§ 1.10.2 - L.R. 16 marzo 1974, n. 11. [*]
Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:16/03/1974
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Campania sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.
Art. 2.  Il personale di ruolo è assunto nei modi indicati dal Cap. 4° del presente titolo e nei limiti delle tabelle allegate alla presente legge. (Tabelle E/1 ed E/2).
Art. 3.  Il personale della Regione è inquadrato in livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale, per impegno e [...]
Art. 4.  Nell'ambito delle articolazioni operative degli organi regionali, i rapporti interni sono fondati sul principio della collaborazione e sul metodo del lavoro di gruppo.
Art. 5.  L'assunzione del personale di ruolo fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge, è effettuata mediante pubblico concorso per l'ammissione a ciascun livello.
Art. 6.  Il bando di concorso riporta, secondo quanto stabilito con legge o regolamento:
Art. 7.  Entro un anno dall'approvazione della graduatoria relativa a ciascun concorso, purché non sia stato nel frattempo indetto un nuovo concorso per il medesimo livello, possono essere nominati, con [...]
Art. 8.  L'accettazione della nomina deve risultare dalla dichiarazione scritta che l'interessato trasmetterà alla Giunta o al Consiglio, per i rispettivi ruoli, entro il termine perentorio di quindici [...]
Art. 9.  La nomina è sottoposta alla condizione della prova.
Art. 10.  Il dipendente, superato il periodo di prova, ha il diritto di esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica.
Art. 11.  L'orario per tutti i dipendenti della Regione è fissato in trentasei ore settimanali.
Art. 12.  Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese.
Art. 13.  Il dipendente è collocato in aspettativa di ufficio quando sia chiamato alle armi o in caso d'infermità la cui durata, per il periodo massimo di congedo, è prevista al successivo art. 15.
Art. 14.  Il dipendente chiamato alle armi per adempiere gli obblighi del servizio di leva è collocato in aspettativa senza assegni.
Art. 15.  Il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità sono disciplinati dai corrispondenti articoli del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 16.  I dipendenti iscritti e frequentanti corsi serali regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque [...]
Art. 17.  I dipendenti hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei rispettivi settori di attività.
Art. 18.  I dirigenti delle organigzzazioni sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti.
Art. 19.  Il dipendente, nel momento in cui assume servizio, presta giuramento, rispettivamente dinanzi al Presidente della Giunta o del Consiglio Regionale o ad un loro delegato, secondo la seguente formula: [...]
Art. 20.  Per ogni dipendente sono predisposti uno stato di servizio e un fascicolo personale nel quale sono raccolti gli atti e le comunicazioni comunque attinenti allo svolgimento del rapporto di impiego.
Art. 21.  Il dipendente ha l'obbligo di risiedere nel Comune ove ha sede l'Ufficio al quale sia destinato.
Art. 22.  Le assegnazioni del personale ai vari posti di lavoro e le eventuali variazioni delle stesse sono disposte, per comprovate ragioni organizzative o inerenti al buon andamento delle funzioni, sentiti [...]
Art. 23.  Il dipendente deve disimpegnare le mansioni affidategli, con diligenza, curando, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'interesse della [...]
Art. 24.  Il dipendente non può esercitare alcun commercio, attività industriale o professione, né assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze o in rappresentanza dello Stato o di altri Enti o di [...]
Art. 25.  Fino a quando non sia diversamente stabilito da altra legge regionale, nella materia disciplinare e in quella della responsabilità del dipendente verso la Regione e verso i terzi, si applicano le [...]
Art. 26.  Il trattamento di quiescenza e di previdenza per il dipendente che cessi per qualsiasi ragione dal servizio è disciplinato con apposita legge regionale.
Art. 27.  Il dipendente ha diritto ad una retribuzione in relazione alla qualità del lavoro che gli è affidato ed in misura comunque sufficiente ad assicurare a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza [...]
Art. 28.  Lo stipendio per il personale inquadrato in via transitoria è composto :
Art. 29.  Al dipendente spettano le quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 30. 
Art. 31.  Il compenso per il lavoro straordinario è calcolato sulla base di un sesto di un trentesimo dello stipendio lordo base in godimento mensile, di cui alla lettera a) dell'art. 28 della presente legge [...]
Art. 32. 
Art. 33.  In caso di trasferimento disposto d'ufficio che comporti mutamento di sede, vengono corrisposte le indennità previste per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 34.  All'assegnazione definitiva delle funzioni al personale o alla sua destinazione si provvederà soltanto dopo l'entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione e funzionamento degli Uffici [...]
Art. 35.  Si applicano al personale regionale le disposizioni di legge in favore delle lavoratrici madri.
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40.  In dipendenza di quanto disposto dall'articolo 27 della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 7.
Art. 41. 
Art. 42.  Il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 18 è predisposto dalla Giunta, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione, ed approvato dal Consiglio.
Art. 43.  Esodo volontario. L'esodo volontario verrà disciplinato di volta in volta con legge regionale previa intesa con le organizzazioni sindacali e sentita la Commissione paritetica per il personale.
Art. 44.  All'onere annuo valutabile in Lire ventitremiliardi derivante dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973 e [...]


