§ 1.1.28 - Legge Regionale 15 marzo 1996, n. 5.
Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:15/03/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 29 febbraio 1996 indicato all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, è prorogato alla data del 31 marzo 1996
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.28 - Legge Regionale 15 marzo 1996, n. 5. [1]

Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996.

(B.U. n. 16 del 18 marzo 1996).

 

Art. 1.

     1. Il termine del 29 febbraio 1996 indicato all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, è prorogato alla data del 31 marzo 1996.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente il bilancio 1996, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1° marzo 1996.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.