§ 2.2.13 - L.R. 22 aprile 1985, n. 21.
Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:22/04/1985
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata.
Art. 2.  Ruolo e livelli funzionali.
Art. 3.  Trattamento del Direttore Generale.
Art. 4.  Requisiti per l'accesso all'impiego.
Art. 5.  Concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali.
Art. 6.  Svolgimento di concorsi.
Art. 7.  Commissione esaminatrice.
Art. 8.  Nomina in ruolo.
Art. 9.  Periodo di prova.
Art. 10.  Giuramento.
Art. 11.  Livelli di accordo.
Art. 12.  Part-time.
Art. 13.  Informazione.
Art. 14.  Formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 15.  Mobilità.
Art. 16.  Trattamento economico.
Art. 17.  Orario di lavoro.
Art. 18.  Calcolo dello stipendio orario giornaliero.
Art. 19.  Salario di anzianità.
Art. 20.  Salario accessorio.
Art. 21.  Compenso per lavoro straordinario.
Art. 22.  Trattamento di missione e trasferimento.
Art. 23.  Congedo ordinario.
Art. 24.  Congedi straordinari.
Art. 25.  Assenza per malattia.
Art. 26.  Equo indennizzo.
Art. 27.  Provvedimenti disciplinari.
Art. 28.  Cessazione del rapporto di impiego.
Art. 29.  Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 30.  Diritti politici e sindacali.
Art. 31.  Equiparazione tra le qualifiche del cessato ordinamento ed i livelli funzionali - Inquadramento nel ruolo unico del personale dell'E.S.A.C.
Art. 32.  Attribuzione della 2ª qualifica dirigenziale.
Art. 33.  Riequilibrio anzianità.
Art. 34.  Opzione sul trattamento pensionistico.
Art. 35.  Fondo di previdenza.
Art. 36.  Norma di rinvio.
Art. 37.  Onere finanziario.
Art. 38.  Entrata in vigore della legge.


§ 2.2.13 - L.R. 22 aprile 1985, n. 21. [1]

Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC).

(B.U. n. 33 del 29 aprile 1985).

 

Art. 1. Campo di applicazione e durata.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'ESAC sono disciplinati dalle presenti norme, con cui si recepisce l'accordo del 29-4-1983 concernente il personale delle Regioni a Statuto Ordinario, nonché quello dipendente dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti.

     Il trattamento economico, individuato secondo i livelli retributivi annui lordi previsti dall'art. 10 del contratto del 29-4-1983, decorre dal I gennaio 1983, scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985, mentre quello giuridico decorre dal 1° gennaio 1982.

     I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate nel richiamato accordo nazionale del 29-4-1983, (Art. 21).

 

     Art. 2. Ruolo e livelli funzionali.

     Il personale dell'ESAC e inquadrato in un ruolo unico suddiviso nei seguenti livelli e qualifiche funzionali:

     I addetti alle pulizie

     Il ausiliario

     III operatore

     IV esecutore

     V collaboratore professionale

     VI istruttore

     VII istruttore direttivo

     VIII funzionario

     IX prima qualifica dirigenziale

     X seconda qualifica dirigenziale

     La funzione di coordinamento è conferita dal Consiglio di Amministrazione al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica, secondo i criteri e le modalità previste dall'accordo nazionale del 29-4-1983.

 

     Art. 3. Trattamento del Direttore Generale.

     Al Direttore Generale dell'Ente spetta il trattamento previsto per il secondo livello dirigenziale con attribuzione della funzione di coordinamento di cui all'allegato A della presente legge con una maggiorazione del 25 per cento degli assegni di carattere stipendiale aventi natura pensionabile [2].

     Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal Direttore Generale in carica.

 

     Art. 4. Requisiti per l'accesso all'impiego.

     Per l'accesso agli impieghi si richiedono i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatte salve le deroghe ai limiti di età previste per i dipendenti pubblici e le eccezioni per particolari categorie di cittadini stabilite da leggi speciali;

     c) buona condotta;

     d) godimento dei diritti politici;

     e) titolo di studio;

     f) idoneità fisica all'impiego.

     Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è il seguente:

     a) diploma di laurea per le qualifiche individuate dai livelli funzionali VII-VIII-IX e X;

     b) diploma d scuola media superiore per le qualifiche individuate dai livelli funzionali V e VI;

     c) diploma di scuola media inferiore per le qualifiche individuate dai livelli funzionali III e IV;

     d) diploma o attestato di licenza elementare per le qualifiche individuate dai livelli funzionali I e II.

 

     Art. 5. Concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali.

     Il concorso è indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno per tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si sono resi vacanti nell'anno precedente.

     Il relativo bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia, in tale qualifica, una anzianità di servizio di almeno 5 anni e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

     A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

     Si applicano le norme dello Stato sulle ammissioni obbligatorie, sulle riserve dei posti e sulle preferenze.

     Per l'accesso a regime alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali: il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati all'VIII livello funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica; alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti, per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali.

     I concorsi per le singole qualifiche non potranno essere banditi fino a quando il personale in servizio risulti in soprannumero rispetto ai livelli posti in organico.

     Nel bando di concorso saranno altresì disciplinate le modalità di formazione e di utilizzazione della graduatoria in conformità alle vigenti disposizioni previste per i dipendenti della Regione Calabria.

 

     Art. 6. Svolgimento di concorsi.

     Il concorso consiste in una valutazione comparativa della preparazione e delle attitudini professionali degli ammessi effettuata dalla commissione di esami di cui al successivo art. 7.

     La valutazione è operata sulla base di prove scritte, esercitazioni pratiche prove orali e colloqui secondo le modalità fissate dal relativo bando.

     I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito del bando per la presentazione delle domande di ammissione.

     L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento del Presidente.

 

     Art. 7. Commissione esaminatrice.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate dal Consiglio di Amministrazione e sono così composte:

     dal Presidente dell'Ente e da un Consigliere di Amministrazione da lui designato con funzioni di Presidente;

     - dal Direttore Generale;

     - da due Consiglieri di Amministrazione;

     - da tre membri esterni esperti nelle materie che formano oggetto della prova di esame, dei quali uno designato dall'Assessore all'agricoltura;

     - da un rappresentante sindacale con qualifica funzionale non inferiore a quella cui si riferisce il concorso. Per i concorsi di ammissione alle qualifiche funzionali comprese nei livelli V e superiori, uno dei tre esperti deve essere docente universitario.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello.

 

     Art. 8. Nomina in ruolo.

     Il provvedimento di nomina in prova e quello di nomina in ruolo sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati all'interessato.

     Il candidato nominato in prova, se non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

     La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre agli effetti economici, dal giorno di inizio delle prestazioni.

     La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo articolo.

     Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio in ruolo a tutti gli effetti.

     Al personale in servizio di prova si applicano, salvo quanto diversamente disposto, le norme per il personale in ruolo.

 

     Art. 9. Periodo di prova.

     Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

     Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione eventualmente previsti dall'Amministrazione.

     Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto alla unità organica cui il dipendente stesso è assegnato.

     Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

     In caso di giudizio sfavorevole il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione del personale, ha la facoltà di prorogare il periodo di prova per altri sei mesi decorsi i quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio stesso, sentita la Commissione del personale procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento motivato. In caso di risoluzione del rapporto spetta all'interessato l'indennità di anzianità.

     I periodi di assenza a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.

     E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga da qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo purché nella qualifica di provenienza abbia superato il periodo di prova.

 

     Art. 10. Giuramento.

     L'impiegato deve, a pena di decadenza, prestare il giuramento prima di assumere servizio di ruolo nei modi secondo la formula stabilità per gli impiegati dello Stato.

 

     Art. 11. Livelli di accordo.

     Si individuano i seguenti livelli di accordo:

     a) regionale: oltre a recepire gli effetti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale e quanto altro regolato in sede di trattativa nazionale tra le organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario, regola l'attuazione di una serie di istituti previsti dallo stesso accordo nazionale di lavoro.