§ 1.10.2 - L.R. 16 marzo 1974, n. 11. [*]

Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dalla Regione Campania.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali e modalità di assunzione

 

CAPO I

Ambito di applicazione

 

Art. 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Campania sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'art. 68 dello Statuto.

     Detto personale è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente del Consiglio e della Giunta.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico è unico per tutto il personale.

     Agli atti di amministrazione del personale si provvede con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta, per quanto riguarda il personale della stessa e con decreto del Presidente del Consiglio, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al ruolo del Consiglio.

     E' ammesso il trasferimento da un ruolo all'altro a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto ed all'assenso dell'amministrazione.

     Tale trasferimento è disposto, in conformità al precedente comma quarto ed a seguito di deliberazione della Giunta Regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio e, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza previa richiesta della Giunta Regionale, se si tratta di passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.

     Con le modalità di cui al comma precedente e con il preventivo assenso del dipendente interessato, può essere disposto il comando temporaneo da un ruolo all'altro.

     Nel personale della Regione è compreso:

     a) il personale destinato al Comitato ed alle Sezioni di Controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, ancorché funzionalmente dipendente dal Comitato e dalle Sezioni cui sia adibito ai sensi dell'art. 12, 3° comma, della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4;

     b) il personale che, nel quadro e per effetto dei provvedimenti di delega delle funzioni amministrative della Regione agli Enti locali, sia posto funzionalmente alle dipendenze degli Enti delegati pur restando a tutti gli altri effetti sottopsto al regime del personale regionale in armonia con i criteri stabiliti con la presente legge;

     c) il Personale degli Enti di addestramento professionale trasferiti alla Regione a norma dell'art. 2, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D. M. 1 agosto 1972.

     La materia regolata dalla presente legge è soggetta a revisione triennale, con prima scadenza al 1 gennaio 1975, sentite le organzzazioni sindacali maggiormente rappresentative

 

     Art. 2. Il personale di ruolo è assunto nei modi indicati dal Cap. 4° del presente titolo e nei limiti delle tabelle allegate alla presente legge. (Tabelle E/1 ed E/2).

     Fanno parte del personale della Regione i dipendenti in servizio che abbiano conseguito la nomina di ruolo.

 

 

CAPO II

Ordinamento del personale di ruolo

 

     Art. 3. Il personale della Regione è inquadrato in livelli funzionali di attività cui corrispondono mansioni attribuite agli stessi livelli per preparazione culturale e professionale, per impegno e responsabilità.

     I livelli funzionali, le qualifiche e le mansioni corrispondenti sono indicati nell'allegata tabella A).

     Ogni livello si articola in due parametri retributivi secondo l'allegata tabella B). Il passaggio dal parametro iniziale al secondo parametro è stabilito al compimento del sesto anno di anzianità nel livello.

     La progressione economica in senso orizzontale si attua in base ad aumenti biennali, calcolati sui parametri in godimento, secondo l'allegata tabella C).

     I contingenti numerici di personale assegnati a ciascun livello sono indicati dalle allegate tabelle E/1 ed E/2.

     A ciascun livello si accede per pubblico concorso secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

 

     Art. 4. Nell'ambito delle articolazioni operative degli organi regionali, i rapporti interni sono fondati sul principio della collaborazione e sul metodo del lavoro di gruppo.

 

 

CAPO III

Modalità di assunzione del personale di ruolo

 

     Art. 5. L'assunzione del personale di ruolo fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge, è effettuata mediante pubblico concorso per l'ammissione a ciascun livello.

     I partecipanti al concorso devono risultare in possesso dei seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni stabilite dalle leggi dello Stato;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) idoneità fisica e psichica all'impiego;

     e) diploma di laurea per il livello direttivo; diploma di scuola media superiore per il livello di concetto; diploma di scuola media inferiore o attestato di idoneità professionale per il livello esecutivo; licenza di scuola elementare e qualifica professionale per il livello ausiliario.

     Con regolamento, per l'accesso ai singoli livelli, si possono prevedere ulteriori, specifici requisiti.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza termine per la presentazione delle domande.

 

     Art. 6. Il bando di concorso riporta, secondo quanto stabilito con legge o regolamento:

     a) le materie e le prove scritte, orali, tecniche ed attitudinali, oggetto di esame;

     b) i criteri di composizione delle Commissioni giudicatrici;

     c) i criteri per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

     d) i termini e le norme per lo svolgimento dei concorsi.

     La formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori di concorso sono definite entro la fine di ciascun anno finanziario.

     Si applicano tutte le norme di legge generali o speciali relative a riserve di posti o criteri preferenziali stabiliti per l'ammissione alle qualifiche iniziali dell'Amministrazione civile dello Stato e degli Enti pubblici in generale.

     Con apposito regolamento, da emanarsi dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, saranno fissate le norme relative ai bandi ed allo svolgimento dei concorsi.

 

     Art. 7. Entro un anno dall'approvazione della graduatoria relativa a ciascun concorso, purché non sia stato nel frattempo indetto un nuovo concorso per il medesimo livello, possono essere nominati, con deliberazione della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza a seconda dei casi, candidati risultati idonei, in sostituzione dei vincitori rinunziatari o decaduti.

     Nella nomina si osserva l'ordine della graduatoria.

 

 

CAPO IV

Nomina del personale di ruolo

 

     Art. 8. L'accettazione della nomina deve risultare dalla dichiarazione scritta che l'interessato trasmetterà alla Giunta o al Consiglio, per i rispettivi ruoli, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

     Nei casi di mancata dichiarazione espressa o di dichiarazione trasmessa dopo il quindicesimo giorno dalla ricezione della relativa comunicazione della nomina, il nominato si considera rinunciatario.

     Decade dalla nomina chi, pur avendo accettato, non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto di nomina.

 

     Art. 9. La nomina è sottoposta alla condizione della prova.

     La durata del periodo di prova è di sei mesi dalla data di inizio del servizio effettivo per tutti i livelli.

     Compatibilmente con le esigenze di lavoro, il periodo di prova deve essere svolto almeno presso due diversi settori di attività.

     Entro un mese dal termine del periodo di prova, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente del Consiglio Regionale, con proprio decreto adottato previa deliberazione della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione paritetica per il personale, confermano la nomina o dispongono la proroga per un secondo periodo di prova di eguale durata del primo.

     Se anche il nuovo periodo di prova dia esito sfavorevole, è disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con le modalità di cui al comma precedente.

     La nomina si intende tacitamente confermata quando sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che sia stato adottato alcun provvedimento. In tal caso il dipendente resta assegnato al settore di attività cui sia adibito al momento della conferma tacita.

     Sono esonerati dalla prova i dipendenti provenienti da altri livelli dell'ordinamento del personale della Regione.

 

 

TITOLO II

Diritti e doveri del personale

 

CAPO I

Diritti

 

     Art. 10. Il dipendente, superato il periodo di prova, ha il diritto di esercitare le funzioni inerenti alla propria qualifica.

     Il dipendente ha il diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una delle cause previste come motivi di cessazione del rapporto.

 

     Art. 11. L'orario per tutti i dipendenti della Regione è fissato in trentasei ore settimanali.

     L'articolazione di tale orario viene definita, sentite le rappresentanze sindacali del personale, con deliberazione della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio rispettivamente per il personale della Giunta e per il personale del Consiglio.

     Il dipendente che, per eccezionali esigenze di servizio, è chiamato a prestare la sua opera in un giorno festivo o di riposo settimanale, ha diritto ad una maggiorazione per lavoro festivo pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera, nonché al recupero, nella settimana immediatamente successiva, del giorno o dei giorni non goduti.

 

     Art. 12. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese.

     Il dipendente ha, altresì diritto a congedi straordinari nei casi e nei limiti sottoindicati:

     a) per contrarre matrimonio, nella misura di giorni quindici;

     b) per partecipare a concorsi, nella misura strettamente necessaria.

