§ 3.1.80 – L.R. 20 giugno 2006, n. 13.
Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/06/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge.
Art. 2.  Esercizio delle funzioni amministrative.
Art. 3.  Disciplina della raccolta.
Art. 4.  Riconoscimento delle tartufaie.
Art. 5.  Ambiti di raccolta dei tartufi.
Art. 6.  Modalità di ricerca e raccolta.
Art. 7.  Calendario ed orario di ricerca e raccolta.
Art. 8.  Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo.
Art. 9.  Autorizzazione alla raccolta.
Art. 10.  Associazioni dei raccoglitori.
Art. 11.  Iniziative promozionali finanziabili.
Art. 12.  Modalità di finanziamento.
Art. 13.  Albi delle tartufaie riconosciute.
Art. 14.  Divieti.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Tassa di concessione.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Disposizioni finali.
Art. 20.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.1.80 – L.R. 20 giugno 2006, n. 13.

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.

(B.U. 3 luglio 2006, n. 29).

 

Art. 1. Finalità e oggetto della legge.

     1. La regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi nonché la tutela dell’ambiente naturale in cui essi si riproducono.

     2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n.752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni amministrative.

     1. La regione Campania esercita le funzioni amministrative per l’attuazione della presente legge avvalendosi delle province per i territori di rispettiva competenza territoriale.

     2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale esercita anche le necessarie azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio tartuficolo campano e di tutela e conservazione ambientale dei territori direttamente interessati.

     3. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, con apposito regolamento, si stabiliscono le modalità attuative dei contenuti della legge stessa.

 

     Art. 3. Disciplina della raccolta.

     1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

     2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi. Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

     3. Nelle aree rimboschite o imboschite, diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo otto anni dalla data del rimboschimento.

     4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 riporta le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie.

     5. Nessun limite di raccolta è posto nelle tartufaie controllate o coltivate al proprietario, all’usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari.

     6. Gli interessati, per esercitare il diritto di cui al comma 5, sono tenuti ad esporre apposite tabelle, non soggette a tasse di registro, delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle rispondono alle prescrizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 752/85 e successive modifiche.

     7. Al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta, la produzione e la commercializzazione dei tartufi e di preservare l’ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l’impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi, la tabellazione di cui al comma 6 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

     8. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo di cui al comma 7, sono costituiti con atto pubblico.

 

     Art. 4. Riconoscimento delle tartufaie.

     1. Le province, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano l’attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo 8.

     2. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previo parere da parte della commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 8.

     3. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, all’emanazione dei criteri e degli indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte degli enti di competenza, delle tartufaie controllate o coltivate.

     4. Nel rispetto degli indirizzi operativi regionali, le province istituiscono appositi albi delle tartufaie riconosciute con le modalità di cui all’articolo 13.

 

     Art. 5. Ambiti di raccolta dei tartufi.

     1. La Giunta regionale provvede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ad identificare e delimitare, con apposita cartografia, le zone geografiche di raccolta dei tartufi, sentite le province, le comunità montane interessate, gli istituti universitari competenti in materia e le associazioni micologiche maggiormente rappresentative a livello regionale, con il concorso degli organi tecnici del corpo forestale dello Stato.

     2. In attuazione di quanto disposto all’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, secondo le modalità previste dal piano di assestamento forestale approvato dalla Giunta regionale.

     3. Se i comuni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendono concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti presentano all’ente di competenza territoriale un piano di conservazione delle tartufaie da sottoporre al preventivo parere della commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo 8.

     4. Nelle aziende faunistico-venatorie e turistico-venatorie, istituite ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n.8 e negli agriturismi, l’attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita, secondo le modalità di cui all’articolo 6, con l’ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei periodi in cui la caccia è vietata.

 

     Art. 6. Modalità di ricerca e raccolta.

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

     2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi. E’ fatto obbligo esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all’anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente [1].

     3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.

     4. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

     5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari previsti dall’articolo 3, comma 7, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5 [2].

 

     Art. 7. Calendario ed orario di ricerca e raccolta.

     1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta.

     2. Il calendario di raccolta, distinto per specie e varietà, è disposto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall’approvazione della presente legge.

     3. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo di cui all’articolo 8, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all’andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali.

     3 bis. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo prevista dall’articolo 8, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie [3].

     4. Le province, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 8, possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

     5. Le province sono tenute a dare sempre adeguata pubblicità alle variazioni al calendario di raccolta disposte ai sensi dei commi 3 e 4.

 

     Art. 8. Commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo.

