§ 4.5.21 - L.R. 18 ottobre 2002, n. 26.
Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:18/10/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi
Art. 2.  Classificazione e censimento.
Art. 3.  Criteri ed indirizzi.
Art. 4.  Catalogazione.
Art. 5.  Strumenti di attuazione e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.
Art. 6.  Ambito di applicazione.
Art. 7.  Destinatari dei finanziamenti.
Art. 8.  Esecuzione d’ufficio.
Art. 9.  Fondo di rotazione per l’esecuzione d’ufficio.
Art. 10.  Criteri prioritari.
Art. 11.  Riduzione e revoca del contributo.
Art. 12.  Regolamento.
Art. 13.  Catalogazione Beni Ambientali di qualità paesistica.
Art. 14.  Norme in materia di linee guida della Pianificazione regionale.
Art. 15.  Norme finali.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.5.21 - L.R. 18 ottobre 2002, n. 26.

Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei Beni Ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3.

(B.U. n. 50 del 21 ottobre 2002).

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi

     1. La presente legge si applica nei Comuni della Campania nel cui territorio ricadono strutture, insediamenti e impianti urbanistici o parti di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale, come classificati nell’articolo 2, ed ha i seguenti obiettivi:

     a) conservare e valorizzare i beni, non archeologici, di cui innanzi ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti;

     b) disciplinare, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di controlli ed interventi sui beni culturali ed, in particolare, dall’articolo 158 della stessa legge, il restauro, il decoro e l’attintatura, sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale, sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio per gli immobili aventi oltre 50 anni.

     2. Gli interventi ed i progetti di conservazione e valorizzazione dei beni sono approvati e ammessi a contributo nell’ambito di programmi di valorizzazione, comprendenti il centro, o i centri o i nuclei di un medesimo comune o di loro consorzi, da approvarsi con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 12.

     3. Il recupero dei centri di cui al comma 1:

     a) promuove la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, attraverso la salvaguardia della presenza antropica, in quanto presupposto per la conservazione dell’identità storicoculturale dei centri stessi;

     b) persegue la riqualificazione ed il recupero strutturale, ambientale e conservativo, nonché un adeguamento degli standards di qualità abitative dei centri storici, anche attraverso un complesso integrato ed organico di interventi riguardanti le funzioni ed i servizi urbani;

     c) utilizza forme e procedure di attuazione e di gestione diretta dei programmi di recupero, attraverso l’intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia.

     4. Il contributo finanziario, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è assegnato con priorità agli interventi presentati dai Comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.

 

Titolo I

Conservazione e valorizzazione dei centri storici

 

     Art. 2. Classificazione e censimento.

     1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nonché del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, vengono classificati i seguenti beni o gruppi di beni:

     a) centri storici: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell’iconografia tradizionale, e che conservano l’aspetto o i connotati d’insieme della città storica o di una consistente parte di essa;

     b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale;

     c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistici-ambientali d’insieme.

     2. Su proposta dell’Assessore regionale alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, la Giunta regionale con proprie deliberazioni:

     a) definisce, d’intesa con la Soprintendenza regionale, le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, necessarie per il riconoscimento di centro storico di particolare pregio e le modalità relative al riconoscimento stesso;

     b) approva, su proposta dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, l’elenco degli insediamenti censiti, anche ai sensi del decreto legislativo n.490/99, Titolo II, capo I, secondo i criteri fissati dall’articolo 3, previa acquisizione del parere di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, articolo 155, comma 2, lettera b).

 

     Art. 3. Criteri ed indirizzi.

     1. Ai fini dell’inclusione nel censimento di cui all’articolo 2, comma 2, si tiene conto dei seguenti caratteri e della corrispondente bibliografia documentaria:

     a) impianto urbano generato da una delle tipiche matrici storiche;

     b) disposizione geomorfologica che determina unità di paesaggio edificato e non edificato di elevata qualità morfologica urbana, con valore storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale e naturalistico;

     c) connotati storici urbanistici, dei quali l’opera d’arte, gli edifici o i complessi monumentali costituiscono una parte integrante;

     d) eventuali altri elementi storico-artistici-architettonici ambientali che contribuiscano a caratterizzare il centro storico, il nucleo ed i quartieri urbani antichi e tradizionali di cui all’articolo 2,comma 1;

     e) inclusione in parco naturale di interesse nazionale, regionale o siti di interesse comunitario indicati da direttive comunitarie e dai Piani urbanistici territoriali;

     f) inclusione in decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n.490/99;

     g) inclusione nell’elenco di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1971, in applicazione della legge 6 agosto 1967, n.765, articolo 17;

     h) inclusione in aree o piani speciali di valorizzazione promossi dalla Regione o da Enti locali;

     i) inclusione in aree dichiarate Patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

 

     Art. 4. Catalogazione.

     1. La Giunta regionale della Campania promuove, nel rispetto delle competenze statali di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 149, la catalogazione del patrimonio immobiliare d’interesse storico-artistico ed ambientale ed eroga i finanziamenti di cui all’articolo 6 per lo svolgimento di tale attività, da eseguirsi a cura dei comuni, in conformità alle linee programmatiche stabilite dalla Regione con l’utilizzo di adeguate figure professionali, anche in forma associata, quali laureati in architettura, conservazione e scienze dei beni culturali.

     2. La catalogazione dei beni di cui al comma 1 è realizzata con la schedatura degli elementi d’interesse storico, artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale.

     3. La catalogazione è effettuata da figure professionali in possesso di laurea nelle discipline previste al comma 1, o in discipline specialistiche equipollenti, individuate sulla scorta di un curriculum formativo e professionale e di specifiche competenze attestate anche da studi e pubblicazioni.

     4. La selezione delle figure professionali per le finalità di cui al comma 3, avviene secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 12.

     5. La scheda di rilevamento da adottare è uniforme per tutti i Comuni sul modello indicato dalla scheda di catalogazione urbanistica, ambientale, architettonica e di bene storico – artistico elaborata dall’Ufficio Centrale di Catalogo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

     6. I Comuni elaborano una scheda complessiva dei beni di cui all’articolo 2, comma 1, comprendente anche aree libere, piazze, spazi verdi con relativa piantumazione e relazione con il paesaggio tradizionale e una fascia perimetrale esterna ai beni di almeno cento metri di profondità.

     7. Se i Comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania opera in via sostitutiva, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 12.

     8. Per i beni o gruppi di beni di cui all’articolo 2, comma 1, la catalogazione è redatta e approvata contestualmente al programma integrato di cui all’articolo 5.

     9. I dati raccolti a seguito della catalogazione di cui ai commi precedenti confluiscono nel Centro di Catalogo e Documentazione della Regione Campania.

 

     Art. 5. Strumenti di attuazione e modifiche della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

     1. Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i comuni provvedono attraverso la formazione di Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, di cui alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I Programmi integrati individuano le condizioni attuali del territorio attraverso approfondite analisi storiche, urbanistiche, architettoniche, paesistiche e socio-economiche; progettano i percorsi di sviluppo e riqualificazione attraverso interventi di recupero e di adeguamento in campo igienico ed impiantistico; prefigurano il nuovo assetto attraverso la individuazione:

     a) della natura ed entità delle risorse disponibili;

     b) delle allocazioni attuali delle risorse;

     c) della suscettività di sviluppo di luoghi ed attrezzature;

     d) delle attese socio-economiche di sviluppo;

     e) della congruenza tra le analisi, gli interventi proposti e i risultati attesi.

     3. I Programmi integrati contengono tutte le indicazioni atte a qualificare un progetto d’intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali, ivi comprese le pavimentazioni stradali, le definizioni di aperture, ornie ed infissi, le insegne, i paramenti esterni, i colori, la scelta e la disposizione del verde pubblico, le apparecchiature di servizio e d’uso, mediante una dettagliata disciplina attuativa.

     4. I Programmi integrati, adottati con delibera di Consiglio comunale ai sensi della legge regionale n.3/96, articoli 7, 8 e 9, sono composti da uno studio di fattibilità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali, dal quale si evince la proposta urbanistica con l’esplicitazione della eventuale variante allo strumento urbanistico generale, fatto salvo l’obbligo di valutazione di impatto ambientale, dove previsto.

     5. L’approvazione dei Programmi integrati costituisce, per ciascuno degli interventi previsti, titolo preferenziale per l’accesso alle agevolazioni finanziarie, con priorità per gli interventi presentati dai comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti.

     6. Le opere pubbliche interne al centro storico, previste nei Programmi integrati, sono realizzate come quelle private, secondo le disposizioni dei commi precedenti e secondo la normativa dei Piani di recupero per il centro storico vigenti se gli stessi non sono in contrasto con le finalità della presente legge, di conservazione e valorizzazione dei centri storici e dell’ambiente.

     7. I Comuni, in cui ricadono i beni o gruppi di beni, classificati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, inseriscono nei Programmi integrati le esigenze di opere infrastrutturali e di servizio, esterne ai beni o gruppi di beni, che siano strettamente necessarie alla loro riqualificazione e conservazione integrata e non costituiscano pregiudizio, danno e depauperamento del bene da valorizzare. La necessarietà di dette opere è dimostrata da studi di fattibilità e da valutazione di impatto ambientale.

     8. I Comuni promuovono cantieri-scuola per sostenere attività di incentivazione nel restauro dei beni culturali, in collaborazione con Enti ed Istituzioni altamente qualificati avvalendosi di personale specializzato, secondo un programma conforme alle finalità della presente legge e secondo i criteri e le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 12.

     9. Se i Programmi integrati prevedono la delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità dei programmi stessi, ovvero di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, la Regione concede un incentivo per la loro localizzazione in idonea zona omogenea dello strumento urbanistico vigente, previa presentazione dello studio di fattibilità e della certificazione di compatibilità ambientale. Detta delocalizzazione non è concessa in mancanza di uno strumento urbanistico vigente.

     10. Se i Programmi integrati prevedono la sostituzione in sito di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell’ambiente storico, l’altezza dei nuovi edifici non supera l’altezza delle cortine o degli isolati o del contesto urbano circostante fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale n. 3/96, articolo 2, comma 6.

     11. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sui singoli immobili sono ammessi soltanto nel caso in cui sussistono circostanze di pericolo che minacciano l’integrità del bene o la pubblica e privata incolumità o quando il bene stesso è compreso nella carta del rischio dei beni culturali, di cui alla legge 19 aprile 1990, n.84. Gli interventi sono corredati di perizia giurata e conformi alle norme dettate dalla presente legge e dai Piani di recupero vigenti.

     12. Su proposta dell’Assessore alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, e sentita la Commissione consiliare competente, la Giunta regionale autorizza e finanzia, per il perseguimento delle finalità della presente legge, mostre, esposizioni, studi e ricerche di rilevante interesse scientifico e culturale, programmi culturali e di promozione organizzati da Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni no-profit, nonché l’emanazione di bandi di concorso di progettazione o di idee.

     12 bis. Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate dei nuclei urbani della regione Campania, se attuati con l’impiego di risorse finanziarie pubbliche ed in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente interesse pubblico in quanto volti al recupero ed alla valorizzazione del territorio [1].

     13. Su proposta dell’Assessore alla Tutela dei beni paesistici, ambientali e culturali, sentita la Commissione consiliare competente, la Giunta regionale promuove intese e stipula convenzioni per la valorizzazione del patrimonio artistico, lo sviluppo dell’imprenditoria culturale e la promozione della sponsorizzazione di beni da riqualificare.

     13 bis. Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi [2].

     14. I comuni, per il patrimonio immobiliare interessato dai Programmi integrati, prevedono agevolazioni contributive.

     15. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1996, n.3, è soppresso.

     16. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3, è così sostituito:

     (Omissis).

     17. Ai Programmi integrati, approvati ai sensi della presente legge, non si applicano gli articoli 4, 5, e 6 della legge regionale n.3/96.

 

TITOLO II

Incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle facciate di edifici civili

di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei centri storici della Campania

 

     Art. 6. Ambito di applicazione.

     1. La concessione dei contributi per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è destinata agli interventi da realizzarsi nei Comuni che si sono dotati di un Piano del Colore per l’edilizia storica, redatto secondo le linee guida previste dal regolamento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 7. Destinatari dei finanziamenti.

     1. Accedono ai contributi di cui all’articolo 6 gli Enti pubblici ed i soggetti privati, anche costituiti in consorzio, proprietari, possessori o detentori di immobili interessati dagli interventi di cui alla presente legge, ad esclusione delle società finanziarie o immobiliari, degli Istituti bancari ed assicurativi.

 

     Art. 8. Esecuzione d’ufficio.

     1. Per gli immobili che presentano condizioni di profondo degrado, il Comune impone ai soggetti, indicati all’articolo 7, l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le modalità dettate dal regolamento di cui all’articolo12.

     2. In caso di inadempienza, previa formale diffida agli interessati, il Comune provvede all’esecuzione d’ufficio, ponendo a carico degli stessi la somma occorrente.

 

     Art. 9. Fondo di rotazione per l’esecuzione d’ufficio.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 8, è istituito un Fondo di rotazione per la concessione dei contributi cui accedono i Comuni per l’anticipazione delle spese derivanti da esecuzioni d’ufficio.

     2. I criteri e le modalità di finanziamento del Fondo sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 12.

 

     Art. 10. Criteri prioritari.

     1. I Comuni, per la formazione della graduatoria degli interventi dei soggetti di cui all’articolo 7, tengono conto dei seguenti criteri prioritari di valutazione:

     a) qualità del progetto e conformità agli elementi tipologici, strutturali e decorativi dell’edilizia locale;

     b) tipologia delle opere da restaurare;

     c) stato di conservazione delle opere;

     d) esposizione al rischio di degrado o danno;

     e) materiali e tecnologie tradizionali;

     f) inclusione in Parco naturale di interesse nazionale o regionale;

     g) inclusione in area dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che non ha già ricevuto finanziamenti pubblici per gli stessi beni;

     h) inserimento in Piano di recupero o Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;

     i) assoggettamento dell’immobile al vincolo monumentale di cui al decreto legislativo 490/99, articoli 5 e 6;

     l) finalità di salvaguardia, protezione e conservazione di aree di piantumazione e vegetazione di carattere locale.

     2. Non sono ammissibili gli interventi che prevedono distruzione o trasformazione delle piantumazioni e della vegetazione di carattere locale.

 

     Art. 11. Riduzione e revoca del contributo.

     1. Il contributo di cui all’articolo 6 è proporzionalmente ridotto, se dalla rendicontazione finale emerge una spesa effettivamente sostenuta, inferiore al contributo stesso.

     2. Il contributo è revocato se non vengono rispettati i termini previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, con l’obbligo del beneficiario di restituire le somme già ricevute in acconto.

 

Titolo III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 12. Regolamento.

     1. Le modalità di accesso ai contributi per le finalità della presente legge, l’esercizio dei poteri sostitutivi e le altre modalità di attuazione sono stabiliti con regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della bozza di regolamento.

     2. Il regolamento per gli interventi di cui al Titolo I, definisce le linee guida per:

     a) la redazione, in sede di formazione del Programma integrato, di cui al comma 1 dell’articolo 5, di un manuale, nel quale sono specificate le tecniche di intervento ed i materiali da utilizzare con costante riferimento alle carte del restauro;

     b) la redazione da parte dei comuni del Piano del Colore per l’edilizia storica, distinto dal Piano del Colore dell’intero agglomerato urbano;

     c) la redazione da parte dei comuni del Piano di manutenzione programmata, fondato sull’analisi dei materiali e delle tecniche, che comprende anche strade, piazze, scale, gradinate, balaustre, tessiture lapidee originarie, arredo di verde originario, valutati nell’ambito del contesto urbano.

     3. Il regolamento, per gli interventi di cui al Titolo II, stabilisce:

     a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all’articolo 7, nonché la documentazione da allegare alla domanda ed i criteri di ripartizione dei fondi;

     b) le categorie di opere finanziabili;

     c) le modalità ed i criteri di formazione della graduatoria;

     d) le forme e le percentuali di contributo concedibile, nonché le modalità dell’erogazione;

     e) i termini per l’ultimazione degli interventi finanziati;

     f) i criteri per la selezione delle figure professionali addette alla catalogazione di cui all’articolo 4, assicurando procedure di evidenza pubblica;

     g) modello della scheda per la catalogazione di cui all’articolo 4.

