§ 3.8.3 - L.R. 7 febbraio 1979, n. 14.
Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/02/1979
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei fondi resi disponibili dall'art. 7, lettera b) della legge 2 maggio 1976, n. 183, per la concessione di agevolazioni ad iniziative alberghiere, [...]
Art. 2.  Le agevolazioni sono concesse:
Art. 3.  La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente, e può estendersi anche [...]
Art. 4.  Mutui a tasso agevolato. I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a 20 anni, vengono concessi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e, [...]
Art. 5.  Maggiorazione dei mutui. La Regione può autorizzare l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa al finanziamento, assumendo a proprio carico il [...]
Art. 6.  Contributi in Conto capitale. I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15% della spesa accertata che, comunque, sarà riconosciuta in misura non superiore [...]
Art. 7.  Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla Giunta regionale - Servizio Turismo - tramite i Sindaci dei [...]
Art. 8.  Modalità di concessione. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata [...]
Art. 9.  Disciplina della concessione: decadenza. L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il [...]
Art. 10.  Revoca della concessione. La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo, nei seguenti casi:
Art. 11.  Vincolo alla destinazione. Gli immobili oggetto dei finanziamenti saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.
Art. 12.  L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in L. 50 miliardi per il 1978, e graverà sul capitolo n. 565, titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'anno [...]
Art. 13.  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, lo stanziamento di cui al capitolo n. 565 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, per [...]
Art. 14.  Norme transitorie e finali. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2, secondo le direttive ed i criteri allegati.
Art. 15.  Gli operatori turistici che hanno presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno ed alla Regione per ottenere i benefici di cui all'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le [...]
Art. 16.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.8.3 - L.R. 7 febbraio 1979, n. 14. [1]

Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

Art. 1. Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei fondi resi disponibili dall'art. 7, lettera b) della legge 2 maggio 1976, n. 183, per la concessione di agevolazioni ad iniziative alberghiere, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data 6 marzo 1976, per potenziare e qualificare anche le attività turistiche ed elevare i livelli occupazionali nel settore, la Regione Campania può concedere mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, in applicazione dell'art. 45 del T.U. delle leggi per il Mezzogiorno, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

 

     Art. 2. Le agevolazioni sono concesse:

     a) agli Enti Locali e loro Consorzi e agli Enti pubblici per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali;

     b) alle Organizzazioni cooperativistiche e sociali per la realizzazione e l'ammodernamento di case per ferie dei lavoratori, di ostelli per la gioventù, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero;

     c) ad operatori singoli od associati, a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri operanti nel settore per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di ostelli per la gioventù, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero.

 

     Art. 3. La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente, e può estendersi anche alle attrezzature e servizi complementari turistici, compresi gli impianti termali, relativi alle opere indicate, in particolare se realizzate in forme associative.

     All'erogazione dei mutui provvedono gli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, attraverso anticipazioni agli stessi da parte della Regione, regolate da apposite convenzioni, che saranno definite dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

     La concessione è riconosciuta a quegli operatori e a quegli Enti che non hanno ottenuto altre agevolazioni, per i medesimi scopi e destinazioni, riferite alle singole unità costituenti l'intero complesso.

 

     Art. 4. Mutui a tasso agevolato. I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a 20 anni, vengono concessi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta regionale e, comunque, la misura del mutuo non dovrà eccedere i 3 miliardi.

     La spesa per l'acquisto del terreno e dell'immobile da destinare ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore al 10% delle spese ammissibili per le grandi iniziative, e al 15% per le medie e piccole iniziative.

     Il tasso di interesse è determinato nella misura del 5,50% annuo.

 

     Art. 5. Maggiorazione dei mutui. La Regione può autorizzare l'Istituto di Credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70% della spesa ammessa al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa per le opere di ristrutturazioni relative alle tipologie indicate nell'art. 2, lettera c) della presente legge.

     Le ristrutturazioni di cui al comma precedente, che comportano un miglioramento dei servizi legato ad un incremento dei livelli occupazionali saranno privilegiate nell'ordine degli interventi.

 

     Art. 6. Contributi in Conto capitale. I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15% della spesa accertata che, comunque, sarà riconosciuta in misura non superiore a L. 3 miliardi, in base alla relativa documentazione ed alle risultanze dei controlli effettuati a cura del Servizio Turismo.

 

     Art. 7. Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla Giunta regionale - Servizio Turismo - tramite i Sindaci dei Comuni interessati all'insediamento alberghiero, che provvedono a trasmettere al Servizio Turismo della Giunta regionale entro 30 giorni, accompagnate dal parere della Giunta comunale, sentito l'E.P.T. competente per territorio.

     Al termine dei 30 giorni, i Sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande corredate della debita documentazione alla Giunta regionale - Servizio Turismo - anche senza parere. In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

     Le istanze vengono avviate ad istruttoria bancaria, a scadenza trimestrale, con deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore al Turismo, sentita la Commissione consiliare competente, che è tenuta a pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della proposta dell'Assessore al Turismo, e, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

 

     Art. 8. Modalità di concessione. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata dalla Giunta, su proposta dell' Assessore al Turismo.

     Il decreto di concessione stabilisce le clausole operative tecniche alle quali dovrà attenersi ciascun beneficiario, nonché i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

 

     Art. 9. Disciplina della concessione: decadenza. L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga non superiore a mesi sei.

     La concessione dei mutui previsti dalla presente legge disposti in favore dei proprietari degli immobili, di cui al precedente art. 3, è subordinata all'iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

     Nel caso che il beneficiario non sia proprietario dell'immobile, può offrire altro tipo di garanzie reali o personali.

 

     Art. 10. Revoca della concessione. La concessione è revocata con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al Turismo, nei seguenti casi:

     a) quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

     b) quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

     c) quando vengano accertate gravi violazioni di leggi sociali e di norme urbanistiche.

     Le quote eventualmente già erogate dovranno essere recuperate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 11. Vincolo alla destinazione. Gli immobili oggetto dei finanziamenti saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.

     Il vincolo a favore della Regione è reso pubblico mediante trascrizione a cura dell'Istituto Bancario presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, previa l'osservanza di quanto prescritto dalle norme di legge vigenti in materia.

     Il Presidente della Giunta della Regione, su proposta dell'Assessore al Turismo, e previo parere della Commissione consiliare competente, può autorizzare il mutamento della destinazione stessa anche prima della scadenza del mutuo, quando sia dimostrata l'impossibilità e la non convenienza della destinazione stessa.

     Il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione anticipata totale del mutuo.

 

     Art. 12. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in L. 50 miliardi per il 1978, e graverà sul capitolo n. 565, titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di nuova istituzione, con la denominazione: "Interventi regionali nel quinquennio 1976/1980, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183", previamente dotato dello stanziamento di L. 50 miliardi, mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al capitolo n. 139 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari ammontare.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, il cui ammontare sarà determinato con la Legge di bilancio, in relazione alle assegnazioni di quota parte dei fondi di cui all'art. 7 della Legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

     Art. 13. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, lo stanziamento di cui al capitolo n. 565 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, per la parte non impegnata entro il termine dell'esercizio, viene reiscritta alla competenza dell'esercizio finanziario 1979, per le medesime finalità.

 

     Art. 14. Norme transitorie e finali. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2, secondo le direttive ed i criteri allegati.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo e sentita la Commissione consiliare competente, provvede, ove necessario, a modifiche ed aggiornamenti delle direttive e dei criteri di cui al comma precedente.

 

     Art. 15. Gli operatori turistici che hanno presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno ed alla Regione per ottenere i benefici di cui all'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative turistico-ricettive, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria, da parte della Cassa medesima, alla data del 6 marzo 1976, e quelli che hanno presentato domanda alla Regione dopo l'entrata in vigore della legge n. 183 del 2 maggio 1976, possono essere ammessi a godere delle agevolazioni di cui al precedente art. 1, anche se i lavori sono ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge regionale.

 

     Art. 16. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma II, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

(Allegato alla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979)

Criteri e direttive per la concessione delle agevolazioni a favore di

iniziative alberghiere ed extra alberghiere, nonché opere impianti e

servizi complementari localizzati in Campania

 

     Procedure per la concessione delle agevolazioni. Le varie fasi della procedura, come di seguito specificato in dettaglio, prevedono:

     a) la presentazione della domanda rivolta alla Giunta regionale Servizio Turismo - corredata del progetto con le prescritte approvazioni e la documentazione richiesta;

     b) una verifica preliminare, da parte del Servizio Turismo, sulla documentazione presentata;

     c) l'esame tecnico-funzionale del progetto, da parte del Servizio Turismo, per predisporre gli atti necessari per l'avvio dell'istruttoria bancaria dell'iniziativa;

     d) l'istruttoria economico-finanziaria dell'iniziativa, da parte dell'Istituto di Credito indicato dall'operatore, per la valutazione del complesso da realizzare con la relativa proposta di finanziamento;

     e) decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la concessione del mutuo, previa conforme deliberazione adottata dalla Giunta, su proposta dell'Assessore al Turismo.

 

     Presentazione della domanda. Le nuove domande, intese ad adottare i benefici previsti dalla normativa regionale, vanno presentate alla Giunta regionale - Servizio Turismo.

     Il progetto, da allegare alla domanda in triplice copia, deve essere redatto secondo le indicazioni riportate nei "criteri generali" ed avere l'approvazione da parte del Comune e del Servizio regionale competente.

     Le iniziative ubicate in zone di interesse archeologico devono ottenere anche il preventivo parere della competente Soprintendenza alle Antichità.

     Vanno allegati, inoltre, alla domanda:

     1) relazione tecnico-illustrativa delle costruzioni da realizzare;

     2) relazione esplicativa delle caratteristiche funzionali dell'iniziativa;

     3) preventivo di spesa e relativo piano finanziario;

     4) conto gestionale di costi e ricavi;

     5) certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune, dalla quale risulti il non inizio dei lavori all'atto della presentazione della domanda di mutuo.

     Nella domanda va anche indicato l'Istituto di Credito prescelto per l'operazione di finanziamento.

     Le domande di finanziamento presentate alla Regione dopo l'approvazione delle presenti norme non saranno prese in esame, se riferite ad iniziative che hanno già cominciato la costruzione degli edifici previsti in progetto, salvo quanto diversamente disposto dalla legge regionale.

     Le domande che riguardano l'adattamento di edifici esistenti in albergo di qualsiasi tipo, oppure l'ampliamento di alberghi già realizzati, dovranno integrare la domanda stessa con elaborati grafici e fotografie idonee a visualizzare e documentare compiutamente lo stato di fatto e la consistenza degli edifici ed impianti esistenti.

     Per le nuove iniziative che superano i 500 posti letto complessivi, e per quelle che ricadono in località di particolare interesse paesaggistico, la domanda va corredata inizialmente con uno studio preliminare, avente riferimento agli aspetti ambientali, ai contenuti tecnico-funzionali, economici e gestionali del complesso da realizzare.

     Per i complessi ricettivi extra-alberghieri (ostelli per la gioventù, case per ferie, campeggi ed altro), per gli impianti termali e per le attrezzature complementari, la documentazione allegata alla domanda sarà completata con le ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi in materia.

 

     Verifica preliminare del Servizio Turismo della Giunta regionale. Il Servizio Turismo della Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, effettuerà una verifica della documentazione allegata alla domanda, al fine di stabilirne la validità, la legittimità e la completezza, prima di sottoporla all'esame della Giunta.

     In particolare, il Servizio Turismo dovrà accertare che il progetto dell'iniziativa abbia ottenuto l'approvazione da parte del Comune, in conformità degli strumenti urbanistici in atto.

     In questa fase, il Servizio Turismo terrà conto anche dell'avviso e la classifica provvisoria dell'impianto alberghiero, rilasciati dall'Ente provinciale per il Turismo competente per territorio.

     In particolare, il Servizio Turismo ha il compito di esaminare la conformità delle iniziative progettate alle direttive, ai criteri ed ai parametri di cui alla presente normativa. In attesa che siano definiti dalla Regione gli ambiti di cui al successivo paragrafo B) (criteri per la valutazione), la specifica determinazione della localizzazione, per le singole iniziative, verrà individuata sulla base degli indirizzi a suo tempo approvati dal Consiglio regionale con atto deliberativo n. 173/1 del 19 ottobre 1977, n. 11325/11412, registro C.C.A.R.C. e degli strumenti urbanistici vigenti, integrati, ove necessario, da accertamenti specifici.

     Il Servizio Turismo, sulla base delle conclusioni dell'esame, e sentita la Commissione Consiliare competente, può:

     - predisporre un provvedimento favorevole all'autorizzazione all'istruttoria bancaria;

     - esprimere un parere favorevole in linea tecnico-funzionale, condizionato all'espletamento di ulteriori atti amministrativi;

     - disporre la sospensione, in attesa di ulteriori chiarimenti ed accertamenti;

     - determinare l'accantonamento delle domande non conformi alla legge o ai presenti criteri.

     Tali provvedimenti sono resi operanti dall'Organo decisionale della Regione.

 

     Istruttoria bancaria. Dopo acquisita l'autorizzazione all'istruttoria bancaria, sarà trasmesso all'Istituto di Credito, da parte del Servizio Turismo, copia del progetto e degli atti relativi all'approvazione, per la valutazione dell'iniziativa e la relativa proposta di mutuo.

     Il progetto trasmesso sarà quello esaminato dal Servizio Turismo, e non potrà essere sostituito dall'imprenditore con altro, sia pure semplicemente modificato (variante), senza un preventivo benestare da parte della Regione. Qualora si tratti di un progetto diverso da quello esaminato, sarà necessario un nuovo esame da parte del Servizio.

     Le proposte bancarie di finanziamento devono fare esplicito riferimento alle eventuali condizioni e prescrizioni espresse nella deliberazione con cui la Giunta regionale autorizza l'istruttoria dell'iniziativa.

 

     Esame e deliberazione della Giunta regionale sulla proposta di mutuo. Le valutazioni e le proposte bancarie per la concessione dei mutui verranno sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, dopo una verifica fatta dal Servizio Turismo sulla rispondenza ai criteri selettivi ed ai parametri di costo in seguito specificati, tenuto conto delle caratteristiche costruttive e funzionali delle iniziative da finanziare.

     La deliberazione della Giunta regionale fissa l'ammontare del mutuo e le condizioni della stipula del contratto, le quali dovranno comprendere la revoca della concessione, qualora si dovesse riscontrare che le opere realizzate, anche parzialmente, siano difformi da quelle previste nel progetto approvato. Tale verifica avverrà, di norma, in sede d'accertamento per l'erogazione del contributo a fondo perduto a carico della Regione.

 

Criteri generali per l'incentivazione

 

     Richiamando quanto specificato nel titolo precedente, si precisa che l'esame delle richieste di mutuo, per l'avvio ad istruttoria bancaria, viene espletato dopo l'acquisizione del progetto munito di licenza edilizia, nulla osta da parte del Servizio regionale competente, l'esame tecnico-funzionale da parte del Servizio Turismo, ed infine avviso e classifica provvisoria, rilasciati dal competente Ente provinciale per il Turismo.

     Oltre alle condizioni precisate nelle varie fasi della procedura, allo scopo di un'organica localizzazione dello sviluppo del settore turistico alberghiero, vengono di seguito indicati i criteri mediante i quali saranno esaminate le domande e articolata la graduazione degli incentivi alberghiero-turistici.

     In linea generale, per l'esame delle domande di incentivazione, si tiene conto dei seguenti criteri preferenziali:

     - alto livello delle soluzioni funzionali e progettuali;

     - dimensione degli impianti ricettivi prescelti in modo da rendere il rapporto massimo tra dotazione di servizi, attrezzature e costi gestionali;

     - dimensione degli impianti ricettivi che favoriscano l'occupazione diretta ed indiretta, ed il grado di dotazione dei servizi e che determinino elevati effetti moltiplicatori nell'economia locale e regionale;

     - impianti ricettivi adeguati alla domanda turistica nazionale ed internazionale prevalente e, quindi, aventi caratteristiche di tipo medio.

 

     A) Progetto dell'iniziativa. Il progetto da allegare, in triplice copia, alla domanda di mutuo deve essere corredato di elaborati idonei a consentire una chiara conoscenza degli aspetti territoriali, urbanistici, ambientali ed edilizi dell'iniziativa.

     Il progetto deve essere redatto in scala 1:1.000 e contenere tutte le indicazioni e quote necessarie a rendere comprensibili la dimensione, la distribuzione, la destinazione e la funzione degli spazi, nonché le attrezzature e servizi previsti. Inoltre dovrà essere fornito il piano quotato - in opportuna scala - di tutta l'area interessata dall'iniziativa.

 

     Indicazioni di localizzazione. Se la localizzazione dell'iniziativa è esterna al centro urbano, deve essere indicata in carte dell'I.G.M. 1:25.000, opportunamente aggiornate, idonee ad individuare la localizzazione rispetto al centro urbano capoluogo e alle infrastrutture del territorio.

     Se la localizzazione ricade all'interno dell'aggregato urbano, deve essere indicata in una planimetria del settore urbano, alla scala delle carte in possesso degli uffici comunali, con marginatura dell'area interessata dall'edificazione dell'albergo.

     Estratto del foglio catastale aggiornato con indicazione dell'area prescelta e della situazione edilizia.

     Eventuale documentazione fotografica della zona che illustri la forma del terreno e le caratteristiche ambientali della stessa e del suo intorno, intesa ad evidenziare gli elementi naturali prevalenti e la circostante consistenza edilizia.

 

     Strumenti urbanistici. Se il Comune è sprovvisto di Piano adottato e/o approvato, deve essere allegata una dichiarazione del Comune circa le norme di legge in base alle quali è stata rilasciata la concessione edilizia, con particolare riguardo alla localizzazione all'interno o all'esterno del perimetro urbano.

     Se il Comune è provvisto di strumento urbanistico, deve essere allegato uno stralcio della planimetria di piano relativo alla zona sulla quale insiste l'area e quelle circostanti, con chiara indicazione di destinazione urbanistica.

     Inoltre, devono essere riportate anche le norme tecniche d'attuazione riguardanti la zona, con particolare riferimento a:

     - destinazione della zona a uso consentito;

     - indice di fabbricabilità territoriale;

     - indice di fabbricabilità fondiaria;

     - rapporto di copertura;

     - distacchi strade, edifici, confini;

     - lotto minimo;

     - altezza massima;

     - caratteristiche della tipologia edilizia consentita;

     - vincoli e/o prescrizioni particolari.

 

     B) Criteri per la valutazione. I criteri per la valutazione degli impianti ricettivi, ai fini della graduazione degli incentivi, si basano su due elementi fondamentali: il primo, e più importante, riguarda la localizzazione; il secondo la tipologia e relativa dimensione delle iniziative, espresse in posto letto e cubatura. Tali elementi dovranno consentire alle iniziative di adeguata tipologia e dimensione ed idonea localizzazione, di ottenere la massima incentivazione sulla spesa ammissibile; mentre le iniziative che, pur possedendo uno degli elementi ottimali siano tuttavia carenti nell'altro, usufruiranno di una percentuale d'incentivazione minore.

 

     La localizzazione. Per quanto riguarda la localizzazione, si dovranno individuare le varie zone, tenendo conto degli aspetti sociali ed economici che caratterizzano i territori regionali - disoccupazione, sotto- occupazione, migrazioni, reddito procapite, struttura economica etc. - oltre gli aspetti fisici e le diverse utilizzazioni dei territori stessi.

     Particolare attenzione dovrà essere posta per la tutela delle fasce costiere e delle zone di grande pregio naturale e paesaggistico, prevedendo anche un adeguato distacco degli insediamenti turistici dalle attrezzature energetiche e dalle industrie di tipo inquinante.

     Come direttiva operativa dovranno essere individuati:

     L1) ambiti di corrispondenza delle aree economicamente e socialmente più arretrate, nei quali si riscontrino risorse suscettibili di un sicuro e consistente sviluppo delle attività turistiche, ma risultino ancora provvisti di adeguate infrastrutture e servizi generali di pubblico interesse, con esclusione di quelle zone che, per intrinseci valori naturalistici paesistici, vanno tutelate;

     L2) ambiti nei quali, per la presenza di sufficienti servizi generali e infrastrutture pubbliche, si è già iniziato l'esercizio di attività turistico-alberghiere, suscettibili di ulteriore espansione, e nei quali si tende a minimizzare i costi infrastrutturali ed a massimizzare le economie di scala; anche in questi ambiti vanno escluse le zone da tutelare;

     L3) ambiti che, in rapporto ai limiti posti dalle risorse del territorio, hanno già raggiunto livelli insediativi prossimi alla saturazione e/o urbanisticamente congestionate, nei quali nuovi insediamenti turistici potrebbero avere riflessi negativi

nell'utilizzazione degli esercizi alberghiero-turistici, sempre con esclusione delle zone da tutelare.