     Per tale livello di accordo la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dal Presidente dell'E.S.A.C. o da un suo delegato.

     b) aziendale: l'accordo aziendale riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza delle prestazioni ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dal C C N L le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica la condizione per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati nel C.C.N.L. definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

     Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

     Per tale livello di accordo la parte pubblica è rappresentata dal Presidente dell'E.S.A.C. o da un suo delegato.

 

          Art. 12. Part-time.

     In via sperimentale l'E.S.A.C. può procedere alla trasformazione di posti in organico, ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

     Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale articolato su cinque giorni lavorativi settimanali.

     Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

     In particolare stabilisce:

     a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

     b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno ivi compresa la indennità integrativa speciale;

     c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;

     d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;

     e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie ne può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

     f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizioni funzionali di direzione e di coordinamento di strutture operative.

     I posti in organico a tempo pieno che si possono convertire in part- time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il I ed il VI livello.

     Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati a livello aziendale.

     Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

     Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Le norme del presente articolo operano con effetto dalla emanazione della normativa statale concernente la regolamentazione degli aspetti previdenziali del rapporto a tempo parziale.

 

     Art. 13. Informazione.

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, l'E.S.A.C. garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'Ente.

     L'informazione riguarda sia gli atti ed i provvedimenti che direttamente attengono alle materie predette, sia agli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

     L'informazione si attua in via preventiva con le OO.SS. a livello orizzontale territoriale se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali ed a livello di OO.SS. di categorie aziendali se riguarda l'organizzazione di lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

     Attraverso le contrattazione decentrata, a livello aziendale saranno definite le modalità ed i tempi della informazione.

     Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

 

     Art. 14. Formazione ed aggiornamento professionale.

     L'E.S.A.C. promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La definizione dei piani dei corsi di qualificazione ed aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata alla contrattazione articolata a livello aziendale.

     Il personale, che in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'E.S.A.C. lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'E.S.A.C.

     Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

     L'attività di formazione è finalizzata:

     a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;

     b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

 

     Art. 15. Mobilità.

     La mobilità del personale fra l'E.S.A.C. e la Regione Calabria già prevista dall'art. 24 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e la mobilità del personale nell'ambito degli Enti di Sviluppo, deve rispondere ad esigenze di servizio ed anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

     c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

     d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza, dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente.

     La mobilità interna dell'E.S.A.C. che comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS. di categoria. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle OO.SS.

     Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di contrattazione decentrata, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

     Qualora la mobilità interna dell'Ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede, sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi a livello decentrato.

     Fermo restante le riserve di legge, la mobilità esterna si attua nell'ambito di posti disponibili per concorso pubblico.

     In sede di contrattazione decentrata a livello aziendale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

     A tal fine l'E.S.A.C., con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, porrà un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

     La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'Ente e della quale facciano parte rappresentanti delle OO.SS. aziendali in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi di studio.

     Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'E.S.A.C.

     Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spetta ove, dovuta, la indennità di missione o di trasferimento previste dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 16. Trattamento economico.

     Il trattamento economico di attività è costituito dai seguenti elementi:

     a) trattamento economico lordo annuo relativo a ciascuna qualifica funzionale indicato nell'allegato A);

     b) tredicesima mensilità da corrispondersi entro il 16 dicembre di ogni anno pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante a ciascun dipendente alla data del 31 dicembre in proporzione al servizio prestato nell'anno;

     c) quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per i dipendenti civili dello Stato;

     d) indennità integrativa speciale nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 17. Orario di lavoro.

     L'orario di lavoro settimanale viene stabilito in 36 ore da articolarsi su cinque giornate lavorative.

     In sede di contrattazione decentrata, a livello aziendale, sarà stabilita la relativa articolazione oraria.

     La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di dieci ore giornaliere.

 

     Art. 18. Calcolo dello stipendio orario giornaliero.

     Lo stipendio orario è determinato dividendo per 1872 quello annuo in godimento.

     Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 36 ed il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

 

     Art. 19. Salario di anzianità.