     Possono inoltre essere concessi congedi straordinari per la partecipazione a convegni o congressi tecnici nonché a corsi di aggiornamento e di specializzazione, per un periodo complessivamente non superiore a giorni quindici in un triennio.

     Almeno i due terzi del congedo ordinario sono utilizzati continuativamente o comunque ripartiti in non più di due periodi.

     Il godimento del congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al cumulo di congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

 

     Art. 13. Il dipendente è collocato in aspettativa di ufficio quando sia chiamato alle armi o in caso d'infermità la cui durata, per il periodo massimo di congedo, è prevista al successivo art. 15.

     Il dipendente può essere collocato, altresì, in aspettativa, a domanda, per motivate ragioni di famiglia senza assegni.

     Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del precedente comma non è computato ai fini della progressione economica del livello e del calcolo dell'anzianità per concorsi di cui all'art. 6.

 

     Art. 14. Il dipendente chiamato alle armi per adempiere gli obblighi del servizio di leva è collocato in aspettativa senza assegni.

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

 

     Art. 15. Il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità sono disciplinati dai corrispondenti articoli del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 16. I dipendenti iscritti e frequentanti corsi serali regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

     I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

     L'interessato è tenuto ad esibire le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

     La Regione promuove l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale dei propri dipendenti in collaborazione con Istituti ed organizzazioni specializzati e attraverso proprie iniziative.

     I dipendenti possono essere, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni, per ragioni di studio, per un periodo massimo di un anno in un quinquennio quando, per la propria preparazione professionale, intendano frequentare corsi di studio o quando siano assegnatari di borse di studio.

     L'aspettativa per ragioni di studio, sulla base di idonea certificazione, è equiparata al servizio prestato.

 

     Art. 17. I dipendenti hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei rispettivi settori di attività.

     I dipendenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nelle sedi dei rispettivi settori di attività:

     a) fuori dell'orario di lavoro;

     b) durante l'orario di lavoro per non più di dieci ore all'anno regolarmente retribuite.

     Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali interne con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato alla Giunta ed al Consiglio per il rispettivo ruolo.

     Alle riunioni possono partecipare dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.

     Sono comunque fatti salvi accordi sindacali integrativi o migliorativi.

 

     Art. 18. I dirigenti delle organigzzazioni sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti.

     Detti permessi, in misura di otto ore mensili, possono essere utilizzati a) da un dirigente per ogni trecento o frazione di trecento dipendenti aderenti a ciascuna rappresentanza sindacale, se il numero complessivo del personale non supera le tremila unità;

     b) da un dirigente per ogni cinquecento o frazione di cinquecento dipendenti aderenti a ciascuna rappresentanza sindacale, se il numero complessivo del personale non supera le cinquemila unità.

     I dirigenti di cui al comma precedente hanno diritto, altresì, a permessi sindacali non retribuiti nei casi e nella misura di cui al regolamento di esecuzione, di cui al successivo articolo 42.

     Le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative hanno l'obbligo di comunicare alla Regione i nominativi dei dirigenti sindacali eletti.

     Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

 

CAPO II

Doveri

 

     Art. 19. Il dipendente, nel momento in cui assume servizio, presta giuramento, rispettivamente dinanzi al Presidente della Giunta o del Consiglio Regionale o ad un loro delegato, secondo la seguente formula: "Prometto (o giuro) di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

     Il verbale del giuramento è conservato nel fascicolo personale del dipendente. Copia del verbale è consegnata al dipendente.

     Il giuramento non è ripetuto in caso di passaggio per concorso di un dipendente da un livello all'altro.

     Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dall'impiego.

 

     Art. 20. Per ogni dipendente sono predisposti uno stato di servizio e un fascicolo personale nel quale sono raccolti gli atti e le comunicazioni comunque attinenti allo svolgimento del rapporto di impiego.

     Il dipendente è tenuto a comunicare le variazioni del proprio nucleo familiare ed ogni altra notizia rilevante per il suo stato di servizio.

 

     Art. 21. Il dipendente ha l'obbligo di risiedere nel Comune ove ha sede l'Ufficio al quale sia destinato.

     Il Presidente della Giunta o il Presidente del Consiglio Regionale, o un loro delegato, rispettivamente per il personale della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze, sentita la Commissione paritetica per il personale, possono autorizzare il dipendente a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento delle funzioni.

