Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 03/08/1981 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Con la presente legge viene disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da [...] |
Art. 2. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di sue variazioni saranno [...] |
Art. 3. Sono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi comuni, e alle province, per i restanti territori, le funzioni amministrative relative all'attuazione della legge 25 maggio 1970, [...] |
Art. 4. Al verificarsi di eventi eccezionali che abbiano interessato vaste zone con effetti dannosi esorbitanti dal normale rischio cui è soggetta l'impresa agraria, gli enti delegati, effettuati gli [...] |
Art. 5. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità dell'evento, la Giunta regionale provvede a ripartire e ad accreditare agli enti delegati le [...] |
Art. 6. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 5, la Giunta può fornire direttive specifiche, ai sensi dell'articolo 3, II comma, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, concernente "Delega [...] |
Art. 7. Gli enti delegati provvedono a ripartire le somme assegnate per gli interventi creditizi fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio nel territorio di propria competenza. |
Art. 8. Sui contributi in conto capitale per il ripristino di strutture agrarie e fondiarie danneggiate e per la ricostituzione di scorte vive e morte, di cui all'articolo 4, I comma, della legge 25 maggio [...] |
Art. 9. I prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la provvista di capitali di esercizio, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono concessi con le modalità [...] |
Art. 10. I contributi per il ripristino delle infrastrutture rurali, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui privati a servizio di più aziende, di cui all'articolo 4, II comma, della legge 25 maggio [...] |
Art. 11. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale, di cui alla lettera b), dell'articolo 3 ed al III comma dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, entro 30 giorni dal [...] |
Art. 12. Le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, di cui all'articolo 70, II comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta [...] |
Art. 13. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, II comma, della presente legge, sono disposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981: |
Art. 14. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dagli eventi riconosciuti eccezionali in data successiva al 1° dicembre 1980. |
Art. 15. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364 e nella legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. |
Art. 16. Allo scopo di agevolare la ricostruzione ed il ripristino delle dotazioni fondiarie ed agrarie distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche in attuazione [...] |
Art. 17. Alle aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori di cui al I comma del precedente art. 16, il contributo in conto capitale previsto al I comma dell'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. [...] |
Art. 18. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente articolo 16, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge le domande devono essere presentate [...] |
Art. 19. Entro 15 giorni dall'assegnazione dei fondi, a norma dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la Giunta propone al Consiglio regionale un provvedimento con il quale: |
Art. 20. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 3.1.14 - LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1981, N. 55.
Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 1. Con la presente legge viene disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 2. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di cui alla
Le somme assegnate dallo Stato a termine della
Le somme non reintegrate restano a carico della Regione Campania.
Art. 3. Sono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi comuni, e alle province, per i restanti territori, le funzioni amministrative relative all'attuazione della
a) delimitazione del territorio danneggiato;
b) specificazione del tipo di provvidenze da applicare;
c) tutte le funzioni concernenti gli organismi di difesa, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge stessa.
Art. 4. Al verificarsi di eventi eccezionali che abbiano interessato vaste zone con effetti dannosi esorbitanti dal normale rischio cui è soggetta l'impresa agraria, gli enti delegati, effettuati gli opportuni accertamenti, entro 15 giorni dall'evento, trasmettono alla Giunta regionale una relazione dalla quale emergano l'eccezionalità dell'evento, la natura e l'entità dei danni verificatisi e nella quale sia riportata l'elencazione delle zone colpite.
La Giunta regionale, ove ricorrano le condizioni richieste dalla
- proporre al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento;
- specificare il tipo di intervento da applicarsi;
- delimitare il territorio danneggiato, ove necessario;
- determinare la somma da destinare alle singole categorie di intervento, avanzando proposte di prelievo della stessa dal "Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura".
L'efficacia della deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale, decorre, per quanto concerne la concessione delle provvidenze e la delimitazione - ove richiesto - del territorio danneggiato, dall'emanazione del decreto ministeriale di dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento.