     Al personale, nell'arco di vigenza della presente legge, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma fissa per ciascun livello nelle seguenti misure annue:

 

      I livello                                   lire 198.000

     II livello                                   lire 216.000

    III livello                                   lire 234.000

     IV livello                                   lire 267.000

      V livello                                   lire 312.000

     VI livello                                   lire 330.000

    VII livello                                   lire 384.000

   VIII livello                                   lire 518.000

     IX livello                                   lire 672.000

      X livello                                   lire 840.000

 

     Qualora il rinnovo del prossimo contratto non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di uguale importo.

 

     Art. 20. Salario accessorio.

     Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità di turno mensile di lire 25.000.

     L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080 ordinario festivo di lire 1.215 ordinario notturno festivo di lire 1.300.

     L'indennità di reperibilità si applica nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile di guardia fuoco; il compenso previsto è di lire 600 orarie.

     I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato.

 

     Art. 21. Compenso per lavoro straordinario.

     Le aliquote orarie per il lavoro straordinario sono calcolate con gli stessi criteri e modalità previsti per i dipendenti della Regione Calabria di cui all'art. 39 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34.

     E' fatto salvo, fino all'entrata in vigore della presente legge, il trattamento finora goduto dal personale.

 

     Art. 22. Trattamento di missione e trasferimento.

     Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio spetta il trattamento previsto dalla normativa disciplinante la materia relativa ai dipendenti civili dello Stato secondo le seguenti modalità di equiparazione;

     a) i livelli funzionali compresi dal I all'VIII corrispondono rispettivamente a quelli omologhi statali;

     b) il IX ed il X, livello funzionale corrispondono alle qualifiche statali di I dirigente e dirigente superiore.

 

     Art. 23. Congedo ordinario.

     L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 26 giorni lavorativi. Si considerano lavorativi i cinque giorni settimanali previsti dal precedente articolo 17 fatta esclusione delle festività infra-settimanali.

     Agli impiegati sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi della legge dicembre 1977, n. 937.

     La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

     Per l'anno solare di assunzione spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi in servizio.

     Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze di servizio. In tal caso dovrà essere goduto entro il 1° semestre dell'anno successivo.

 

     Art. 24. Congedi straordinari.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'impiegato, sulla base di idonea documentazione può fruire di congedi straordinari così disciplinati:

     - congedo straordinario retribuito:

     a) per matrimonio giorni 15 continuativi;

     b) per esami fino a 20 giorni nell'anno, per la giornata di esami e di effettuazione di concorsi o abilitazione, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dalla residenza;

     c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;

     d) per cure: le giornate di congedo straordinario potranno essere concesse nel rispetto delle vigenti norme in materia previa idonea certificazione medica e con dimostrazione dell'avvenuta terapia;

     e) per gravi motivi, fino a 5 giorni nell'anno su semplice richiesta;

     f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico da parte dell'Amministrazione;

     g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modificazioni, con trattamento intero nel periodo di esenzione obbligatoria;

     h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per l'anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga, per qualsiasi ragione, interrotta.

     L'istituto si applica ad un numero di impiegati, non superiore al 35% dell'organico per ciascun anno scolastico;

     i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

     - congedo straordinario non retribuito:

     1) fino ad un anno per motivate ragioni personali e di famiglia previa autorizzazione del Comitato esecutivo, sentita la Commissione del personale;

     2) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito con facoltà di controllo medico da parte dell'Amministrazione.

     Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario; quello di cui al punto 1) non è utile ai fini giuridici ed economici.

     I congedi, di cui ai punti a), b), c), d), e); sono concessi dai dirigenti della struttura organizzativa di secondo grado da cui dipende l'impiegato.

 

     Art. 25. Assenza per malattia.

     L'impiegato, nell'ipotesi di malattia ha titolo di assentarsi al lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di ventisei mesi.

     Due periodi di assenza per malattia si formano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi, a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario e straordinario retribuito.

     La durata complessiva dell'assenza non può superare in ogni caso i ventisei mesi in un quinquennio, le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

     Nel corso per l'assenza per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico:

     - intero per i primi tredici mesi;

     - ridotta al 50% con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi sette mesi;

     - nessuno emolumento per i restanti sei mesi.

     Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi tredici mesi di ogni nuova aspettativa.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

     Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     L'assenza per malattia eccedente i trenta giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà dell'Amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa.

     Per i controlli medico fiscali, l'Ente si avvale delle strutture dell'USL competente per territorio.

     Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

     L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata della impossibilita di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunghi oltre due giorni lavorativi.

     Qualora l'esistenza e l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

 

     Art. 26. Equo indennizzo.

     L'Ente, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde all'impiegato un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita.

     Valgono a riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1955 n. 3, nonché negli artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 8 maggio 1959 n. 868, e successive modificazioni e integrazioni.

     Se più favorevoli, sono estese al personale dell'Ente le norme dello Stato che dovessero modificare ed integrare la normativa di cui al precedente comma.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 8 se più favorevoli al personale nella determinazione dell'equo indennizzo.

 

     Art. 27. Provvedimenti disciplinari.

     Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno cagionato all'Ente od a terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

     Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri d'ufficio, alla nomina ed ai compiti dell'istruttore, dei consulenti tecnici, al diritto di difesa ed alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 28. Cessazione del rapporto di impiego.

     La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazione disciplinare richiamate nel precedente art. 28, può avvenire:

     a) per dimissioni volontarie accettate;

     b) per decadenza dell'impiego, quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

     c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

     d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

     Sono estesi ai dipendenti dell'Ente le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

     All'atto della cessazione dal servizio spetta al dipendente una indennità di anzianità, a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico in godimento per quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'Ente nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esclusivamente dalle leggi vigenti.

     Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dal personale.

 

     Art. 29. Rapporto di lavoro a tempo determinato.

     Per l'assunzione a tempo determinato trova applicazione la norma di cui al D.P.R. 276/1971.

 

     Art. 30. Diritti politici e sindacali.

     - (svolgimento di incarichi pubblici)

     L'autorizzazione da assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 e da altre norme legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi per particolari impegni e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     L'ESAC procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

     - (atti discriminatori)

     E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

     L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

     - (diritto di associazione e di attività sindacale)

     I dipendenti dell'E.S.A.C. hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

     Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle OO.SS. e comunicate per iscritto al Presidente dell'E.S.A.C. possibilmente due giorni prima allo scopo di regolare l'uso dei locali.

     Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali, esterni all'Ente.

     I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

     La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante trattenute mensili il cui ammontare viene versato entro 30 giorni secondo le modalità indicate dalle OO.SS.

     - (aspettative e permessi per attività sindacali)

     I dipendenti dell'E.S.A.C. per funzioni di carattere sindacale nazionale sono, a domanda da presentare per il tramite delle competenti Organizzazioni, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo è fissato in tre unità da attribuire alle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Ai dipendenti collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti a carico dell'Ente, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.

     L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato del dipendente nella propria sede di servizio.

     Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive Organizzazioni hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le OO.SS. di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dal Comitato esecutivo dell'Ente di intesa con le rappresentanze sindacali del personale dell'ESAC.

     Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

     - (locali in uso alle Organizzazioni sindacali e diritto di affissione)

     Presso la sede della Presidenza dell'ESAC viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale.

     L'ESAC pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni Capoluogo di Provincia e per l'Ufficio di Crotone, all'interno di una sede dell'Ente.

     All'interno delle unità, sede o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti la materia sindacale o di lavoro.

     - (tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali)

     Il passaggio da altra sede o ad altro ufficio o comando dei dirigenti della R.S.A. può essere disposto solo previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

 

     Art. 31. Equiparazione tra le qualifiche del cessato ordinamento ed i livelli funzionali - Inquadramento nel ruolo unico del personale dell'E.S.A.C.

     Ai dipendenti dell'Ente, viene attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1983, il livello funzionale equiparato alla qualifica ricoperta alla medesima data secondo la seguente tabella:

 

 

------------------------------------------------------------------

Qualifiche attuali        Equiparazione         Livello funzionale

personale Ente L.R.       personale Ente di     da attribuire di

24-3-1982, n. 8           cui all'intesa        cui all'accordo

                          21-6-1982 G.U. n.     29-4-1983 G.U. n.