 

     Art. 22. Le assegnazioni del personale ai vari posti di lavoro e le eventuali variazioni delle stesse sono disposte, per comprovate ragioni organizzative o inerenti al buon andamento delle funzioni, sentiti gli interessati, ai sensi del 4° comma dell'art. 1, nonché la Commissione paritetica per il personale.

     Compatibilmente con gli interessi dell'Amministrazione possono essere disposti trasferimenti a domanda del dipendente.

     Nel disporre i trasferimenti si tiene conto, per quanto possibile, delle condizioni di salute e di famiglia nonché dell'anzianità di servizio complessiva dell'interessato.

     Il dipendente assegnato o trasferito ha l'obbligo di presentarsi, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo, al nuovo posto cui sia stato destinato.

 

     Art. 23. Il dipendente deve disimpegnare le mansioni affidategli, con diligenza, curando, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'interesse della Regione e il pubblico bene.

 

     Art. 24. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, attività industriale o professione, né assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze o in rappresentanza dello Stato o di altri Enti o di privati. Non può accettare cariche di amministratore o di revisore dei conti in società aventi scopo di lucro.

     Il dipendente deve comunicare al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio Regionale, rispettivamente per il personale della Giunta e per il personale del Consiglio, le occupazioni non lucrative estranee all'impiego presso la Regione.

     Il dipendente che contravvenga ai divieti di cui al presente articolo è diffidato dal Presidente della Giunta o dal Presidente del Consiglio Regionale a far cessare la causa di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida è dichiarata la decadenza dall'impiego con deliberazione della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente per il personale della Giunta e per il personale del Consiglio, sentita la commissione paritetica per il personale.

 

 

TITOLO III

    Disciplina, responsabilità, disponibilità, cessazione del rapporto,

riammissione in servizio

 

     Art. 25. Fino a quando non sia diversamente stabilito da altra legge regionale, nella materia disciplinare e in quella della responsabilità del dipendente verso la Regione e verso i terzi, si applicano le norme previste per i dipendenti dell'Amministrazione civile dello Stato.

     Nei procedimenti disciplinari la Commissione paritetica per il personale, di cui al successivo art. 41, assume le funzioni di Commissione di disciplina.

     Le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato si applicano, inoltre, in materia di collocamento in disponibilità, cessazione del rapporto di impiego e di riammissione in servizio.

 

 

TITOLO IV

Trattamento di quiescenza e previdenza

 

     Art. 26. Il trattamento di quiescenza e di previdenza per il dipendente che cessi per qualsiasi ragione dal servizio è disciplinato con apposita legge regionale.

 

 

TITOLO V

Trattamento economico

 

CAPO I

Criteri generali

 

     Art. 27. Il dipendente ha diritto ad una retribuzione in relazione alla qualità del lavoro che gli è affidato ed in misura comunque sufficiente ad assicurare a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

     Il trattamento economico praticato dalla Regione ai propri dipendenti è regolato dal principio della onnicomprensività ed è costituito dallo stipendio, dalla tredicesima mensilità, dalle quote di aggiunta di famiglia, dal compenso per lavoro straordinario, dalla eventuale indennità di missione e dall'eventuale assegno ad personam di cui al successivo articolo 36.

 

     Art. 28. Lo stipendio per il personale inquadrato in via transitoria è composto :

     a) dal trattamento annuo lordo determinato per ciascun livello funzionale sulla base di parametri e della progressione economica di cui alle allegate tabelle B e C;

     b) dall'indennità integrativa speciale.

     L'indennità integrativa speciale è corrisposta in conformità di quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato.

     La tredicesima mensilità è corrisposta alla data del sedici dicembre di ciascun anno ed è pari ad un dodicesimo dell'importo lordo del trattamento annuo di cui alla lettera a) del primo comma.

 

     Art. 29. Al dipendente spettano le quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura e con le stesse modalità previste per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

CAPO II

Compenso per lavoro straordinario

 

     Art. 30. [1] Per eccezionali esigenze di servizio possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario che, in ogni caso, non possono essere forfettizzate.

     Le prestazioni di lavoro straordinario sono preventivamente autorizzate e non possono eccedere, per ciascun dipendente il limite di 45 ore mensili e di 360 ore complessive annue [2].

