§ 3.8.8 - Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40.
Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:28/08/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.  La Regione Campania, per potenziare e qualificare le attività turistiche ed elevare i livelli occupazionali nel settore, concede contributi in conto interesse per mutui a tasso agevolato
Art. 2.  Le agevolazioni concesse:
Art. 3.  La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente e si estende anche alle [...]
Art. 4.  I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a quindici
Art. 5.  Maggiorazione dei mutui. La Regione può autorizzare l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa al finanziamento, assumendo a proprio carico il [...]
Art. 6.  Contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15% della spesa accertata che sarà riconosciuta in misura non superiore alla spesa [...]
Art. 7.  Modalità di presentazione delle istanze. Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla Giunta regionale - [...]
Art. 8.  Modalità di concessione. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata [...]
Art. 9.  Disciplina: decadenza. L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il Presidente della [...]
Art. 10.  Revoca della concessione. La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo nei seguenti casi:
Art. 11.  Vincolo della destinazione. Gli immobili oggetto di finanziamento saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo, nel caso di istanze di mutuo e contributo a fondo [...]
Art. 12.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
Art. 13.  Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 prorogata con legge regionale n. 42 del 7 luglio 1981 che non sono state erogate per effetto di riduzione, [...]
Art. 14.  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, gli stanziamenti di cui all'art. 12, per la parte non impegnata entro il termine dei corrispondenti esercizi viene [...]
Art. 15.  Norme transitorie e finali. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2 secondo le direttive ed i criteri che il Presidente della [...]
Art. 16.  Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche per le opere che siano state iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere [...]
Art. 17.  I destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e della successiva legge di proroga n. 42 del 7 luglio 1981, che nella realizzazione delle iniziative turistico- [...]
Art. 18.  Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare.
Art. 19.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.8 - Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 40.

Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari.

 

Art. 1. La Regione Campania, per potenziare e qualificare le attività turistiche ed elevare i livelli occupazionali nel settore, concede contributi in conto interesse per mutui a tasso agevolato [1] e contributi in conto capitale nella misura e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Le agevolazioni concesse: [1]a

     a) agli Enti locali e loro consorzi ed agli Enti pubblici ivi compresi gli Enti turistici per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali, nonché impianti complementari per il turismo;

     b) ai Comuni e loro consorzi per l'acquisizione, la ristrutturazione ed ammodernamento di strutture alberghiere preesistenti da conservare alla destinazione turistico-ricettiva;

     c) alle organizzazioni cooperativistiche e sociali per la realizzazione e l'ammodernamento di case per ferie dei lavoratori, di ostelli per la gioventù, di campeggi e di villaggi turistici a tipo alberghiero;

     d) ad operatori singoli od associati, a persone fisiche e giuridiche appartenenti anche a Stati esteri operanti nel settore per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili ad uso alberghi, di motels, di pensioni, nonché di ostelli per la gioventù, di campeggi e di villaggi turistici a tipo alberghiero.

 

     Art. 3. La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente e si estende anche alle attrezzature complementari e servizi turistici compresi gli impianti termali e gli stabilimenti balneari relativi o non alle opere indicate, in particolare se realizzate da Enti locali o in forme associative, purché finalizzati allo sviluppo turistico [1]a.

     Per le zone interne e montane del territorio regionale, in considerazione della particolare carenza di strutture ricettive, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, le agevolazioni, di cui alla presente legge, sono concesse anche ad iniziative autonome di ristoro e di servizi turistici.

     Alle erogazioni dei mutui provvedono gli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, attraverso apposite convenzioni, che saranno definite dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare Bilancio e Finanze, che è tenuta a pronunciarsi entro venti giorni dalla data di ricezione delle proposte di convenzione, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole [2].

     La concessione è riconosciuta a quegli operatori ed a quegli Enti che non hanno ottenuto altre agevolazioni, per i medesimi scopi e destinazioni, riferite alle singole unità costituenti l'intero complesso.

 

     Art. 4. I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a quindici [3] anni, vengono concessi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e, comunque, la misura del mutuo non dovrà eccedere i tre miliardi.

     Quando l'iniziativa venga assunta da un Comune o Consorzio di Comuni il mutuo a tasso agevolato di durata non superiore a quindici [4] anni potrà essere elevato al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

     La spesa per l'acquisto del terreno e dell'immobile da destinare ad uso albergo non può essere riconosciuta in misura superiore al 10% della spesa ammissibile per le grandi iniziative ed al 15% per le medie e piccole iniziative. Si intendono per grandi iniziative quelle che prevedono la realizzazione di almeno 350 posti letto. Per gli Enti locali e le organizzazioni cooperativistiche e sociali tale percentuale può variare, con decisione del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione competente.

     Qualora l'acquisto dell'immobile, già utilizzato per fini ricettivi, sia effettuato da un Comune o Consorzio di Comuni e nel Comune e nell'area consortile non esistono altre idonee strutture ricettive e l'acquisto dell'immobile rappresenta l'unica possibilità di salvaguardia della ricettività esistente, la spesa relativa sarà riconosciuta nella misura del 100% del valore accertato dall'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

     Il tasso di interesse è determinato nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto di quietanza e saldo. Gli operatori turistici che abbiano in corso di istruttoria pratiche di finanziamento sui mutui, possono optare per detto regime di agevolazioni presentando, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita istanza di opzione accompagnata da espressa adesione dell'Istituto di Credito mutuante [5].

 

     Art. 5. Maggiorazione dei mutui. La Regione può autorizzare l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa per le opere di ristrutturazione relative alle tipologie indicate nell'art. 2 lettera d) della presente legge.

     Le ristrutturazioni di cui al comma precedente, che comportano un miglioramento dei servizi legato ad un incremento dei livelli occupazionali, saranno privilegiate nell'ordine degli interventi.

     Per le iniziative di cui all'art. 2 lettere b) e c) della presente legge, la Regione autorizza l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa a finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa.

 

     Art. 6. Contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15% della spesa accertata che sarà riconosciuta in misura non superiore alla spesa ammissibile a finanziamento.

     La spesa accertata, sulla base della relativa documentazione e delle risultanze dei controlli effettuati a cura del Servizio Turismo, non potrà essere riconosciuta per importi superiori a lire 3 miliardi.

     Qualora si tratta di contributi in conto capitale richiesti da Enti locali o da loro Consorzi e da organismi cooperativistici senza scopo di lucro, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può elevare la percentuale di erogazione del contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50%.

     Per le opere di arredamento e per le attrezzature mobili sarà concesso un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa sostenuta, documentata con fatture di acquisto ed accettata dal Servizio Turismo.

     Per gli insediamenti ricadenti in zone montane tale contributo sarà elevato nella misura del 35%.

 

     Art. 7. Modalità di presentazione delle istanze. Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla Giunta regionale - Servizio Turismo - tramite i Sindaci dei Comuni interessati all'insediamento alberghiero, che provvedono a trasmettere al Servizio Turismo della Giunta regionale, entro 30 giorni, accompagnate dal parere della Giunta Comunale, sentito l'E.P.T. competente per territorio.

     Al termine dei 30 giorni, i Sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande corredate dalla debita documentazione alla Giunta regionale - Servizio Turismo - anche senza parere.

     In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

     L'Assessore al Turismo provvede ad avviare ad istruttoria bancaria le istanze esaminate - a scadenza trimestrale - sentita la Commissione Consiliare competente che è tenuta a pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della proposta dello stesso e trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

 

     Art. 8. Modalità di concessione. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata dalla Giunta su proposta dell'Assessore al Turismo, a conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo precedente.

     Il decreto di concessione stabilisce le clausole operative tecniche alle quali dovrà attenersi ciascun beneficiario, nonché i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

 

     Art. 9. Disciplina: decadenza. L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga non superiore a mesi sei.

     La concessione dei mutui previsti dalla presente legge disposti in favore dei proprietari degli immobili, di cui al precedente art. 3 è subordinata alla iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

     Nel caso che il beneficiario non sia proprietario dell'immobile può offrire altro tipo di garanzie reali o personali.

 

     Art. 10. Revoca della concessione. La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo nei seguenti casi:

     a) quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

     b) quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

     c) quando vengano accertate gravi violazioni di leggi sociali e di norme urbanistiche.

     Qualora le opere non siano ultimate nel termine stabilito nel decreto di concessione, per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato una proroga non superiore a mesi sei.

     Le quote eventualmente già erogate dovranno essere recuperate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 11. Vincolo della destinazione. Gli immobili oggetto di finanziamento saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo, nel caso di istanze di mutuo e contributo a fondo perduto e, per un periodo non inferiore ad anni 10, per le sole istanze di contributo a fondo perduto.

     Il Presidente della Giunta della Regione, su proposta dell'Assessore al Turismo, e previo parere della Commissione Consiliare competente, può autorizzare il mutamento della destinazione anche prima della scadenza del mutuo o del periodo di anni 10, nel caso di concessione di solo contributo a fondo perduto, quando sia dimostrata l'impossibilità e la non convenienza della destinazione stessa.

