Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.10 personale |
Data: | 22/04/1982 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 e dell'allegata tabella "C", si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.10.27 - L.R. 22 aprile 1982, n. 21. [1]
Disposizioni di attuazione dell'art. 51, tabella "C" della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.
Art. 1. In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 e dell'allegata tabella "C", si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della
Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del
Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del
Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 31 dicembre 1975, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.
Per le carriere direttive ai fini dell'equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione necessita una anzianità nella carriera, alla data del 31 dicembre 1975, di anni quattro e mesi sei, ridotta ad anni tre e mesi sei per il personale tecnico.
Le anzianità pregresse maturate al 31 dicembre 1975 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 36 della
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della