Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 28/11/2000 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Vincolo di destinazione. |
Art. 3. Vincolo provvisorio. |
Art. 4. Vincolo permanente. |
Art. 5. Rimozione del vincolo. |
Art. 6. Sanzioni. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.8.22 - Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 16.
Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive- turistiche.
(B.U. n. 56 del 4 dicembre 2000).
Art. 1. Finalità della legge.
1. La Regione Campania, in attuazione del disposto di cui all'articolo 8 della
a) alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche indicate dall'articolo 6 della
b) ai casi di rimozione del vincolo alberghiero.
Art. 2. Vincolo di destinazione.
1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 8 della
2. Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, i piani regolatori generali e loro varianti possono prevedere destinazioni diverse da quella originaria di aree e di strutture turistiche e ricettive.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, provvederà agli adempimenti omessi, nei successivi sei mesi, a mezzo di Commissario ad acta.
4. Il vincolo si estenderà anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa in guisa tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendone e/o limitandone l'attività esercitata e i relativi servizi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applicherà anche ai giudizi pendenti ed agli immobili non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Vincolo provvisorio.
1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della
2. Il vincolo di cui al precedente comma ha vigenza per tutto il periodo necessario all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4. Vincolo permanente.
1. Dalla data di esecutività del piano regolatore, ovvero dalla data di esecutività della relativa variante, le strutture ricettive turistiche in esso individuate sono sottoposte a vincolo.
2. Per le strutture ricettive che, nell'ambito delle stesse aree vengono destinate all'attività turistica successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico il vincolo ha vigenza dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.
3. Il vincolo di destinazione d'uso, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vige a termine indeterminato.
Art. 5. Rimozione del vincolo.
1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.
2. Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale.
Art. 6. Sanzioni.
1. In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento di cui all'articolo 5 della presente legge, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500mila ad un massimo di lire 3milioni per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a lire 200 milioni.
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania.