§ 1.9.41 - L.R. 31 gennaio 2014, n. 6.
Legge di revisione statutaria concernente le modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:31/01/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1 . (Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
Art. 2 . Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
Art. 3 . Modifica dell’articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
Art. 4 . (Decorrenza)


§ 1.9.41 - L.R. 31 gennaio 2014, n. 6.

Legge di revisione statutaria concernente le modifiche agli articoli 27, 50 e 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

(B.U. 31 gennaio 2014, n. 8)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 6/2009 la parola “sessanta” è sostituita della seguente: “cinquanta”

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Al comma 2 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6/2009 la parola “dodici” è sostituita dalla seguente:“dieci”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 63 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Il comma 1 dell’articolo 63 della legge regionale n. 6/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l’intera legislatura.”

 

     Art. 4. (Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla X Legislatura.