Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 03/06/2019 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 |
§ 3.1.92 - L.R. 3 giugno 2019, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37"
(B.U. 3 giugno 2019, n. 173)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1."
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della