§ 3.2.44 - L.R. 8 gennaio 2002, n. 4.
Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro “Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:08/01/2002
Numero:4

§ 3.2.44 - L.R. 8 gennaio 2002, n. 4.

Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro “Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda Ospedaliera “Ciaccio Pugliese” di Catanzaro”.

(B.U. n. 106 del 14 gennaio 2002 - S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consolidare l’attività scientifica di ricerca applicata avviata fino dal 1992 presso il Presidio ospedaliero di Girifalco nell’ambito dei progetti di ricerca inerenti l’oncologia e la farmaco-tossicologia e presso il centro microcitemia dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro nell’ambito dei progetti di ricerca afferenti la thalassemia provvedendo all’acquisizione permanente di specifiche professionalità in materia, l’Azienda ospedaliera “Ciaccio Pugliese” di Catanzaro è autorizzata ad aumentare di n. 5 posti di biologo e n. 2 posti di medico la dotazione organica esistente presso il proprio Centro di microcitemia.

 

Art. 2.

     1. L’Azienda ospedaliera “Ciaccio Pugliese” è autorizzata a bandire un concorso, riservato, per la copertura dei posti istituiti in organico, di cui al precedente articolo 1.

     2. E’ ammesso a partecipare al concorso il personale che già ha operato con l’assegnazione di borse di studio nell’ambito dei progetti di ricerca nei Centri di cui al precedente articolo 1 e che abbia ottenuto almeno due proroghe al contratto nell’ambito di attività di ricerca.

 

Art. 3.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente si fa fronte con la disponibilità finanziaria del fondo sanitario nazionale.