     Le iniziative che vanno ad interessare il litorale, salvo le prescrizioni delle leggi regionali, non dovranno provocare la privatizzazione di fatto della fascia demaniale, la turbativa panoramica ed ambientale della zona, l'impedimento di un adeguato sviluppo organico e collettivo della fascia demaniale; dovranno invece assicurare un adeguato collegamento fra l'impianto ricettivo e le adiacenti aree attrezzate.

     In caso di dichiarazione di inesistenza di vincoli paesistici da parte del Servizio regionale competente, la Regione, nelle zone di particolare valore ambientale, può assumere una propria valutazione per quanto riguarda i riflessi delle iniziative, sulla base del valore volumetrico (sotto l'aspetto sia verticale che orizzontale), del fattore qualitativo (in rapporto ai tipi architettonici) e del fattore ubicazionale (in rapporto ai valori paesistici e culturali).

 

     La tipologia. Per quanto riguarda la caratterizzazione della tipologia alberghiera, si ritiene, in generale, che la preferenza debba essere accordata ai complessi ricettivi di categoria media che, con soluzioni architettoniche ed urbanistiche rispettose dei valori ambientali delle località prevedano una idonea e funzionale distribuzione degli ambienti di pernottamento, delle attrezzature e dei servizi generali, e siano dotati di adeguati impianti complementari e di spazi collettivi atti allo svolgimento delle attività proprie del tempo libero.

     Ciò considerato, sono stati individuati i servizi e le attrezzature di base che dovranno essere offerti in relazione alla funzionalità e gestione dei singoli impianti ricettivi, distinti in 4 tipi, oltre ai villaggi turistici ed alle tipologie particolari, così come riportato al successivo capitolato "Parametri dimensionali e di costo".

     Gli indici volumetrici tenuti a base per la redazione dei progetti delle sottoelencate tipologie sono considerati ottimali per l'applicazione dei criteri previsti nella presente normativa; detti indici dovranno, comunque, essere contenuti in quelli previsti negli strumenti urbanistici locali.

 

     Tipologie preferenziali. In relazione alle caratteristiche e suscettibilità di sviluppo indicate nella descrizione degli ambiti L1, L2 ed L3, vengono attribuite le tipologie ritenute preferenziali, allo scopo di graduarne l'incentivazione:

     1) per gli ambiti indicati alla lettera L1), preferenza ai complessi ricettivi di tipo "A", "B" e "Villaggi turistici" di categoria media, aventi carattere organico, dotati di impianti complementari e servizi collettivi per le attività proprie del tempo libero, e non in contrasto con i valori paesaggistici;

     2) per gli ambiti indicati alla lettera L2), preferenza alle iniziative alberghiere di tipo "B" ed ai "Villaggi turistici";

     3) per gli ambiti indicati alla lettera L3), preferenza alle iniziative alberghiere di piccola dimensione di tipo "C" e "D" ed alle ristrutturazioni ed ampliamenti di limitata entità.

 

 

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Ambiti        Tipologie         % Max Incentivo       Coefficiente

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L1               A                     50                  1

                 B                     50                  1

                 C/D                   50                  0,70

                 V.T.                  50                  1

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L2               A                     50                  0,90

                 B                     50                  1

                 C/D                   50                  0,80

                 V.T.                  50                  1

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L3               A                     50                  0,30

                 B                     50                  0,60

                 C/D                   50                  1

                 V.T.                  50                  0,40

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     Ristrutturazione. Per le ristrutturazioni in genere, ed in modo particolare quelle che comportano un miglioramento dei servizi legati ad un incremento dei livelli occupazionali delle singole tipologie negli ambiti L1, L2 e L3, si applica l'incentivo nella misura massima del 70% ed il coefficiente 1.

 

     Locande. Per tali iniziative, definite dall'allegato al decreto 5 settembre 1938, n. 1729, si applica il coefficiente indicato nella tabella, alla tipologia C-D.

 

     C) Aliquota integrativa di mutuo con assunzione del rischio a carico della Regione. La concessione del finanziamento integrativo con assunzione del rischio a carico della Regione sarà regolata dalle seguenti condizioni:

     1) le iniziative ammissibili a fruire del mutuo integrativo devono adeguarsi ai parametri dimensionali e di costo corrispondenti agli ottimali tipologici e localizzativi, previsti come preferenziali dalla presente normativa;

     2) le iniziative, debbono, inoltre, far capo ad imprenditori provvisti di capacità tecnico-organizzative, che la stessa Regione verificherà;

     3) le garanzie offerte dai beneficiari del mutuo, consistenti sia in cespiti immobiliari sia in eventuali garanzie accessorie (polizza fidejussoria), debbono risultare integralmente utilizzate dagli Istituti bancari.

 

Parametri dimensionali e di costo

 

     Di seguito vengono indicati i parametri dimensionali, sia in termini di posti letto che di cubatura, per le varie tipologie alberghiere. Tali parametri, insieme a quello del costo, sono stati desunti tenendo conto delle dotazioni che caratterizzano le varie tipologie.

     Norme tecniche generali:

     a) tutte le camere da letto debbono avere superfici e cubature minime nette, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 437, e cioè:

     - camera a 1 posto letto: mq. 8 e mc. 24;

     - camere a 2 posti letto: mq. 14 e mc. 42, salvo quanto disposto dal D.M. del 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

     Per ogni posto letto in più: mq.6 e mq.18, salvo le eccezioni previste nel decreto stesso e nelle leggi regionali;

     b) il numero delle camere a 1 letto non può essere superiore al 20% della ricettività totale;

     c) le superfici destinate al parcheggio interno od esterno non debbono essere inferiori a 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione;

     d) la ricettività minima ammissibile a finanziamento non può essere inferiore alle 20 camere da letto. Per le iniziative inferiori sarà valutato il grado di fattibilità ed economicità;

     e) per gli impianti con ricettività superiore ai 100 posti letto valgono le norme sanitarie vigenti, per quanto riguarda il pronto soccorso ed il ricovero di infermi.

 

     A) Tipologia alberghiera. Sulla base delle tendenze riscontrate negli ultimi anni su realizzazione degli insediamenti turistici alberghieri, e tenuto conto della domanda prevalente, la tipologia alberghiera si è distinta, a seconda della ricettività e dotazione dei servizi generali e delle attrezzature, in quattro tipi come di seguito specificato.

 

     Alberghi di tipo "A". Sono riconosciuti come impianti ricettivi di tipo "A" quelli le cui attrezzature consentono la ricettività di un tipo di utenza polivalente (turismo stanziale, culturale, commerciale, altro...), con una presenza estesa anche oltre i limiti stagionali, dotati di servizi generali estesi, e, che, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispondano ai seguenti requisiti fondamentali:

1.    dotazioni fisse minime;

1.1.  alloggio comprensivo di bagno (il numero dei bagni riservati deve essere almeno pari a quello delle camere);

1.2.  ricezione e portineria;

1.3.  ambienti comuni (soggiorni, sala lettura, televisione); 1.4.  ristorante, bar ed eventuale tavola calda;

1.5.  cucina, lavanderia, depositi vari;

1.6.  riscaldamento, acqua calda ed eventuale aria condizionata; 1.7.  ascensori e montacarichi;

1.8.  impianto telefonico e citofono nelle camere;

1.9.  impianti di smaltimento non inquinanti;

1.10. sistemazioni esterne a giardino-parco, gioco bambini, parcheggio ed attrezzature sportive;

2.    dotazioni aggiuntive;

2.1.  sale di rappresentanza per riunioni o congressi (con relativo parcheggio);

2.2.  roof garden, sala banchetti, night;

2.3.  sistemazioni esterne particolari.

     Per questo tipo la ricettività varia da 300 a 750 posti letto con un rapporto di cubatura di 70 mc. per posto letto. L'area a disposizione non deve essere inferiore a 50 mq. per posto letto; salvo, per quanto riguarda le cubature e le superfici, le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

     Per le dotazioni aggiuntive sono ammesse cubature ulteriori, entro un limite massimo di 30 mc. per posto letto. Nel complesso, la cubatura massima ammissibile non dovrà superare i 120 mc. a posto letto.

 

     Alberghi di tipo "B". Possono essere riconosciuti come impianti ricettivi di tipo B quelli le cui attrezzature consentono la ricettività di un tipo di utenza estesa anche oltre i limiti di utilizzazione stagionale e rispondenti ai seguenti requisiti fondamentali:

1.    Dotazioni fisse minime come il tipo "A" salvo per i bagni e portineria.

     La ricettività di tali impianti è compresa tra gli 80 e i 350 posti letto, con un rapporto di cubatura minimo di 65 mc. per posto letto e con un massimo ammissibile di 100 mc. a posto letto. Nei casi in cui siano previste camere con oltre due posti letto, la cubatura ammissibile potrà essere aumentata di 30 mc. a posto letto.

     L'area a disposizione non dovrà essere inferiore a mq. 40 per posto letto; salvo, per quanto riguarda le cubature e le superfici, le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Alberghi di tipo "C". Sono riconosciuti come impianti ricettivi di tipo "C" quelli fruibili, eventualmente in tutto l'anno, da una utenza che richiede servizi semplificati e rispondenti ai seguenti requisiti fondamentali:

1.1.  alloggio con bagni, anche esterni alle camere, in numero minimo di 2/3 del numero delle stanze, di cui almeno la metà riservati; 1.2.  ricezione;

1.3.  ambienti di soggiorno;

1.4.  caffetteria;

1.5.  cucina e ristorante;

1.6.  eventuale riscaldamento;

1.7.  parcheggio.

     La ricettività di tali impianti è inferiore ai 100 posti letto, con un rapporto di cubatura minimo di 50 mc. per posto letto e massimo ammissibile di 65 mc. per posto letto. Nei casi in cui siano previste camere con oltre due posti letto, la cubatura ammissibile potrà essere aumentata di 25 mc. a posto letto.

 

     Alberghi di tipo "D". In questa categoria possono essere inserite le attrezzature alberghiere a "meublé"; questo tipo di impianti deve contenere:

1.    dotazioni fisse minime;

1.1.  ricezione e portineria;

1.2.  alloggio comprensivo di bagno (bagni riservati almeno 2/3 delle camere);

1.3.  riscaldamento;

1.4.  caffetteria;

1.5.  parcheggio.

     La ricettività di detti complessi non potrà essere inferiore ai 40 posti letto, con un rapporto di cubatura minimo di 45 mc. a posto letto e con un massimo ammissibile di 60 mc. a posto letto. Nei casi in cui siano previste camere con oltre due posti letto, la cubatura ammissibile potrà essere aumentata di 20 mc. a posto letto.

 

 

 

                    TABELLA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

 

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    TIPO A              TIPO B          TIPO C           TIPO D

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Sup.       Cub.       Idem   Idem    Idem   Idem      Idem    Idem

minim.     minim.      mq     mc      mq     mc        mq      mc

p.l. mq.   p.l. mc.

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Alloggio

15                     15             12              12

Ricezione, Portineria e sale comuni

4                      2,50           1               1

Ristorante e cucina

1,75                   2,50           4,00           --

Servizi Generali (lavanderia, stireria, etc.)

1,00                   0,75           0,25            0,25

------------------------------------------------------------------

21,75         70       20,75   65     17,25   50      13,25     45

Attrezzature non attinenti alla ricettività

3,00

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24,75

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     Parametri di costo. I parametri sono espressi a mc. v.p.p. valutati sull'intera cubatura, entro e fuoriterra, utilizzata con precise destinazioni a servizio dell'albergo.

     La cubatura dei piani interrati, se destinata a garage, depositi, impianti tecnici, verrà considerata al 50%.

     Il costo di acquisizione del terreno, per i tipi "A" e "B" non deve essere superiore al 10% della spesa ammissibile a finanziamento per la costruzione, mentre per i tipi "C" e "D" tale costo non deve essere superiore al 15% di detta spesa.

     Per gli impianti sportivi la spesa ammissibile non potrà superare il 15% di quella riconosciuta per la costruzione, escluso il costo del terreno.

     Per i complessi dotati di impianto di aria condizionata, si riconosce una spesa complessiva di L. 5.000 a mc. v.p.p. di costruzione servita.

     Il costo massimo di un mc. di costruzione calcolato v.p.p. è stabilito come segue:

     1) alberghi di tipo "A", e impianti termali, max L. 80.000 al mc. v.p.p.;

     2) alberghi di tipo "B" max L. 73.000 al mc. v.p.p.;

     3) alberghi di tipo "C" e "D" max L. 68.000 al mc. v.p.p.;

     4) campeggi (per gli edifici di servizio) max L. 55.000 al mc. v.p.p.;

     5) villaggi turistici a tipo alberghiero, max L. 63.000 al mc. v.p.p.

     Per le pratiche trasmesse dalla Cassa alla Regione e quelle presentate direttamente alla Regione dopo il 6 marzo 1976, valgono i parametri di costo unitari adottati dalla Cassa in quell'epoca, per quelle che si riferiscono ad iniziative già ultimate o in via d'ultimazione.

 

     B) Villaggi turistici a tipo alberghiero. Con la tipologia "villaggi turistici a tipo alberghiero" possono essere riconosciuti quegli impianti alberghieri sviluppati estensivamente, i cui elementi funzionali configurano strutture edilizie di tipo continuo a forma di villaggio e costituiscono un particolare spazio esterno - strettamente correlato al costruito - che consenta l'impiego del "tempo turistico" in modo libero, quindi equipaggiato con vari ed alternativi tipi di attrezzature complementari e centri di interesse ed animazione.

     Caratteristica fondamentale per l'individuazione di questo tipo di iniziativa resta la sua rispondenza inequivocabile, nelle strutture e nella gestione, al requisito del "tipo alberghiero" deve, cioè, trattarsi di corpi organicamente coordinati ed interdipendenti tra loro, collegati ad un centro di vita principale, ove risultino accentrati e unificati i servizi, le attrezzature e gli impianti a carattere generale, in modo da realizzare un albergo di tipo estensivo.

     La ricettività minima è di 300 posti letto e la superficie minima non può essere inferiore a 300 mq. per posto letto. Gli spazi esterni attrezzati debbono rappresentare almeno il 45% della area complessiva.

     I villaggi possono comprendere anche una ricettività alberghiera di tipo tradizionale, la quale non dovrà superare il 30% della ricettività totale, al fine di non snaturare la caratteristica specifica del villaggio turistico.

     Il villaggio turistico a tipo alberghiero, nella sua unità, è da considerare come un complesso policentrico che comprende:

     - centro di vita principale;

     - centro di vita sportiva;

     - attrezzature balneari;

     - unità ricettive;

     - viabilità e spazi esterni attrezzati.

 

     Centro di vita principale. Il centro di vita principale dovrebbe offrire i servizi essenziali che, in genere, sono i seguenti:

     1) gruppo ricezione, servizi amministrativi, pronto soccorso;

     2) sale comuni, soggiorni, sala congressi;

     3) sale attrezzate per giochi, bar, tavernetta, negozi;

     4) ristorante, prima colazione, self-service;

     5) cucina, magazzino generale, locali di stoccaggio e conservazione, celle frigo, lavanderia, stireria, guardaroba;

     6) alloggio personale (1 addetto per ogni 15 ospiti);

     7) negozi, saloni, parrucchiere per uomo e signora;

     8) disimpegni dei servizi generali;

     9) eventuale cappella per diversi riti.

 

     Centro di vita sportiva. Detto centro, da ubicare in posizione facilmente accessibile rispetto al complesso, deve offrire autonomamente alla clientela le attrezzature sportive con le quali sia possibile praticare vari sport, con l'eventuale utilizzazione di parte di utenze esterne che non partecipano direttamente alla vita del villaggio.

     Tale centro sportivo dovrebbe essere composto da:

     - edificio destinato a spogliatoio, visita medica, sauna, palestra e magazzino attrezzi sportivi;

     - piscina, campi da tennis, campi di bocce e palla a volo, minigolf;

     - attrezzature e giochi per bambini.

 

     Attrezzature balneari. Le attrezzature balneari, nei villaggi ubicati in prossimità del mare, sono composte da uno o più edifici in cui sono compresi i servizi igienici, bar, eventuali spogliatoi, magazzini per il deposito di attrezzature.

 

     Unità ricettive. Le unità ricettive, nella generalità dei casi, possono essere formate da strutture edilizie concentrate, le cui tipologie sono ripetibili, purché non risultino monotone nell'impianto volumetrico, e siano tali da lasciare ampi spazi esterni per le attività ricreative e sportive.

     I servizi generali centralizzati debbono concorrere a realizzare la forma del "villaggio" e favorire la vita associativa della comunità turistica. Gli alloggi possono essere anche realizzati con piccole costruzioni di tipo bungalows, laddove singoli fatti ambientali suggeriscano e giustifichino l'accentuazione di un particolare effetto naturalistico.

     Può essere prevista, nei villaggi, una ricettività alberghiera accorpata, con un massimo del 30% della ricettività totale del complesso, in edifici attigui al centro di vita principale.

 

     Viabilità e spazi esterni attrezzati. Il traffico automobilistico non deve essere mai portato sotto gli ingressi degli alloggi; è quindi opportuno prevedere una maglia di strade principali e secondarie, con funzioni ben distinte, ubicando i parcheggi in zone che non turbino la tranquillità delle unità ricettive.

     Gli spazi esterni debbono possedere requisiti di notevole qualità per quanto riguarda le attrezzature a parco, giardini ed a prato libero; i percorsi pedonali; le attività sportive su impianti regolamentari con le piscine per adulti e per bambini, campi da tennis, palla a volo, ecc.; le attività sportive su campi erbosi liberi.

     Le aree attrezzate debbono rappresentare almeno il 45% dell'area complessiva.

     I dati caratteristici ottimali dell'impianto generale dei villaggi turistici sono indicati nella tabella seguente:

 

 

 

                    TABELLA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

 

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                                       fino a 600        oltre 600

                                          p.l.               p.l.

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a) indice di edificabilità              0,2 mc/mq.     0,35 mc/mq.

b) superficie terreno per p.l.          300 mq.         300 mq.

c) cubatura per p.l.                    80 mc.          70 mc.

d) superfici coperte lorde orientative:

     1) Gruppo ricezione ecc.            mq.  0,20       mq.  0,15

     2) Sale comuni ecc.                 mq.  1,00       mq.  0,80

     3) Sale giochi ecc.                 mq.  0,85       mq.  0,55

     4) Ristorante ecc.                  mq.  1,20       mq.  1,00

     5) Cucina ecc.                      mq.  0,95       mq.  0,80

     6) Alloggio personale               mq.  1,00       mq.  0,80

     7) Locali per attrezzature, ecc.    mq.  0,50       mq.  0,40

     8) Disimpegni dei servizi generali  mq.  0,80       mq.  0,50

                                        -----------     ----------

     Totale delle superfici dei servizi  mq.  6,50       mq.  5,00

     9) Alloggio medio:

     Stanza 24 mq., bagno 3,40 mq.,

ingresso 2,60 mq., 30 mq./2 15 mq./p.l.  mq. 15,00       mq. 15,00

                                        -----------     ----------

Totale delle superfici/p.l.              mq. 21,50       mq. 20,00

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     Eventuali scostamenti dei progetti dagli indici ottimali riportati nella tabella saranno esaminati dal Servizio Turismo o, anche per valutare, caso per caso, la cubatura ammissibile.

 

     Parametri di costo. Tenuto conto del particolare carattere dell'impianto, che richiede cospicui oneri finanziari per la realizzazione e la dotazione di attrezzature esterne, si sono stabiliti i seguenti parametri di costo massimo:

     a) opere murarie ed impianti interni, L. 63.000 al mc. v.p.p.;

     b) impianti ed opere complementari: impianti sportivi, teatro all'aperto ecc., entro il 15% della voce a);

     c) opere infrastrutturali:

     - rete idrica, elettrica, fognature ed impianti di depurazione, viabilità interna, sistemazioni generali esterne, L. 6.500 al mq. di superficie di terreno non destinato alle opere di cui sub a) e sub b) da valutare caso per caso;

     d) costo area, entro il 10% del costo delle opere di cui sub a) (senza maggiorazioni) e sub b);

     e) maggiorazioni per la voce a):

     1) piccole isole, 10% - 30%;

     2) zone montane oltre i 600 metri e zone con particolari difficoltà orografiche o idrogeologiche, 8% - 12%;

     3) zone sismiche, 8%.

 

     C) Campeggi. Il campeggio consiste in un terreno attrezzato per l'accesso di turisti provvisti di proprio materiale leggero (tenda) o semipermanente (roulottes o case semoventi). I campeggi dovranno offrire servizi igienici comuni e servizi ristoranti (ristorante, bar, spaccio), di sorveglianza, di pulizia, assistenza, ecc. di cui il turista può servirsi liberamente. Taluni di essi possono assicurare, inoltre, servizi particolari, come l'affitto di bungalows e di tende, la custodia di roulottes durante l'inverno, ecc.