     In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione e funzionamento degli uffici regionali e sulla delega delle funzioni amministrative agli Enti locali, il personale addetto agli uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali, del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, nel numero stabilito con apposito atto della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, i Segretari del Consiglio, della Giunta regionale e delle Commissioni consiliari permanenti, possono essere preventivamente autorizzati ad effettuare lavoro straordinario entro il limite massimo di sessanta ore mensili.

 

     Art. 31. Il compenso per il lavoro straordinario è calcolato sulla base di un sesto di un trentesimo dello stipendio lordo base in godimento mensile, di cui alla lettera a) dell'art. 28 della presente legge regionale.

     Sull'importo sopraindicato sono applicate le maggiorazioni:

     - del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno (prestato fino alle ore venti);

     - del venticinque per cento per il lavoro straordinario diurno prestato nei giorni festivi e per quello prestato nelle ore notturne (dalle ore venti alle ore cinque del giorno successivo) dei giorni feriali;

     - del trentacinque per cento per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni festivi.

 

 

CAPO III

Indennità di missione

 

     Art. 32. [3] Al personale della Regione, comandato in missione per ragioni d'ufficio fuori dell'ordinaria sede di servizio, compete l'indennità di cui alla tabella D allegata alla presente legge regionale, per ogni giornata di trasferta o per frazione di giornata eccedente le sei ore.

     La misura dell'indennità è aumentata del cinquanta per cento per missioni all'estero.

     Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dalla ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località siano collegate alla sede stessa da almeno quattro coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servisi di un proprio mezzo di trasporto.

     Per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore e superiori a cinque ore, spetta l'indennità in misura di un ventiquattresimo per ogni ora. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai trenta minuti.

     Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri, le indennità di trasferta di cui ai precedenti commi del presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto alla lettera d) del successivo comma.

     L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

     a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

     b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

     c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ecc.);

     d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio;

     e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zora periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

     Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato, ad eccezione della indennità chilometrica in caso di uso, preventivamente autorizzato, di automezzo proprio, che è stabilita in lire quarantacinque a chilometro.

     La missione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze.

     Il Presidente della Giunta può delegare gli Assessori regionali e funzionari del livello direttivo ed il Presidente del Consiglio regionale il Questore al personale ad autorizzare le missioni del personale dipendente, e, purché le missioni stesse siano compiute nell'ambito del territorio regionale, anche l'uso del proprio mezzo di trasporto.

     In materia di trattamento economico di missione del personale regionale trovano applicazione, in quanto compatibili con le presenti norme, le disposizioni di legge sul trattamento economico di missione del personale statale.

 

 

CAPO IV

Indennità di trasferimento

 

     Art. 33. In caso di trasferimento disposto d'ufficio che comporti mutamento di sede, vengono corrisposte le indennità previste per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 34. All'assegnazione definitiva delle funzioni al personale o alla sua destinazione si provvederà soltanto dopo l'entrata in vigore della legge regionale sull'organizzazione e funzionamento degli Uffici regionali e sulla delega delle funzioni amministrative agli Enti locali.

     Ai fini delle predette destinazioni, il servizio prestato dal personale regionale presso gli Enti destinatari delle deleghe è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 35. Si applicano al personale regionale le disposizioni di legge in favore delle lavoratrici madri.

     Il personale ex combattente, gli invalidi ed assimilati od equiparati fruiscono dei benefici previsti dalle leggi statali 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824.

     Gli oneri conseguenti al riconoscimento di detti benefici sono a carico della Regione in relazione al periodo di servizio prestato presso gli Uffici regionali.

 

     Art. 36. [4] Il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281, è inquadrato, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal 1 aprile 1972 ancorché abbia assunto servizio presso gli Uffici regionali in data successiva.

     L'inquadramento è disposto nel livello corrspondente alla carriera di provenienza. Il servizio comunque precedentemente prestato presso qualsiasi Ente pubblico, anche diverso da quello di diretta provenienza, è valutato:

     a) per intero se prestato nella stessa carriera;

     b) per tre quarti se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

     c) al cinquanta per cento se prestato in altre carriere inferiori;

     d) per intero se prestato nelle soppresse carriere speciali e trasformate in carriere direttive con legge.

     Il personale dello stato di cui al presente articolo ed a quello successivo appartenente a ruoli atipici o che comunque fruiva di parametri differenziati rispetto alle tradizionali carriere dello Stato, viene inquadrato nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al momento del trasferimento o del comando presso la Regione ed il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza viene valutato per intero.

