§ 3.1.92 - L.R. 3 giugno 2019, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:03/06/2019
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997


§ 3.1.92 - L.R. 3 giugno 2019, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della l.r. 14 aprile 1995, n. 37"

(B.U. 3 giugno 2019, n. 173)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole "Per i fini di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna,".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:

"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1."

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola "garanzia" sono aggiunte le parole "che non può essere inferiore a cento.".