§ 1.10.46 - LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 18.
Estensibilità dei benefici previsti dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, al personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, assunto alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:27/04/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, immessi nei ruoli organici della Regione Campania, è riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale [...]
Art. 2.      Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per quanto attiene agli oneri pregressi ammontanti a complessive Lire 8.200.000.000, con i fondi a tanto impegnati con la [...]


§ 1.10.46 - LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 18.

Estensibilità dei benefici previsti dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, al personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, assunto alle dipendenze della Regione Campania.

(Suppl. al B.U. n. 21 del 7 maggio 1990).

 

Art. 1.

     Ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, immessi nei ruoli organici della Regione Campania, è riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale previsto per il personale di ruolo dell'Ente medesimo dalla data di inizio del rapporto di lavoro per l'effetto dell'attivazione dei progetti socialmente utili di cui alla citata legge.

 

     Art. 2.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per quanto attiene agli oneri pregressi ammontanti a complessive Lire 8.200.000.000, con i fondi a tanto impegnati con la delibera della Giunta Regionale n. 7400 del 22-12-1988 sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 che, per l'effetto, presentano sufficiente disponibilità e per quanto attiene all'anno 1990 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

     Agli oneri degli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.