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla deliberazione di cui ai commi precedenti devono essere presentate nel periodo compreso fra la data di pubblicazione della suddetta deliberazione e il 90º giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento.
Art. 5. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità dell'evento, la Giunta regionale provvede a ripartire e ad accreditare agli enti delegati le somme necessarie.
La ripartizione delle somme, determinate ai sensi del II comma dell'articolo precedente, sarà effettuata in rapporto all'entità dei danni verificatisi nei singoli territori.
Contestualmente verranno accreditate agli enti delegati le somme necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento, calcolate nella misura del 5% delle somme assegnate. Tale misura è ridotta al 3% nell'ipotesi in cui gli enti delegati si avvarranno della facoltà prevista al II comma dell'articolo 12 della
Art. 6. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 5, la Giunta può fornire direttive specifiche, ai sensi dell'articolo 3, II comma, della
Gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Giunta regionale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, situazioni statistiche e contabili sugli interventi realizzati, distinte per eventi e per tipi di provvidenze.
Art. 7. Gli enti delegati provvedono a ripartire le somme assegnate per gli interventi creditizi fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio nel territorio di propria competenza.
Art. 8. Sui contributi in conto capitale per il ripristino di strutture agrarie e fondiarie danneggiate e per la ricostituzione di scorte vive e morte, di cui all'articolo 4, I comma, della
Qualora la spesa ammessa non superi i 5 milioni di lire, la liquidazione della quota residua, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, viene effettuata su presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 9. I prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la provvista di capitali di esercizio, di cui agli articoli 5 e 7 della
Art. 10. I contributi per il ripristino delle infrastrutture rurali, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui privati a servizio di più aziende, di cui all'articolo 4, II comma, della
Art. 11. Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale, di cui alla lettera b), dell'articolo 3 ed al III comma dell'articolo 4 della
Alla liquidazione del finanziamento si provvede contestualmente all'approvazione del progetto, con l'obbligo da pane dei concessionari di rendicontazione e di restituzione delle somme, qualora le opere non risultino eseguite con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione.
Nei casi in cui ragioni di pericolosità rendano necessaria l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, gli enti che hanno in carico le opere danno immediata esecuzione ai lavori, su autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o l'amministrazione provinciale competente da rilasciarsi previa constatazione dello stato di urgenza o di somma urgenza da parte degli uffici del genio civile. Entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, dagli enti suddetti dovrà essere presentata la perizia dei lavori per l'approvazione da parte dell'Ente delegato, che disporrà l'accredito delle somme necessarie.
Art. 12. Le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, di cui all'articolo 70, II comma, del
Art. 13. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, II comma, della presente legge, sono disposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:
A) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA |
------------------------------------------------------------------ |
Cap. Denominazione Competenza Cassa |
------------------------------------------------------------------ |
175 Fondo nazionale di solidarietà |
in agricoltura ...................... 2.780.000.000 2.780.000.000 |
------------------------------------------------------------------ |
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|
B) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA |
------------------------------------------------------------------ |
Cap. Denominazione Competenza Cassa |
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651 Concessione del concorso negli |
interessi e contributo nella |
rata di ammortamento per i |
prestiti di esercizio concessi |
dagli istituti a favore delle |
aziende agricole danneggiate |
da eccezionali calamità |
naturali o da eccezionali |
avversità atmosferiche (art. |
art. 22, L.R. 29 maggio 1980, |
n. 54) ........................... 190.000.000 190.000.000 |
653 Concorso negli interessi sui |
prestiti di esercizio erogati |
da istituti o enti esercenti il |
credito agrario alle aziende |
agricole, ai coltivatori diretti, |
mezzadri, coloni e compartecipanti |
singoli o associati, nonché alle |
cooperative agricole, ai consorzi |
ed alle associazioni di produttori |
agricoli costituiti per la raccolta, |
conservazione, lavorazione, |
trasformazione e vendita |
dei prodotti agricoli |
danneggiati da eccezionali |
avversità atmosferiche (art. 7, |
|
654 Sovvenzioni a favore dei conduttori |
di aziende agricole delle cooperative |
di conduzione associate danneggiate |
da eccezionali calamità naturali o |
da eccezionali avversità atmosferiche |
- Contributi in conto capitale per |
ripristino delle strutture delle |
aziende agricole danneggiate dagli |
eventi calamitosi predetti e somme |
da corrispondere ai coltivatori |
diretti - Contributi in conto |
capitale a favore dei conduttori di |
aziende agricole, coltivatori diretti |
singoli e associati danneggiati dagli |
eventi medesimi (artt. 3 e 4, 1° |
comma, e art. 5, L. 25 maggio 1970, |
n. 364) .......................... 170.000.000 170.000.000 |
655 Spesa per il ripristino delle |
strade interpoderali, delle opere |
di approvvigionamento idrico ed |
elettrico, nonché delle reti |
idrauliche e degli impianti irrigui |
a servizio di più aziende danneggiate |
da eccezionali avversità atmosferiche |
(art. 4, 2° comma, L. 25 maggio 1970, |
n. 364) .......................... 600.000.000 600.000.000 |
656 Spesa per il ripristino delle |
opere pubbliche di bonifica |
danneggiate da eccezionali |
calamità naturali o da eccezionali |
avversità atmosferiche e per |
l'immediato intervento (art. 3 e |
4, |
657 Spese per l'esercizio della |
delega in materia di interventi |
in agricoltura a seguito di |
eccezionali calamità naturali ... + 51.000.000 + 51.000.000 |
------------------------------------------------------------------ |
Alla maggiore spesa di L. 1.231.000.000, si farà fronte mediante la riduzione di un pari importo, alla competenza ed alla cassa dello stanziamento di cui al capitolo n. 201 "Fondo per spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981.
Art. 14. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dagli eventi riconosciuti eccezionali in data successiva al 1° dicembre 1980.
Art. 15. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella
Art. 16. Allo scopo di agevolare la ricostruzione ed il ripristino delle dotazioni fondiarie ed agrarie distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche in attuazione dell'articolo 18 della
In tutto il territorio della Campania alle aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici di cui al I comma, possono essere concesse le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della
Art. 17. Alle aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori di cui al I comma del precedente art. 16, il contributo in conto capitale previsto al I comma dell'articolo 4 della
a) 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione e la riparazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le stalle sociali, di fabbricati rurali, nonché per la demolizione ed il trasporto a rifiuto dei materiali;
b) 80% della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte vive e morte perdute e per la riparazione delle macchine ed attrezzature danneggiate.
Per i fabbricati ad uso abitazione l'aliquota di contributo di cui al precedente punto a) si applica a condizione che i fabbricati medesimi siano proporzionati alle esigenze della famiglia coltivatrice e/o degli addetti stabilmente insediati nell'azienda. Negli altri casi il contributo è commisurato al 60% della spesa ammissibile.
Art. 18. Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente articolo 16, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge le domande devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1982.
Effettuata l'istruttoria delle domande, il Presidente della Comunità Montana o dell'amministrazione provinciale può autorizzare, nelle more dell'assegnazione dei fondi necessari, l'inizio dei lavori nei limiti finanziari globali che saranno indicati dalla Giunta regionale. Tali autorizzazioni, comunque, non costituiscono impegno per l'amministrazione a concedere le agevolazioni.
Art. 19. Entro 15 giorni dall'assegnazione dei fondi, a norma dell'articolo 4 della
- viene determinata la quota di risorse da destinare agli interventi di cui al precedente articolo 16;
- viene ripartita la quota restante fra gli interventi per lo sviluppo delle zone agricole danneggiate dagli eventi sismici da realizzare nell'ambito del provvedimento legislativo concernente le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura in Campania;
- vengono disposte le necessarie variazioni al bilancio.
Art. 20. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.