§ 3.1.79 – L.R. 2 ottobre 2006, n. 17.
Modifica della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/10/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. [...]
Art. 2.      1. L’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1997 è così sostituito:


§ 3.1.79 – L.R. 2 ottobre 2006, n. 17.

Modifica della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”.

(B.U. 2 ottobre 2006, n. 141).

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 “Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37”, è così sostituito:

     «1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.».

 

     Art. 2.

     1. L’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 1997 è così sostituito:

     «Art. 3. Contributi regionali.

     1. Il contributo regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), è concesso secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell’esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

     2. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fideiussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.

     3. La Giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalità per la concessione del concorso di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.

     4. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

     5. L’aiuto finanziario regionale interviene:

     a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all’atto della concessione;

     b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.

     6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:

     a) le azioni ammissibili;

     b) l’intensità massima dell’aiuto;

     c) la durata dell’aiuto nel rispetto del massimale previsto;

     d) le eventuali priorità territoriali.

     7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge, qualora contenga elementi di aiuto di Stato, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio – lungo termine.».