Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 energia, lavoro e cooperazione |
Data: | 08/02/2002 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente legge, per gli effetti della legge regionale 27 aprile 1990, n. 18, non comporta ulteriori oneri a carico della Regione. |
§ 3.5.9 - L.R. 8 febbraio 2002, n. 1.
“Modifica al terzo comma dell’articolo 5 della Legge Regionale 3 dicembre 1980, n. 75 concernente: “Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull’occupazione giovanile del 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni”.
(B.U. n. 11 del 18 febbraio 2002).
Art. 1. [1]
Il terzo comma dell’art. 5 della
La presente legge, per gli effetti della
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
[1] La Corte Costituzionale con ordinanza n. 373/2001 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’art. 1 della legge della Regione Campania, approvata in prima istanza il 6 agosto 1998 e riapprovata il 4 gennaio 2000.