§ 14.4.53 - L. 19 aprile 1990, n. 84.
Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:19/04/1990
Numero:84


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e [...]
Art. 2.      1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge è attuato mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti.
Art. 3.      1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del [...]


§ 14.4.53 - L. 19 aprile 1990, n. 84.

Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.

(G.U. 26 aprile 1990, n. 96).

 

Art. 1.

     1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali.

     2. Il programma è finalizzato:

     a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico- artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico, etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;

     b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati;

     c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.

     3. [I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci] [1].

     4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti commissioni parlamentari.

     6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

     7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.

 

     Art. 2.

     1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge è attuato mediante progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti.

     2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi centrali o periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalità, i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

     3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti rispondenti alle finalità medesime.

     5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti commissioni parlamentari.

 

     Art. 3.

     1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.

     2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.

     4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico.

     5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989- 1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.