     Il terreno dei campeggi deve essere preferibilmente pianeggiante e costituito, per una profondità di circa 50-80 cm, di terreno sabbioso o poco consistente, al fine di permettere l'installazione di tende senza difficoltà, ed avere un alto grado di permeabilità all'acqua.

     Il terreno deve, inoltre, presentare sempre zone alberate che ricoprano parzialmente la superficie; nei casi di assenza di vegetazione, si fa ricorso a tettoie leggere con stuoie.

     La densità ottimale sarà di 100-150 persone ettaro; la disponibilità di terreno per tenda di 150 mq/tenda, nelle località di collina e di montagna.

     I servizi comprendono:

     1) bar ristorante (il relativo dimensionamento va determinato per circa il 20% dei frequentatori del campeggio);

     2) spaccio;

     3) ricezione;

     4) parcheggi;

     5) gas liquido, prese industriali ed acqua corrente (colonna di presa ogni 5-6 posti tenda, cioè una colonna ogni 12-15 posti letto, con una distanza massima dalla tenda di venti metri per presa d'acqua e di 25 m. per la presa di luce);

     6) lavanderia a gettone, stireria;

     7) pronto soccorso;

     8) attrezzature sportive (piscina, campo tennis, palla a volo);

     9) ufficio cambio, ufficio informazioni turistiche, ufficio postale;

     10) barbiere, parrucchiere;

     11) servizi igienici organizzati in gruppi igienici, con un raggio di azione max di 80-100 metri comprendenti: 30 WC, 25 lavabi, 12 docce, 8-10 lavelli per biancheria e divisi in servizi per uomini e servizi per donna;

     12) stazione di servizio per il rifornimento di carburante, se possibile.

     Le attrezzature contemplate nei punti da 5 a 10 riguardano esclusivamente i grandi complessi che partono da un minimo di 600 posti tenda a uno standard ottimale di 1.000-1.200.

 

     Parametri di costo. I parametri di costo possono indicarsi in L. 55.000 al mc. v.p.p. massime per gli edifici di servizio e L. 7.000 mc. massime per le opere di urbanizzazione.

 

     D) Impianti termali. Sono impianti autosufficienti in cui vengono utilizzate le qualità terapeutiche di acque, fanghi, ecc. Detti impianti dovranno offrire tutti quei servizi ed attrezzature in numero sufficiente, atti a creare, oltre ad una razionale utilizzazione delle qualità e caratteristiche terapeutiche delle risorse che si intendono sfruttare, anche un buon livello di comfort per l'utente.

     Sono ammissibili a finanziamento e contributo in conto capitale tutti gli impianti ubicati in una ben definita area a disposizione dell'impianto termale stesso in cui si svolgono funzioni sia curative che di tempo libero. In particolare potranno disporre di:

     - gruppo ricezione, servizi amministrativi, accertamenti medici;

     - gruppo locali adibiti alle varie terapie, con relativi servizi ed impianti (sale sosta, servizi igienici, piscine coperte, fangaie, ecc.);

     - gruppo di adeguati servizi igienici decentrati, ove necessari;

     - gruppo locali per il tempo libero;

     - eventuale sala congressi;

     - attrezzature per le attività sportive;

     - eventuale ristorante con cucina e servizi annessi;

     - idonea sistemazione esterna a verde, con panchine, viali per passeggiare, illuminazione, ecc.;

     - adeguata area di parcheggio.

 

     Parametri di costo. I parametri di costo si riferiscono al mc. v.p.p. valutati sull'intera tubatura entro e fuori terra, nonché per la parte riguardante i gruppi adibiti alle cure. Il prezzo massimo ammissibile è di L. 80.000 al mc., tutto compreso.

     Le spese, invece, inerenti agli allacciamenti dalle sorgenti ai gruppi di cura, le eventuali captazioni dalle sorgenti, vasche di accumulo, serbatoi, ecc. dovranno valutarsi caso per caso.

     Le attrezzature sportive non dovranno superare, nel complesso, il 15% del costo massimo ammissibile relativo all'impianto termale.

     Per la sistemazione esterna a verde, viali, impianti illuminazione, etc. si adotterà il parametro massimo di L. 6.500 al mq. della superficie non destinata e coperta dalle costruzioni ed attrezzature.

     Il costo d'acquisizione del terreno non potrà superare il 10% della spesa ammissibile per la costruzione.

 

     D) Complesso alberghiero con annesso impianto termale. Gli impianti termali possono essere incorporati in una normale attrezzatura alberghiera.

     Naturalmente il funzionamento della parte termale dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con i servizi alberghieri e, nel contempo, rendere possibile un funzionamento autonomo della parte curativa. Detti alberghi, oltre alle prescritte dotazioni, dovranno disporre dei seguenti servizi:

     - gabinetti di accertamenti medici;

     - piscine termali interne e/o esterne;

     - locali adibiti alle varie terapie con relativi servizi ed impianti (sale sosta, servizi igienici, fangaie, etc);

     - idonea sistemazione esterna a verde, con panchine, viali, illuminazione, etc.

 

     Parametri di costo. I parametri sono riferiti al mc. vuoto per pieno valutati sull'intera cubatura entro e fuori terra. Per la parte alberghiera si applicherà il parametro indicato per gli alberghi di tipo "A" mentre per la parte riguardante l'impianto termale, il prezzo massimo ammissibile è fissato in L. 80.000 al mc., tutto compreso.

     Le spese, invece, inerenti agli allacciamenti dalle sorgenti ai gruppi di cura, le eventuali captazioni dalle sorgenti, vasche di accumulo, serbatoi, etc. dovranno valutarsi caso per caso.

     Le attrezzature sportive non dovranno superare, nel complesso, il 15% del costo massimo ammissibile per l'impianto termale.

     Per la sistemazione esterna a verde, viali, impianti di illuminazione, etc. si adotterà il parametro massimo di L. 6.500 al mq. della superficie non destinata e coperta dalle costruzioni ed attrezzature.

     Il costo d'acquisizione del terreno non potrà superare il 10% della spesa ammissibile per la costruzione.

 

     E) Tipologie alberghiere o extraalberghiere particolari.

     1) Le iniziative alberghiere previste in edifici con destinazione residenziale o, comunque, mista, escluse le destinazioni ad attività rumorose, inquinanti o, comunque, moleste, devono avere una cubatura non inferiore al 40% dell'intera costruzione.

     L'impiego alberghiero, inoltre, deve essere completamente autonomo, sia per quanto riguarda gli impianti che gli accessi a spazi interni ed esterni riservati ai servizi connessi ad esso.

     2) I complessi ricettivi alberghieri ed extralberghieri non riconducibili alle tipologie indicate in precedenza saranno valutati caso per caso, tenendo conto dei criteri generali del presente documento e delle indicazioni e prescrizioni di legge. Tale valutazione farà particolare riferimento ad aspetti promozionali che possono riguardare l'ampiezza del ristorante o le dotazioni in rapporto alla capacità ricettiva.

     3) Le attrezzature e gli impianti complementari all'attività turistica (impianti balneari connessi con alberghi) saranno valutati caso per caso, tenendo conto dei presenti criteri e delle indicazioni e prescrizioni di legge.