     1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituita una commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

     a) il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

     b) un esperto in materia designato dall’assessore provinciale all’agricoltura e foreste;

     c) un esperto in materia designato dalla comunità montana con la superficie boscata più estesa in ambito provinciale;

     d) un funzionario appartenente al settore decentrato in materia forestale dell’assessorato regionale all’agricoltura e foreste, designato dal dirigente del settore medesimo;

     e) un funzionario dell’amministrazione provinciale designato dall’assessore provinciale all’agricoltura e foreste, con funzioni di segretario della commissione;

     f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di raccoglitori riconosciute previste dall’articolo 10, aventi sede nella provincia di riferimento, se presenti [4].

     2. La commissione svolge i seguenti compiti:

     a) valuta l’idoneità dei richiedenti il rilascio del tesserino di cui all’articolo 9;

     b) esprime il parere per il riconoscimento delle tartufaie controllate di cui all’articolo 4;

     c) esprime il parere sui piani di conservazione di cui al comma 3 dell’articolo 5;

     d) esprime i pareri sulle variazioni al calendario di raccolta e sui divieti temporanei di cui all’articolo 7;

     e) interviene, in generale, laddove la presente legge lo richiede;

     f) concorda con gli enti parco e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), presenti sul territorio provinciale, interventi di controllo delle popolazioni di cinghiali o di altri animali che possono arrecare danno alle tartufaie naturali [5].

     3. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la commissione s’intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

     4. Le province provvedono a tutto quanto necessario per il funzionamento della commissione, utilizzando a tal fine le risorse rese disponibili per l’applicazione della presente legge.

     5. Per ottimizzare la cooperazione tra le istituzioni preposte all’attuazione della presente legge è istituito presso l’assessorato regionale all’agricoltura e foreste il “Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania”. Al Tavolo partecipano il presidente ed il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia, rappresentanti delle commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo e delle associazioni riconosciute dei raccoglitori previste all’articolo 10, nonché funzionari tecnici delle competenti strutture della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede a regolamentare la composizione del Tavolo ed il suo funzionamento. La partecipazione al Tavolo è a titolo completamente gratuito [6].

 

     Art. 9. Autorizzazione alla raccolta.

     1. Il raccoglitore, o cercatore, per ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi sostiene un esame di idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica del richiedente.

     2. L’esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

     3. Il rilascio dell'autorizzazione, documentato da un apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare, è rilasciato dal comune di residenza del richiedente [7].

     4. Il tesserino di cui al comma 3 è conforme ad un modello tipo, predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

     5. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l’esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

     6. Sono esentati dalla prova di idoneità di cui al comma 1 coloro che sono già muniti di autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

     7. L’età minima dei raccoglitori che possono ottenere l’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni 14. I minori di anni 14 possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

     8. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato, su richiesta, per il quinquennio successivo a cura dell’ente di competenza che ha provveduto al rilascio.

     9. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

     10. Presso ciascuna provincia è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all’articolo 16, ai fini della comminazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

 

     Art. 10. Associazioni dei raccoglitori.

     1.I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché di oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.

     2. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1, è disposto a cura della Giunta regionale secondo le procedure ed il rispetto dei requisiti contenuti nel regolamento attuativo della presente legge di cui all’articolo 1.

     3. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori riconosciute sono soggetti abilitati ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla regione o da altri enti pubblici.

 

     Art. 11. Iniziative promozionali finanziabili.

     1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative ritenute utili al fine di favorire la ricerca, la sperimentazione, la formazione tecnica e professionale nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione commerciale del prodotto campano.

     2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi progetti, la Giunta regionale può finanziare attività dirette o concedere contributi ad altri enti o consorzi o associazioni riconosciute per i seguenti interventi:

     a) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza, nonché corsi di addestramento dei cani;

     b) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

     c) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione commerciale del prodotto campano;

     d) attività promozionali per l’affermazione sui mercati delle specie di tartufo presenti sul territorio, finalizzate in particolare alla tutela e valorizzazione del tartufo nero di Bagnoli Irpino -Tuber mesentericum Vitt.-, tartufo tipico campano;

     3. E’demandato alla Giunta regionale il compito di studiare e definire il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti nel territorio regionale.

     4. Ai fini della salvaguardia e dell’incremento della produzione tartuficola, le province, nell’ambito dei propri programmi e dei finanziamenti ad essi attribuiti predispongono programmi di recupero e miglioramento delle tartufaie ivi compresa la messa a dimora di piante tartufigene, con riferimento agli ambiti geografici di cui al comma 1 dell’articolo 5.

     5. Il miglioramento di tartufaie già esistenti e l’impianto ex novo sono considerati interventi forestali e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di forestazione.

     6. Le piante forestali utilizzate per la realizzazione di impianti ex novo o per incrementare le tartufaie già esistenti sono munite di apposita certificazione di micorrizzazione rilasciata in conformità della legislazione vigente.

 

     Art. 12. Modalità di finanziamento.

     1. I contributi previsti per le attività di cui al comma 2 dell’articolo 11 sono concessi, in conto capitale:

     a) fino all’80 per cento della spesa ammessa, alle province e ad altri enti pubblici, compresi quelli di ricerca e sperimentazione;

     b) fino al 50 per cento della spesa ammessa, ai consorzi volontari di cui al comma 7 dell’articolo 3 e alle associazioni dei raccoglitori riconosciute di cui all’articolo 10.

     2. Le funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento ed erogazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 2 dell’articolo 11 sono curate dal settore foreste, caccia e pesca e dal settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura-SIRCA- della Giunta regionale - Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario.

 

     Art. 13. Albi delle tartufaie riconosciute.

     1. Le province, nel rispetto delle direttive regionali, istituiscono appositi albi provinciali nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate riconosciute ai sensi dell’articolo 4.

     2. Negli albi sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, la cessazione della coltivazione ed eventuali variazioni.

     3. Le province provvedono a trasmettere semestralmente all’Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario della Giunta regionale gli albi con gli intervenuti aggiornamenti.

 

     Art. 14. Divieti.

     1. Sono in ogni caso vietati:

     a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti dall’articolo 7;

     b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti di cui al comma 3 dell’articolo 6;

     c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui all’articolo 9;

     d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

     e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate di cui al comma 5 dell’articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

     f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;

     g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;

     h) il commercio di tartufi freschi oltre il quindicesimo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta, così come stabilito dal calendario di cui all’articolo 7 [8];

     i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche. In caso di dubbio o contestazione, l’accertamento delle specie è svolto da uno degli enti elencati all’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche o da quelli individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 dell’articolo 2.

     l)la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

     m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente [9].

 

     Art. 15. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 15 della legge n. 752/85 e successive modifiche.

     2. Le guardie giurate volontarie addette ai compiti di vigilanza possiedono i requisiti di cui all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e sono riconosciute dal prefetto competente per territorio.

     3. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

     1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto al comma 2 dell’articolo 6;

     2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;

     3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

     4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;

     5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;

     b) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dal comma 5 dell’articolo 6;

     c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

     1. ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità cui appartiene l’agente verbalizzante;

     2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;

     3. raccolta di tartufi immaturi o avariati;

     4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;

     5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più previsto dal comma 2 dell’articolo 6;

     d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;

     e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:

     1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

     2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previsto dall’articolo 2 della legge n. 752/85 e successive modifiche;

     3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;

     4. commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

     f) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.

     2. Per tutti i casi indicati nel comma 1, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell’infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell’apposito verbale è rilasciata al contravvenzionato.

     3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a, b, c, d ed f, a cura dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente verbalizzante, è data comunicazione all’ente che ha rilasciato il tesserino, ai fini dell’annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui al comma 10 dell’articolo 9.

     4. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino di cui all’articolo 9.

     5. Se in un biennio sono compiute tre violazioni fra quelle di cui al comma 1, lettere a, b, c, d ed f, è comminata, a cura dell’ente di competenza che ha rilasciato l’autorizzazione, una sanzione accessoria consistente nella sospensione del tesserino ed il ritiro dello stesso per un periodo massimo di due anni. Nell’ipotesi di ulteriore violazione può, motivatamente, disporsi la revoca definitiva dell’autorizzazione stessa.

     6. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali, se le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono reato.

     7. Per l’applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 e successive modifiche.

     8. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni sono attribuite alle province, le quali utilizzano le somme introitate per tutti gli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 17. Tassa di concessione.

     1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all’articolo 9 è istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, nella misura prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 44 -al n. d’ordine 27-, redatta ai sensi del decreto legislativo n. 230/91 e successive modifiche.

     2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 è effettuato a favore della regione Campania entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui si riferisce e comunque prima di effettuare l’attività di ricerca e raccolta.

     3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

     4. La ricevuta del versamento della tassa di concessione per il rilascio e per la convalida annuale è conservata unitamente al tesserino di autorizzazione alla raccolta ed esibita, se richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, stimati per il 2006 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 1.74.174, mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell’occorrente somma dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2006.

     2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 19. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modifiche.

 

     Art. 20. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 27 giugno 2011, n. 9.