§ 6.3.148 - L.R. 26 giugno 2003, n. 9.
Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:26/06/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Bilancio di competenza – Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 2.  Bilancio di cassa – Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 3.  Residui attivi e passivi presenti.
Art. 4.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 5.  Classificazione della entrata e della spesa.
Art. 6.  Bilancio pluriennale.
Art. 7.  Residui perenti.
Art. 8.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 9.  Variazioni al bilancio.
Art. 10.  Allegati del bilancio.
Art. 11.  Pubblicazione.


§ 6.3.148 - L.R. 26 giugno 2003, n. 9. [1]

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.

(B.U. 3 luglio 2003, n. 12 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Bilancio di competenza – Stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. È approvato in € 7.849.456.810,40 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2003, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna).

     2. È approvato in € 2.918.355.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali).

     3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2003.

     4. È approvato in € 7.849.456.810,40 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2003, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna).

     5. È approvato in € 2.918.355.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali).

     6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 2. Bilancio di cassa – Stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. È approvato in € 10.527.526.662,75 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2003, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna).

     2. È approvato in € 3.167.916.277,60 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali).

     3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2003.

     4. È approvato in € 8.402.716.294,07 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2003, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna).

     5. È approvato in €4.970.948.075,15 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali).

     6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 3. Residui attivi e passivi presenti.

     1. È approvato in € 5.412.120.153,01 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2003, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna).

     2. È approvato in € 249.561.277,60 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2003, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna – riga contabilità speciali).

     3. È approvato in € 1.015.041.989,28 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2003, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna).

     4. È approvato in € 2.052.593.075,15 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2003, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna – riga contabilità speciali).

 

     Art. 4. Quadro generale riassuntivo.

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 5. Classificazione della entrata e della spesa.

     1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

     2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

          Art. 6. Bilancio pluriennale.

     1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2003/2005 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4.

 

     Art. 7. Residui perenti.

     1. È autorizzata la iscrizione, nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2002 a norma dell’art. 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2003.

     2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessivi € 374.679.950,25 – di cui € 125.896.514,90 di parte corrente ed € 248.783.435,35 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).

 

     Art. 8. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 9. Variazioni al bilancio.

     1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2003, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2003 in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 10. Allegati del bilancio.

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     - Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (art. 13 comma 2 – della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

     - Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (art. 14, comma 1, lett. a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

 

     Art. 11. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

 

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.