§ 3.5.3 – L.R. 3 dicembre 1980, n. 75.
Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della Legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1 giugno 1977 e successive modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:03/12/1980
Numero:75


Sommario
Art. 1.  I contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli Enti dipendenti dalla stessa e dagli Enti locali operanti nell'ambito [...]
Art. 2.  E' istituita presso la Giunta regionale la graduatoria unica regionale prevista dall'art. 26/septies, I comma, del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 [...]
Art. 3.  I giovani che, salvo quanto previsto dal seguente art. 4, abbiano portato a termine il contratto con il quale sono stati assunti dalla Regione, dagli Enti dipendenti dalla stessa e dagli Enti locali [...]
Art. 4.  Le interruzioni di attività da parte dei giovani, determinate da maternità, servizio militare di leva e servizio civile sostitutivo del servizio militare, non causano la perdita dei diritti sanciti [...]
Art. 5.  I giovani collocati nella graduatoria unica regionale, continuano a svolgere, fino all'immissione nei ruoli, la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente che li ha [...]
Art. 6.  La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'art. 1, comma I, per individuare le possibilità di collocazione [...]
Art. 7.  La Regione e gli altri Enti indicati nell'art. 1, 1° comma, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, a riservare il [...]
Art. 8.  Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici di cui all'art. 1 che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma [...]
Art. 9.  Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria di cui all'art. 2 per i quali è possibile [...]
Art. 10.  Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo - suddiviso [...]
Art. 11.  Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli altri Enti di cui all'articolo 1, comma I, hanno stipulato convenzioni ai [...]
Art. 12.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1980 si provvede con imputazione al Cap. 990 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 13.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.5.3 – L.R. 3 dicembre 1980, n. 75. [1]

Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della Legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1 giugno 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 1. I contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli Enti dipendenti dalla stessa e dagli Enti locali operanti nell'ambito della Regione già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980 sono prorogati a tale data.

     Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

 

     Art. 2. E' istituita presso la Giunta regionale la graduatoria unica regionale prevista dall'art. 26/septies, I comma, del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     La suddetta graduatoria è articolata distintamente per livelli funzionali corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo la tabella di equiparazione che sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito dei livelli per profili professionali omogenei.

     I giovani che supereranno l'esame di idoneità previsto dall'art. 3 sono iscritti nella graduatoria, secondo l'ordine cronologico determinato, dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

     Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 3. I giovani che, salvo quanto previsto dal seguente art. 4, abbiano portato a termine il contratto con il quale sono stati assunti dalla Regione, dagli Enti dipendenti dalla stessa e dagli Enti locali operanti nell'ambito della Regione ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, indetto dalla Regione ed eventualmente espletato dai singoli enti interessati, per l'immissione nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

     L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

     All'esame di idoneità sono ammessi anche gli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la prova, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto.

     I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità, le modalità, i termini ed i criteri per lo svolgimento dello stesso saranno determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Province Italiane e l'Unione Nazionale Comunità Montane, con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.

     L'esame viene effettuato entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici.

 

     Art. 4. Le interruzioni di attività da parte dei giovani, determinate da maternità, servizio militare di leva e servizio civile sostitutivo del servizio militare, non causano la perdita dei diritti sanciti dalla presente legge e sono disciplinate ai fini dell'attuazione della stessa legge, dalle norme in vigore in materia di pubblico impiego.

 

     Art. 5. I giovani collocati nella graduatoria unica regionale, continuano a svolgere, fino all'immissione nei ruoli, la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente che li ha utilizzati.

     Tuttavia per garantire un più razionale impiego è consentita, in casi particolari, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, la temporanea assegnazione dei giovani presso altri enti che ne facciano richiesta, compresi quelli che non hanno realizzato progetti specifici, previo assenso dei giovani interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza.

     Ai giovani spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti dell’Ente presso il quale prestano servizio dalla data del superamento dell’esame di idoneità, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti statali addetti alle stesse o analoghe mansioni. Il trattamento di previdenza e quiescenza dei giovani stessi continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della legge 1 giugno 1977, n. 285 [2].

 

     Art. 6. La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'art. 1, comma I, per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria di cui all'art. 2.

     A tal fine gli Enti indicati nel precedente articolo 1, comma I, devono comunicare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili distinti per qualifiche e profili professionali.

     Gli stessi Enti devono altresì comunicare entro 30 giorni dalla istituzione dei nuovi servizi, derivanti dalle deleghe attuative previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i posti disponibili.

 

     Art. 7. La Regione e gli altri Enti indicati nell'art. 1, 1° comma, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria unica regionale, di cui alla presente legge, fino all'esaurimento della graduatoria stessa e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici attuati dalla amministrazione regionale.

 

     Art. 8. Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici di cui all'art. 1 che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale ed i giovani interessati, all'assegnazione di giovani iscritti nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 sulla base delle qualifiche o dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria e delle esigenze di realizzare sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'Ente interessato.

     Gli enti suddetti in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

 

     Art. 9. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria di cui all'art. 2 per i quali è possibile l'inserimento nei ruoli degli enti di cui all'articolo 1, comma I, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonché l'ordine di iscrizione nella graduatoria stessa.

     Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato dalle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 10. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo - suddiviso per province - per singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che risultino utilizzati per l'attuazione dei progetti socialmente utili - già approvati dal Consiglio regionale previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

     Tale elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli interessati dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

     Nell'elenco citato al I comma devono essere inseriti anche i soci delle cooperative utilizzati a norma dell'art. 27 della citata legge 285/1977.

 

     Art. 11. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli altri Enti di cui all'articolo 1, comma I, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani utilizzati, nella esecuzione dei progetti in convenzione.

 

     Art. 12. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1980 si provvede con imputazione al Cap. 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, che è stato incrementato con pari importo con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1980.

     Per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2002, n. 1.