 

Contributo in conto capitale

 

     L'operatore deve presentare alla Regione domanda di concessione di contributo in conto capitale, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato "A".

     Il Servizio Turismo effettuerà un accertamento tecnico per verificare sia la rispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto approvato in sede di concessione del mutuo, agevolato da parte della Regione stessa, sia l'effettivo valore da attribuire alle opere medesime.

     Copia della domanda intesa ad ottenere il solo contributo in onto capitale va trasmessa, unitamente alla documentazione sopraindicata, alla Giunta regionale - Servizio Turismo - al fine ella definizione dell'ambito nel quale ricade l'iniziativa da incentivare.

     Sulla base dell'ambito nel quale viene realizzato l'impianto, della categoria di appartenenza assegnata dall'Ente provinciale per il Turismo e dell'eventuale dotazione di attrezzature complementari dell'attività turistica, sono state definite le graduazioni del contributo.

     La Regione si riserva la facoltà di non concedere il contributo in conto capitale ogni qual volta, in sede d'accertamento tecnico del complesso realizzato, si riscontrino difformità di esecuzione rispetto al progetto approvato in sede di concessione del mutuo agevolato o inosservanza di prescrizioni stabilite dalle competenti autorità.

     Tale facoltà può essere esercitata dalla Regione indipendentemente da quella relativa alla revoca del mutuo per inadempienza dell'operatore.

 

 

Allegato "A"

CONTRIBUTI ALBERGHIERI:

 

     a) impianti per i quali sia in corso presso la Regione la pratica di mutuo a tasso agevolato.

     In tali casi occorrono i documenti di cui all'elenco n. 1, da inoltrare al Servizio Turismo della Giunta regionale, dopo il riconoscimento del mutuo.

     Il Servizio Turismo, dopo aver riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, effettua un sopralluogo inteso ad accertare l'utilizzazione delle opere proposte per il contributo; stabilisce, quindi, la spesa ammissibile a contributo e determina l'importo del contributo stesso.

     Al formale provvedimento di concessione del contributo fa seguito la liquidazione di tale beneficio, che è subordinata alla documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere ammesse. Tale documentazione è indicata nell'elenco n. 2;

     b) impianti per i quali non sia stato chiesto, o non si intenda chiedere il mutuo a tasso agevolato alla Regione.

     Le ditte che abbiano presentato domanda di contributo e non intendano, o non possano, beneficiare del mutuo a tasso agevolato, dovranno inviare i documenti di cui all'elenco n. 3.

     Anche in questi casi il Servizio Turismo della Giunta regionale, dopo aver riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, dà corso agli ulteriori adempimenti indicati nel precedente punto a) (da 2° capoverso in poi).

 

Elenco n. 1

 

Documenti che saranno richiesti dopo il riconoscimento del mutuo:

     1) consuntivo dei lavori eseguiti;

     2) piante, sezioni e prospetti, in scala 1:100, vistati dal Comune;

     3) copia del verbale d'accertamento tecnico;

     4) certificato del Sindaco, da cui risultino la data d'inizio e quella di completamento dei lavori proposti per il contributo;

     5) dichiarazione dell'I.N.A.I.L. competente per territorio, da cui risultino tutti i periodi dei versamenti, ai fini della copertura assicurativa delle maestranze occupate durante i lavori suddetti; da tale attestato dovrà risultare, altresì, che non vi sono stati altri versamenti oltre quelli indicati;

     6) attestato dell'Ente provinciale per il Turismo, da cui risulti la categoria attribuita all'esercizio nel primo semestre dell'entrata in funzione;

     7) stralcio planimetrico particellare della zona in cui sorge l'impianto, su scala 1:2.000;

     8) copia dell'atto di compravendita del suolo al servizio dell'impianto, accompagnata dallo stralcio di mappa catastale corrispondente.

 

Elenco n. 2

 

Documentazione di spesa:

     1) per i lavori eseguiti in economia:

     - fatture dei materiali impiegati;

     - estratto notarile dei libri paga;

     - ricevute dei versamenti I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A.M., a comprova delle spese sostenute per manodopera;

     2) per lavori affidati a terzi:

     - quietanza finale dell'impresa - debitamente autenticata - attestante la somma globale percepita, e corredata possibilmente da copia dell'atto di cottimo o di appalto;

     3) dichiarazione del progettista e del direttore dei lavori - resa su carta intestata - da cui risulti l'ammontare percepito per la progettazione e la direzione dei lavori;

     4) dichiarazione della ditta beneficiaria attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato o dalla Regione;

     5) copia conforme dell'atto definitivo di quietanza stipulato con la Banca che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di mutuo;

     6) le imprese organizzate in forma societaria dovranno inviare anche:

     - copia dell'atto costitutivo;

     - estratto notarile o della Cancelleria del Tribunale, della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alla realizzazione dell'impianto proposto;

     - certificato aggiornato della Cancelleria del Tribunale, attestante le persone autorizzate a rappresentare la società.

 

Elenco n. 3

 

Documenti occorrenti per la concessione del contributo per gli impianti che non abbiano beneficiato del mutuo:

     1) relazione tecnica, economica e finanziaria;

     2) pianta, sezione e prospetto, in scala 1:100 delle opere eseguite e proposte per il contributo, contenenti il visto d'approvazione del Comune;

     3) stralcio planimetrico particellare della zona in cui sorgono le opere in scala 1:2.000;

     4) consuntivo delle opere eseguite, accompagnato da una dettagliata relazione;

     5) copia dell'atto di compravendita del suolo al servizio dell'impianto, accompagnata dallo stralcio di mappa catastale.

     Per gli impianti realizzati su suolo di proprietà del demanio, occorre copia della concessione demaniale; per quelli eseguiti su suolo in affitto, occorre un contratto di locazione ultradecennale;

     6) licenza edilizia rilasciata dal Comune, in originale, o in copia autenticata, o fotostatica;

     7) certificato del Sindaco attestante la data d'inizio e quella di completamento dei lavori;

     8) certificato dell'I.N.A.I.L., competente per territorio, da cui risultino i periodi di versamento, ai fini della copertura assicurativa delle maestranze occupate durante i lavori; da tale attestato dovrà risultare, altresì, che non vi sono stati altri versamenti oltre quelli indicati;

     9) documentazione da cui risulta l'opportunità dell'opera e la classifica attribuita all'impianto ricettivo, nel primo semestre dall'entrata in funzione;

     10) parere del Servizio regionale competente in merito alla compatibilità dell'opera e dell'impianto con i valori paesistici ed ambientali (per le zone soggette a vincolo paesistico, l'elaborato di cui al n. 2 dovrà essere munito del visto d'approvazione dello stesso Servizio regionale);

     11) per le imprese organizzate in forma societaria occorrono anche copia dell'atto costitutivo, estratto notarile o della Cancelleria del Tribunale, della deliberazione con cui si è stabilito di procedere alla realizzazione dell'impianto proposto, certificato aggiornato della Cancelleria del Tribunale, attestante le persone autorizzate a rappresentare la società.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.