Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.9 normativa istituzionale |
Data: | 08/08/2016 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 49 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) |
Art. 2. Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.9.45 - L.R. 8 agosto 2016, n. 28.
Legge regionale di revisione statutaria concernente: “Modifiche degli articoli 49 e 54 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”.
(B.U. 8 agosto 2016, n. 54)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO;
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM E’ STATA PRESENTATA;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA:
Art. 1. Modifica all’articolo 49 della
1. L’articolo 49 della
“Art.49 (Questione di fiducia)
1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all’istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta, altresì, su materie di particolare rilevanza definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria regionale.
2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli di tutti gli atti sottoposti all’esame del Consiglio ad eccezione delle proposte di istituzione di commissioni speciali o d’inchiesta, di modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami, degli atti di nomine, o connessi a fatti personali o sanzioni disciplinari.
3. La questione di fiducia, approvata con voto palese per appello nominale, comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se la questione di fiducia è posta sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il disegno o il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.
4. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un consigliere per ciascun Gruppo per un tempo massimo di quindici minuti ciascuno, nonché, per cinque minuti, i consiglieri che esprimono una posizione in dissenso rispetto al gruppo consiliare di appartenenza.
5. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l’obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 54 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 54 della
“4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all’atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l’attuazione dell’indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria, che sia esaminata in via d’urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l’esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l’esame e l’approvazione del testo”.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione.