Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1991 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26681 - Legge 17 maggio 1991, n. 162.
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
(G.U. 25 maggio 1991, n. 121)
1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 2 della
“5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
2. Al n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della
3. La lettera a) dell'art. 13 della
"a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
4. Il n. 5) dell'allegato 1 alla
“5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".
5. Nell'allegato 2 alla
a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".