     4. Il regolamento definisce, altresì, le modalità di intervento dei comuni per l’esecuzione d’ufficio di cui all’articolo 8 e l’accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 9.

     5.La percentuale massima di contributo ammissibile in conto capitale non può superare il 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun intervento ammesso; la quota eccedente il contributo può essere finanziata dai comuni con i fondi della legge regionale n. 51/78. [3]

 

     Art. 13. Catalogazione Beni Ambientali di qualità paesistica.

     1. Nelle more dell’approvazione della legge che detta norme per il governo del territorio e dell’adozione del Piano territoriale regionale, in attuazione dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e le Regioni del 19 aprile 2001, per le finalità di cui al punto 2 del suddetto accordo, è istituito il Catalogo dei beni paesistici ed ambientali.

     2. Fanno parte del Catalogo i beni ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/99, articolo 146.

     3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Province, i Comuni e le Comunità Montane compilano il Catalogo di cui al comma 1, inserendovi i beni di cui al comma 2. Il catalogo è redatto su cartografia in scala 1:25.000.

     4. La tutela dei beni di cui al comma 1 è assicurata dagli Enti locali sub-delegati ai sensi dell’allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n.10, “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania alle Comunità Montane e Province con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali”.

     5. Entro sessanta giorni dall’approvazione del Catalogo di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta un regolamento per la disciplina della valorizzazione dei beni inseriti nel Catalogo stesso.

 

     Art. 14. Norme in materia di linee guida della Pianificazione regionale.

     1. Fino all’adozione del Piano territoriale regionale ed all’entrata in vigore della legge contenente le norme per il governo del territorio, con delibera di Giunta regionale, sono approvate le linee guida della Pianificazione regionale, redatte in coerenza con l’Accordo di cui all’articolo 13, comma 1.

     2. Le linee guida di cui al comma 1:

     a) dettano i principi ai quali informare la Pianificazione regionale e provinciale;

     b) prevedono i criteri di armonizzazione della pianificazione regionale con le previsioni dei Piani e dei Programmi regionali, nonché delle convenzioni stipulate a livello comunitario, anche in applicazione delle seguenti normative regionali, nazionali e comunitarie:

     1) legge 8 agosto 1985, n.431 e successive modifiche e integrazioni;

     2) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     3) decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

     4) legge regionale 20 marzo 1982,n. 14;

     5) legge regionale 27 giugno 1987, n. 35;

     6) direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;

     7) direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

     8) delibere di Giunta regionale numeri 1404,1405,1406,1407 del 12 aprile 2002 relative all’Istituzione dei Parchi regionali;

     9) decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 concernenti l’Istituzione dei Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento - Vallo di Diano;

     c) garantiscono e incentivano la tutela del patrimonio naturale, paesistico e ambientale, nonché dell’identità storica culturale del territorio, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti;

     d) prevedono l’adeguamento della pianificazione paesistica;

     e) riconoscono giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione delle diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale a fondamento delle loro identità;

     f) stabiliscono e attuano politiche paesaggistiche volte alla protezione ed alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione di specifiche misure.

     3. Le linee guida perseguono l’obiettivo del mantenimento delle caratteristiche dei valori costitutivi e delle morfologie nonché delle previsioni di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e, infine, della riqualificazione delle parti compromesse o degradate, per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

 

          Art. 15. Norme finali.

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge si limita l’applicazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 35, comma 13, al solo esercizio finanziario 2002.

     2. I Comuni destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 15/02, articolo 35, comma 13, sono esclusi dai benefici della presente legge per l’anno solare 2002.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, con le risorse di cui all’Unità Previsionale di Base 1.3.10. Per gli anni successivi si provvede con la legge di Bilancio.

 

     Art. 17. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma aggiunto (senza numerazione originale) dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

[2] Comma aggiunto (senza numerazione originale) dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.