     I dipendenti i quali, all'atto del trasferimento, godevano di un trattamento economico più vantaggioso, hanno diritto a percepire la differenza fra il trattamento di origine ed il trattamento regionale come assegno "ad personam" non riassorbibile ma pensionabile.

     Il personale dei disciolti Enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla Regione Campania ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D. M. 1 agosto 1972, è inquadrato, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, a tutti gli effetti, nel personale di ruolo della Regione con decorrenza dal 1° luglio 1972.

     Per il personale didattico che abbia prestato la propria attività a tempo determinato nei centri di formazione professionale il servizio prestato è valutato :

     1) per un intero anno solare nel caso sia stato prestato per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nell'anno addestrativo e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali;

     2) in misura proporzionale, rapportata a dodicesimi, se invece l'incarico, di durata complessivamente superiore a sei mesi, è stato conferito con l'attribuzione di ore settimanali di insegnamento inferiori a 12 e con un minimo di 6 ore.

     I posti necessari per inquadrare il personale di cui ai precedenti commi che sia stato collocato a riposo o sia comunque cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della presente legge, non sono da computarsi tra i disponibili ai sensi dell'art. 38 dovendosi negli stessi inquadrare, nei termini e con le modalità di cui all'art. 37, il personale che in effetti già li occupa per comando.

 

     Art. 37. [5] Sono inquadrati a domanda nel personale della Regione i dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici, di ruolo e non di ruolo, che all'atto della entrata in vigore della presente legge regionale, prestano comunque servizio in posizione di comando o di distacco o di temporanea assegnazione presso la Regione, anche se i formali provvedimenti non siano resi esecutivi entro la predetta data.

     La domanda deve essere presentata dal dipendente entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge regionale.

     E' altresì inquadrato nei ruoli della Regione il personale di ruolo che assume servizio a seguito di comando o distacco richiesto prima della data di entrata in vigore della presente legge ed a seguito di comando richiesto in applicazione del penultimo comma dell'art. 38.

     L'inquadramento è disposto - anche in soprannumero rispetto al contingente di ogni singolo livello funzionale purché nei limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli regionali di cui all'art. 1 - con decorrenza dalla data di effettiva immissione nei ruoli regionali.

     Per il servizio prestato presso la Regione, tra la data di comando o di distacco e quella effettiva dell'inquadramento, viene corrisposto un assegno una tantum pari alla differenza tra il trattamento economico conseguente all'inquadramento e quello già in godimento, comprensivo delle somme eventualmente percepite dalla Regione a titolo diverso da compensi in deroga o per incentivazione per prestazioni eccezionali o per indennità di missione.

     Parimenti, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico regionale al personale di cui al precedente articolo 36, non si terrà conto dei compensi a qualsiasi titolo percepiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano stati rapportati ad ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate ed effettivamente rese.

     Si applicano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 36.

 

     Art. 38. [6] Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione in forza del disposto di cui alla VIII disposizione transitoria della Costituzione, non compreso tra quello di cui ai precedenti articoli 36 e 37 o distaccato da Enti diversi, viene inquadrato a domanda, nei ruoli del personale della Regione.

     L'inquadramento avviene, previa apposita prova di idoneità effettuata secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel livello ausiliario, per coloro che svolgano mansioni ausiliarie, e, nel livello esecutivo per tutti gli altri ancorché utilizzati per svolgere mansioni superiori.

     L'inquadramento di cui ai precedenti commi è condizionato dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) del secondo comma dell'articolo 5.

     Il detto personale viene inquadrato agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dalla data di effettiva immissione in servizio.

     Per il personale assegnato ai Grvppi Consiliari non si applicano le limitazioni di cui ai comma precedenti.

     Per completare le occorrenze di primo impianto, entro il termine ultimo ed improrogabile del 30 settembre 1974, i posti che, da un raffronto tra la consistenza della pianta organica e quella del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi degli articoli 36 e 37 e del primo comma del presente articolo dovessero risultare disponibili, potranno essere coperti, in via transitoria, in misura del 40 per cento, da personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici da richiedersi per comando.

     Nel termine predetto si potrà provvedere altresì al comando di personale in sostituzione di quello di cui al terzo comma del precedente articolo 37

 

     Art. 39. [7] I dipendenti di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza vengono immessi nei ruoli regionali con attribuzione del livello funzionale superiore purché abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo, comunque prestato e superino una prova di accertamento qualitativo le cui modalità saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta Regionale, rispettivamente per il personale del Consiglio e della Giunta.