     Il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione anticipata totale del mutuo ed alla restituzione del contributo a fondo perduto percepito.

 

     Art. 12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

     a) mediante le quote di ammortamento per capitali ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e successiva proroga [6];

     b) mediante i recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base ai provvedimenti legislativi di cui alla lettera a) che precede;

     c) mediante le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati;

     d) mediante appositi stanziamenti che saranno determinati con leggi di approvazione dei bilanci annuali, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché le quote dei contributi F.E.S.R, concessi alla Regione Campania ai sensi del regolamento CEE n. 724/75 e n. 214/79 sulle provvidenze già concesse ai sensi della legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e L.R. n. 42 del 7 luglio 1981 e della presente legge;

     e) mediante i fondi derivanti alla Regione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 "legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" dal Progetto Speciale per gli itinerari turistico-culturali per la valorizzazione del Mezzogiorno.

 

     Art. 13. Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 prorogata con legge regionale n. 42 del 7 luglio 1981 che non sono state erogate per effetto di riduzione, revoche o rinuncia degli interessati, possono essere assegnate a quegli operatori turistici che hanno inoltrato istanza, fin dall'entrata in vigore delle leggi sopracitate per la realizzazione delle tipologie dalle stesse previste, purché venga riprodotta la documentazione richiesta dai criteri e direttive di applicazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 14. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, gli stanziamenti di cui all'art. 12, per la parte non impegnata entro il termine dei corrispondenti esercizi viene reiscritta alla competenza dell'esercizio finanziario successivo per le medesime finalità.

 

     Art. 15. Norme transitorie e finali. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2 secondo le direttive ed i criteri che il Presidente della Giunta regionale provvede ad emanare ovvero a modificare ed aggiornare, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo sentita la Commissione consiliare competente. Tali criteri e direttive saranno aggiornati annualmente con la medesima procedura.

 

     Art. 16. Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche per le opere che siano state iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge a condizione che, per le opere stesse, sia stata presentata regolare domanda ai sensi delle leggi regionali n. 14 del 7 febbraio 1979 e n. 42 del 7 luglio 1981 e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalle citate leggi o da altri provvedimenti legislativi.

 

     Art. 17. I destinatari dei finanziamenti di cui alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 e della successiva legge di proroga n. 42 del 7 luglio 1981, che nella realizzazione delle iniziative turistico- alberghiere, hanno dovuto sostenere maggiori oneri a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981, essendo stato il territorio di insediamento dichiarato zona a rischio sismica S = 12, S = 9, con conseguente sospensione dei lavori o variazione progettuale possono ottenere un mutuo suppletivo a tasso agevolato del 5,50%, per la maggiore spesa che sarà riconosciuta ammissibile purché presentino istanza alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredata da apposita certificazione del Comune che i lavori di costruzione o ristrutturazione eseguiti od in corso di esecuzione abbiano subito sospensioni e/o variazioni per essere assoggettati alla normativa sismica. Lo stesso beneficio potrà essere concesso ai destinatari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali n. 14 del 7 febbraio 1979 e n. 42 del 7 luglio 1981, che hanno sostenuto costi maggiori di quelli preventivati a causa di ritardi verificatisi nella procedura di concessione del mutuo, purché presentino istanza alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da apposita certificazione del Comune da cui risulti la data di inizio dei lavori [7].

     Per far fronte agli oneri derivanti da questo articolo sarà riservato il 10% delle risorse di cui all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 18. Sullo stato di attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 19. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Le parole "concede contributi in conto interesse per mutui a tasso agevolato" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. 6/1986.

[1]1a Per l'interpretazione autentica dell'art. 2 e dell'art. 3, 1° comma, della presente legge, vedi la L.R. 15 marzo 1996, n. 5.

[1]1a Per l'interpretazione autentica dell'art. 2 e dell'art. 3, 1° comma, della presente legge, vedi la L.R. 15 marzo 1996, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6/1986.

[3] Il termine "quindici" è stato fissato dall'art. 3 della L.R. 6/1986.

[4] Il termine "quindici" è stato fissato dall'art. 3 della L.R. 6/1986.

[5] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 6/1986 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[6] Le parole "nonché della presente legge" contenute nel testo originario dell'articolo, sono state soppresse dall'art. 4, 1° comma, della L.R. 6/1986.

[7] I termini per la presentazione delle istanze sono stati prorogati al 2 agosto 1985 per effetto dell'art. 1 della L.R. 29/1987.