§ 3.5.9 - L.R. 8 febbraio 2002, n. 1.
“Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della Legge Regionale 3 dicembre 1980, n. 75 concernente: “Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:08/02/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge, per gli effetti della legge regionale 27 aprile 1990, n. 18, non comporta ulteriori oneri a carico della Regione.


§ 3.5.9 - L.R. 8 febbraio 2002, n. 1.

“Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della Legge Regionale 3 dicembre 1980, n. 75 concernente: “Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile del 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni”.

(B.U. n. 11 del 18 febbraio 2002).

 

Art. 1. [1]

     Il terzo comma dell’art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, è così modificato: dopo le parole “Ai giovani spetta, fino all’immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti”, sostituire le parole “civili non di ruolo dello Stato”, con le parole “”.

 

     Art. 2.

     La presente legge, per gli effetti della legge regionale 27 aprile 1990, n. 18, non comporta ulteriori oneri a carico della Regione.

     La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

 

     [1] La Corte Costituzionale con ordinanza n. 373/2001 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’art. 1 della legge della Regione Campania, approvata in prima istanza il 6 agosto 1998 e riapprovata il 4 gennaio 2000.