     Per il personale di cui agli artt. 36 e 37 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per non meno di cinque anni, mansioni della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza e risultanti da atti formali l'immissione in ruolo nel livello funzionale corrispondente alle mansioni svolte avviene anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previo l'accertamento qualitativo di cui al precedente comma.

     In applicazione al comma precedente il personale che, per non meno di cinque anni, abbia diretto i disciolti centri INAPLI - ENALC - INIASA è inquadrato nel livello direttivo prescindendo dal possesso del diploma di laurea purché in possesso del diploma di scuola media superiore e previa prova di accertamento qualitativo secondo le modalità previste dal primo comma del presente articolo.

     Le mansioni di sorvegliante idraulico, di guardia sanitaria e di sorvegliante di lavori forestali sono inserite nel livello esecutivo.

     Le mansioni di autista, sempre che il dipendente sia munito del prescritto titolo di studio, sono parimenti inserite nel livello funzionale esecutivo, modificando conseguentemente la tabella A allegata alla presente legge [8].

     L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è disposto a domanda degli interessati da prodursi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento di cui ai commi precedenti è disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti numerici stabiliti per ciascun livello dalle tabelle E/1 ed E/2 allegate alla presente legge.

     Per il riconoscimento del servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 2° comma del precedente art. 36.

     In sede di prima applicazione e comunque entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la metà della rimanente parte dei posti disponibili è riservata al personale già in servizio e coperta mediante concorso interno per titoli ed esami.

 

     Art. 40. In dipendenza di quanto disposto dall'articolo 27 della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 7.

 

     Art. 41. [9] Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, nomina con proprio decreto la Commissione paritetica per il personale con compiti consultivi per i provvedimenti di inquadramento e di disciplina.

     La Commissione paritetica è composta:

     1) dal Presidente della Giunta o dall'Assessore agli AA.GG. e Personale dallo stesso delegato che la presiede;

     2) da un Consigliere per ciascuna delle forze politiche presenti in Consiglio e designati dalle medesime;

     3) da un numero di membri pari a quelli di cui al punti sub 1) e 2) designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e scelti tra il personale dei ruoli regionali.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal Coordinatore del Servizio AA. GG. e Personale e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da un funzionario del livello direttivo in organico al Servizio AA.GG. e Personale.

     Gli Assessori regionali non possono far parte della rappresentanza di cui al punto 2), sempre che non siano unici esponenti della forza politica che rappresentano.

     La Commissione comunica il parere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, gli organi richiedenti sono autorizzati a provvedere.

 

     Art. 42. Il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 18 è predisposto dalla Giunta, sentite le rappresentanze sindacali del personale della Regione, ed approvato dal Consiglio.

 

     Art. 43. Esodo volontario. L'esodo volontario verrà disciplinato di volta in volta con legge regionale previa intesa con le organizzazioni sindacali e sentita la Commissione paritetica per il personale.

 

 

TITOLO VII

Onere finanziario

 

     Art. 44. All'onere annuo valutabile in Lire ventitremiliardi derivante dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nelle spese correnti dei bilanci regionali 1972 e 1973 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali degli anni successivi in relazione a stipendi, retribuzioni, lavoro straordinario, altri assegni fissi al personale ed agli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[1] Così modificato dall'art. 1, L.R. n. 52 del 9-9-1974.

[2] Comma sostituito dall'art. 4, L.R. n. 42 del 5-6-1975.

[3] Art. così sostituito dall'art. 2, L.R. n. 52 del 9-9-1974.

[4] Art. così sostituito dall'art. 3, L.R. n. 52 del 9-9-1974. Vedi L.R. n. 39 del 12-5-1980 per l'interpretazione del III comma.

[5] Art. così sostituito dall'art. 4, L.R. n. 52 del 9-9-1974. Cfr. L.R. n. 22 del 2-7-1974.

[6] Art. così sostituito dall'art. 5, L.R. n. 52 del 9-9-1974.

[7] Per la interpretazione autentica v. L.R. n. 31 del 5-5-1980.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6, L.R. n. 52 del 9-9-1974.

[9] Il testo della norma già modificato dall'art. unico, L.R. n. 57 del 5- 12-1978 risulta così definito dall'art. unico, L.R. n. 13 del 3-3-1980.