » . Dopo le parole « in Emilia-Romagna. » è aggiunto il seguente periodo « I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltrechè dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri sog-getti pubblici o privati in possesso di specifica espe-rienza in materia. » .
4. All'art. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
« 5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato. » .
5. All'art. 56, comma 6, è soppresso l'ultimo periodo.
6. All'art. 56 il comma 7 è sostituito dai seguenti commi:
« 7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:
a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o con-duttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente. » .
Art. 44. Modifica dell'art. 59 della
1. All'art. 59, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
« 3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti. » .
Art. 45. Modifica dell'art. 60 della
1. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
« g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica; » .
2. All'art. 60, comma 1, la lettera i) è sostituita con la seguente:
« i) Sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta; » .
3. All'art. 60, comma 1, la lettera l) è sostituita con la seguente:
« l) Cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53; » .
4. All'art. 60, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera:
« m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione. » .
Art. 46. Modifiche dell'art. 61 della
1. All'art. 61 il comma 1 è sostituito con il seguente:
« 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
b) caccia nelle zone di rifugio: da L. 900.000 (pari ad EURO 464,81) a L. 3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37);
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da L. 500.000 (pari ad EURO 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37);
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 309,87);
g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.600.000 (pari ad EURO 826,33); detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.600.000 (pari ad EURO 826,33);
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da L. 150.000 (pari ad EURO 77,47) per ciascun capo allevato nonchè sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da L. 150.000 (pari ad EURO 77,47) a L. 900.000 (pari ad EURO 464,81) e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 309,87);
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75); in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 609,87); mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50) nonchè sequestro e confisca dei richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 309,87);
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del be-stiame: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50);
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da L. 500.000 (pari ad EURO 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37) con sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da L. 500.000 (pari ad EURO 258,23) a L. 3.000.000 (pari ad EURO 1.549,37) con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previ-sto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari ad EURO 154,94);
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da L. 100.000 (pari ad EURO 51,65) a L. 600.000 (pari ad EURO 309,87);
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da L. 400.000 (pari ad EURO 206,58) a L. 2.400.000 (pari ad EURO 1.239,50). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonchè della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da L. 200.000 (pari ad EURO 103,29) a L. 1.200.000 (pari ad EURO 619,75);
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da L. 600.000 (pari ad EURO 309,87) a L. 3.600.000 (pari ad EURO 1.859,24). Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da L. 50.000 (pari ad EURO 25,82) a L. 300.000 (pari a EURO 154,94). » .
2. All'art. 61, comma 4, le parole « b), l), o) prima parte, p), aa), cc), ll), tt) e uu) » sono sostituite con le parole « b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), » .
3. All'art. 61 il comma 5 è sostituito con il seguente:
« 5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4. » .
Art. 47. Sostituzione dell'art. 62 della
1. L'art. 62 è sostituito con il seguente:
« Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonchè gestione tecnica, delle aziende venatorie;
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonchè altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis. » .
Art. 48. Modifica dell'art. 64 della
1. All'art. 64, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
« 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale « Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonchè dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali » . » .
Art. 49. Disposizioni transitorie e finali
1. Al comma 9 dell'art. 19, 2 dell'art. 22, 1 dell'art. 26, alla rubrica dell'art. 27 e del capo V, al comma 1 dell'art. 51 e al 7 dell'art. 53 della
2. Gli articoli 28 e 38, nonchè il comma 3 dell'art. 26 ed i commi 2 e 4 dell'art. 44 della
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il comma 3 dell'art. 26 della
4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende con-fermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data.
5. [Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della
6. Sono fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2000.
[1] Comma abrogato dall'art. 40 della