§ 2.2.13 - Legge Regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e succ. modificazioni.
Amministrazione, gestione e organizzazione dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:15/12/1977
Numero:48


Sommario
Art. 1.  E' approvato l'accordo, che sarà pubblicato in allegato alla presente legge, fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per la disciplina dell'amministrazione, della gestione e [...]
Art. 2.  Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico, a norma dell'articolo 7, primo comma dell'accordo, ciascun consigliere [...]
Art. 3.  Il collaboratore regionale veterinario e il collaboratore regionale con esperienza amministrativa, che dovranno far parte del Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, a norma dell'articolo [...]


§ 2.2.13 - Legge Regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e succ. modificazioni.

Amministrazione, gestione e organizzazione dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. [*]

(B.U. n. 172 del 17-12-1977).

 

Art. 1. E' approvato l'accordo, che sarà pubblicato in allegato alla presente legge, fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per la disciplina dell'amministrazione, della gestione e dell'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia- Romagna, in base alle norme per la ristrutturazione regionalizzata dell'Istituto medesimo, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

     Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previe intese fra le due Regioni, saranno approvate con legge regionale.

 

     Art. 2. Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico, a norma dell'articolo 7, primo comma dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di cinque nomi. Risultano eletti gli otto candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

     Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Collegio sindacale dell'Istituto a norma dell'articolo 16, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

     Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto, a norma dell'articolo 18, primo comma, dell'accordo, ciascun consigliere vota per un massimo di due nomi. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     Per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio regionale dell'Emilia- Romagna nel Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, previsto dall'articolo 20 dell'accordo, ciascun consigliere vota per un solo nome. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

 

     Art. 3. Il collaboratore regionale veterinario e il collaboratore regionale con esperienza amministrativa, che dovranno far parte del Comitato di vigilanza e controllo dell'Istituto, a norma dell'articolo 20 dell'accordo, sono nominati dall'Assessore regionale alla sanità e igiene.

 

 

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE

LOMBARDIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

     1. Competenze regionali. Le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato sull'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna ai sensi delle leggi 23 giungo 1970, n. 503 e 11 marzo 1974, n. 101 e trasferite alle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo le norme del presente accordo.

 

     2. Generalità. L'Istituto zooprofilattico ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera, quale primario strumento tecnico-scientifico delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, per il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due Regioni.

     L'Istituto ha sede in Brescia.

 

     3. Compiti. L'Istituto zooprofilattico svolge in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, i seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

     c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

     d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;

     e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui a presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonché per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

     f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche, previe opportune intese con il Ministero della sanità, con istituti esteri.

     L'istituto zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia disposti dalla Regione Emilia- Romagna e dalla Regione Lombardia.

     L'Istituto zooprofilattico può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.

     L'Istituto zooprofilattico opera in stretto rapporto con i Comuni, le Province e gli altri Enti territoriali.

     Ciascuna Regione potrà richiedere al Consiglio di amministrazione di avvalersi direttamente dei laboratori situati nel proprio territorio per attività che siano compatibili con i programmi annuali dell'Istituto e che riguardino il proprio territorio.

 

     4. Produzione. L'Istituto zooprofilattico, con le prescritte autorizzazioni del Ministero della sanità, provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni; può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

     Resta salvo quanto disposto negli ultimi quattro commi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     5. Organizzazione. L'istituto zooprofilattico è organizzato in laboratori, nelle province dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975 n. 745, con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune intese con gli enti locali e gli enti sanitari che gestiscono analoghe strutture sanitarie.

     Si terrà tuttavia conto delle strutture sanitarie, già esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed assicurare il coordinamento delle loro attività.

 

     6. Organi dell'Istituto. Sono organi dell'Istituto Zooprifilattico:

     1) il Consiglio di amministrazione;

     2) il Presidente;

     3) la Giunta esecutiva;

     4) il Collegio sindacale.

 

     7. Composizione del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto da 20 membri, di cui 8 designati dal Consiglio regionale della Lombardia e 8 designati dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, 2 eletti dal Consiglio comunale di Brescia e 2 eletti dall'Amministrazione provinciale di Brescia.

     Sono ineleggibili nel Consiglio di amministrazione:

     - i membri dei due Consigli regionali;

     - coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;

     - coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo.

     In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro, il Consiglio regionale, comunale o provinciale interessato provvede alla sostituzione. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Per l'approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, nonché per la nomina del Presidente, del Vicepresidente, nonché dei membri del Comitato tecnico-scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due Presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

     I membri del Consiglio di amministrazione devono essere nominati entro 60 giorni dalla data di scadenza del Consiglio stesso; qualora entro tale data gli Enti locali non abbiano provveduto alla elezione dei propri rappresentanti, il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare con i soli componenti eletti dai Consigli regionali [1].

 

     8. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione delibera:

     a) lo statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;

     b) la nomina della Giunta esecutiva;

     c) la nomina del Presidente e del Vicepresidente;

     d) il programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza, dalle due Regioni;

     e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

     f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;

     g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

     h) gli altri regolamenti dell'Istituto;

     i) i provvedimenti attinenti a ogni altra materia riservata al Consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto.

 

     9. Indennità. La misura delle indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, del Collegio sindacale e del Comitato tecnico-scientifico è stabilita, d'intesa, dalle Giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia.

 

     10. Personale. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della sanità fra le Regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra e, per quanto attiene il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

 

     11. Scioglimento del Consiglio di amministrazione. Per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale che, ai sensi dell'articolo 20, presiede il Comitato di controllo, può sciogliere, con proprio decreto, di concerto con il Presidente della Giunta dell'altra Regione, il Consiglio d'amministrazione.

     Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

     Il Consiglio di amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di 6 mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     12. Il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e quelli della Regione Lombardia.

     Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio d'amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte del Presidente o per scioglimento del Consiglio d'amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo Presidente viene scelto tra i rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.

 

     13. Compiti del Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto; firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto; sovraintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione.

     In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

 

     14. Il Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché in caso di vacanza dell'ufficio.

     E' nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della Regione alla quale non appartiene il Presidente.

 

     15. Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vicepresidente, nonché da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione mel proprio seno, due per ciascuna Regione, con schede limitate ad un nome.

     La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo statuto.

 

     16. Composizione e nomina del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, due eletti dal Consiglio regionale della Lombardia ed uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

     Il Collegio sindacale elegge il proprio Presidente.

     Non possono essere nominati membri del Consiglio e, se nominati, decadono dall'ufficio:

     - coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

     - chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione o il posto di Direttore;

     - chi ha rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;

     - i componenti del Consiglio di amministrazione ed i dipendenti dell'Istituto;

     - chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo.

     Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

 

     17. Compiti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché di accertare le regolarità delle scritture operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

     Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

     Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio sindacale riferisce, oltre che al Collegio di amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.

 

     18. Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, da sei esperti nelle materie che interessano l'attività dell'Istituto, eletti, in pari numero, da ciascuno dei due Consigli regionali, nonché da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra tecnici laureati dipendenti dall'Istituto.

     Il Comitato è organo tecnico consultivo dell'Istituto. Dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

 

     19. Compiti del Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico- scientifico formula proposte ed esprime pareri:

     - sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

     - in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

     - in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;

     - in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

     - in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

     Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di amministrazione o dalla Giunta esecutiva.

 

     20. Controllo. Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato da un Comitato composto da:

     - i Presidenti delle Giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, o loro delegati; uno di essi, a turni annuali, presiede il Comitato e non può delegare la presidenza se non ad un Assessore;

     - due rappresentanti per ciascun Consiglio regionale;

     - un dipendente regionale veterinario, per ciascuna Regione;

     - un dipendente regionale con esperienza amministrativa, per ciascuna Regione.

     Esercita le funzioni di Segretario il dipendente regionale amministrativo della Regione cui spetta la presidenza.

     Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Comitato si riunisce presso la sede della Regione cui appartiene il Presidente di turno.

 

     21. Contenuto ed esercizio del controllo. [2] Sono sottoposti all'approvazione del Comitato:

     a) lo statuto e le sue modificazioni;

     b) il bilancio di previsione e la relazione programmativa allo stesso;

     c) il conto consuntivo e la relativa relazione politico-gestionale;

     d) le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

     e) le trasformazioni e le diminuzioni patriminiali idonee ad incidere sulla strutturazione e la gestione dell'Istituto;

     f) il regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale;

     g) il trattamento economico del personale.

     Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati alle Presidenze delle Giunte regionali entro dieci giorni dalla loro adozione; essi s'intendono approvati qualora il Comitato non si sia pronunciato in proposito entro venti giorni dalla data del ricevimento.

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto invia altresì mensilmente ai Presidenti delle due Regioni gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

     Il Comitato autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896, n. 361.

     Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato dispone ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.

 

     22. Patrimonio. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'Istituto.

     In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     23. Finanziamento dell'Istituto. L'Istituto provvede alla sua attività:

     a) con le quote attribuite alle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia; ai sensi dell'art. 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

     b) con gli eventuali contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia [3];

     c) con i contributi di altri enti pubblici o privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

     d) con i redditi del proprio patrimonio;

     e) con i proventi diversi stabiliti con deliberazioni dei Consigli regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;

     f) con utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'articolo 4;

     g) con utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali;

     h) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

 

     24. Nomina del primo Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo.

 

     25. Statuto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l'attività l'Istituto stesso.

     Lo statuto dovrà prevedere modalità di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'Istituto.

 

     26. Direttore. Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'articolo 10, si applicano, per quanto concerne la direzione dell'Istituto, le disposizioni dell'articolo 13 e dell'articolo 14, 3° comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503.

 

     27. Qualifica e modalità di assunzione del personale. Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'articolo 10, il personale dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dall'articolo 14, primo comma, della legge 23 giugno 1970, n. 503 e l'assunzione del personale stesso è effettuata secondo le successive disposizioni del predetto articolo 14, con le seguenti modificazioni per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi:

     - il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna Regione, aventi un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 15 anni;

     - l'ispettore generale veterinario è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna Regione, aventi un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 12 anni;

     - non fanno parte delle suddette commissioni il capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, il primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

     Delle commissioni di concorso fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.

     Le funzioni di segretario delle Commissioni di concorso sono esercitate dal Segretario del Comitato interregionale di controllo.

 

 


[*] Abrogata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione dell'accordo allegato alla Legge Regionale 1 febbraio 2000, n. 3, dall'art. 4 della stessa Legge Regionale 1 febbraio 2000, n. 3.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 41/1986 (B.U. n. 137/1986).

[2] La lettera h) è stata soppressa dall'art. 2 L.R. 15-11-1978 n. 45, pubblicata sul B.U. n. 148 del 17-11-1978.

[3] Con L.R. n. 45 del 15-11-1978 sono stati assegnati all'Istituto dalla Regione Emilia-Romagna contributi integrativi nella misura di L. 150 milioni per ciascuno degli anni 1978-1979 e nella misura a L. 200 milioni per ciascuno degli anni 1980-1981 (vedi B.U. n. 148 del 17-11-1978).