§ 1.10.27 - L.R. 22 aprile 1982, n. 21.
Disposizioni di attuazione dell'art. 51, tabella "C" della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:22/04/1982
Numero:21


Sommario
Art. 1.  In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 e dell'allegata tabella "C", si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
Art. 2.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.10.27 - L.R. 22 aprile 1982, n. 21. [1]

Disposizioni di attuazione dell'art. 51, tabella "C" della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

 

Art. 1. In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 e dell'allegata tabella "C", si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 previste nello sviluppo di carriera dagli ordinamenti di provenienza, purché la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per l'equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali, necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data del 31 dicembre 1975, almeno otto anni di servizio.

     Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - sempre che ne spettino i benefici - nel caso di carriere articolate in un numero di qualifiche pari o superiori al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 31 dicembre 1975, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

     Per le carriere direttive ai fini dell'equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione necessita una anzianità nella carriera, alla data del 31 dicembre 1975, di anni quattro e mesi sei, ridotta ad anni tre e mesi sei per il personale tecnico.

     Le anzianità pregresse maturate al 31 dicembre 1975 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 36 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, con le limitazioni previste dal 2° e 3° comma dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

     Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.