                          168                   207

------------------------------------------------------------------

Commesso e agente

tecnico                    III  livello            III   livello

Archivista dattilografo

e operatore tecnico         IV   livello            IV   livello

Assistente e assistente

tecnico                      V    livello           VI   livello

Collaboratore e colla-

boratore tecnico            VI   livello           VII   livello

I qualifica professionale  VII  livello           VIII   livello

Dirigente e dirigente

superiore                 VIII livello               I qualifica

                                                    dirigenziale

------------------------------------------------------------------

 

 

 

NORME TRANSITORIE

 

     In sede di prima applicazione il personale che alla data del 30-9-1978 rivestiva la qualifica di coadiutore superiore e qualifiche equiparate, viene collocato nel V livello funzionale.

     In sede di prima applicazione il personale che alla data del 30-9-1978 rivestiva la qualifica di Segretario Capo e qualifiche equiparate viene collocato nel VII livello funzionale.

     In sede di prima applicazione il personale che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/1982 rivestiva la qualifica di Direttore di Sezione e qualifiche equiparate viene collocato nel VIII livello funzionale.

     Il collocamento del personale nei livelli funzionali individuati con le modalità di cui ai precedenti commi, viene operato nei limiti dei contingenti numerici specificati nell'allegato B).

     Le operazioni di inquadramento da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Ente dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. Attribuzione della 2ª qualifica dirigenziale.

     Alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per titoli.

     Alla selezione è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale, secondo i seguenti criteri e modalità.

     Il Comitato Esecutivo dell'Ente con proprio atto deliberativo attribuirà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i secondi livelli dirigenziali, sulla base dei titoli posseduti dai candidati.

     Il personale che intende partecipare alla selezione dovrà presentare, nel termine di trenta giorni, dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda corredata da un curriculum professionale su un modulo predisposto dall'Amministrazione dell'Ente, nonché i titoli posseduti.

     I criteri di selezione sono stabiliti mediante punteggio da attribuire ripartito come segue e fino ad un massimo di punti trentacinque.

     Titolo di studio: diploma di laurea punti 5; seconda laurea punti 3;

     Assunzione in carriera direttiva punti 2;

     Corsi di perfezionamento o di specializzazioni indetti da pubbliche amministrazioni o da università punti 2;

     Servizio prestato in qualifiche non inferiori a Direttore d'ufficio e q.e. per ogni anno punti 0,50;

     Servizio prestato in qualifiche superiori a Direttore di ufficio e q.e. per ogni anno punti 1.

     Fino alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto comunque salvo il trattamento economico acquisito dal personale con qualifica di Dirigente superiore.

 

     Art. 33. Riequilibrio anzianità.

     Il riequilibrio tra anzianità giuridica ed anzianità economica per i dipendenti dell'ESAC viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui alla legge regionale 29 marzo 1982, n. 8 con riferimento alla data del 31-12-1982.

     I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

     a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

     b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nelle qualifiche inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti alle qualifiche inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni.

     L'importo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

     Viene comunque garantito nel nuovo livello retributivo l'incremento di stipendio maturato nel precedente livello base previsto dalla legge regionale 24-3-1982, n. 8, ove tale incremento risultasse superiore a quello determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

 

     Art. 34. Opzione sul trattamento pensionistico.

     Il personale dell'Ente è iscritto alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti locali, fatta salva per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di optare per il mantenimento della iscrizione all'INPS.

     L'opzione deve essere esercitata entro cinque anni dalla data di comunicazione di inquadramento nel ruolo unico provvisorio dell'Ente.

     L'onere finanziario sarà a totale carico dell'Ente da fare gravare sul bilancio regionale.

 

     Art. 35. Fondo di previdenza. [3]

     Il fondo di previdenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 14 della legge 20-3-1975, n. 70, è conservato limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della richiamata legge 20-3-1975, n. 70.

 

     Art. 36. Norma di rinvio.

     Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa riferimento alle leggi regionali ed alle norme vigenti per il personale di ruolo della Regione Calabria.

     Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale dell'Ente sulla base delle disposizioni del precedente ordinamento.

 

     Art. 37. Onere finanziario.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i capitoli di spesa nn. 20, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 35 del bilancio di previsione dell'E.S.A.C. per l'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 38. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

 

QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI

 

     Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nella presente tabella che forma parte integrante della presente legge. Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

 

      I livello                                   L.  3.300.000

     II livello                                   L.  3.600.000

    III livello                                   L.  3.900.000

     IV livello                                   L.  4.450.000

      V livello                                   L.  5.200.000

     VI livello                                   L.  5.500.000

    VII livello                                   L.  6.400.000

   VIII livello                                   L.  8.640.000

     IX livello                                   L. 11.200.000

      X livello                                   L. 14.000.000

 

     Sono previste le seguenti indennità:

     a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

     b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con la direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

     d) al personale inquadrato nell'VIII livello con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

     e) al personale inquadrato nei livelli VII e VI compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

     f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nel V livello compete l'indennità fissa annua per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

     g) al personale inquadrato nei livelli V, IV e III compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 100.000. Tale indennità non compete al personale del V livello che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f);

     h) al personale del II livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale del I livello non compete alcuna indennità;

     i) al personale inquadrato nel IV e III livello destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare rischio compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nel IV livello e III livello che presta servizio in settori di attività diversa.

 

Allegato B

 

CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE

 

 

      I livello                               Contingente N.  --

     II livello                               Contingente N.  40

    III livello                               Contingente N.  35

     IV livello                               Contingente N. 300

      V livello                               Contingente N. 100

     VI livello                               Contingente N. 298

    VII livello                               Contingente N. 180

   VIII livello                               Contingente N. 122

     IX livello                               Contingente N. 110

      X livello                               Contingente N.  15

 

                  Totale                        N. 1.200

 

 

 

Allegato C

 

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Addetto alle pulizie

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

     L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

 

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Ausiliario

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

     In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

     a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

     b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

     e) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

     d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

     e) commissione anche esterne al luogo di lavoro;

     f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

     Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

     La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

     L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Operatore

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     L'operatore è addetto a:

     a) prestazioni tecnico-manuali e amministrativo semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

     b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

     c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

     d) attività agricole e forestali;

     e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

     f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutive o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

     Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

     L'operatore ha autonomia e responsabilità operativa limitata all'esecuzione corretta del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo: può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari qualificazioni professionali.

 

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Esecutore

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     L'esecutore:

     a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni

     b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

     c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

     d) provvede alla collezionatura dei dattiloscritti;

     e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

     è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

     Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

     L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

     a) attività agricole e forestali;

     b) sorveglianza idraulica;

     c) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

     d) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

     e) conduzione di operatrici semoventi;

     f) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

     g) altri servizi tecnico-operativi.

     Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

     L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

     L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, una specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Collaboratore professionale

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro minor contenuto professionale: può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

     L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

 

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Istruttore

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     L'istruttore cura:

     a) nel campo amministrativo:

- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

     - la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti dati istruttori e documenti) anche complessi, secondo istruzione di massima;

     - la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

     - la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

     - la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

     la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

     - altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

     b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

     - la minutazione dei programmi;

     - la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

     - il controllo delle informazioni input/output;

     - la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

     e) nel campo tecnico:

     - le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.) connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

     Con riferimento alle attività tecnico-operative, l'istruttore:

     - svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

     conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

     sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

     - controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

     La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede, quali titolo di studio, il diploma di scuola media superiore.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

     L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni pratiche di un certo rilievo.

     L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso della licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

 

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Istruttore direttivo

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito della unità organica cui è inserito.

     L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche eventualmente predisposti dal sistema informativo per la programmazione; provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

     a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

     b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

     c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

     d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

     e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

     f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi ed atti di programmazione;

     g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

     h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per la unità organica in cui è inserito.

     La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede quale titolo di studio il possesso del diploma di laurea.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

     a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

     b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

     c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

     d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

     e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro e organizzazione di unità semplici.

     L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

 

     Funzionario

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

     Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

     Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

     Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione: si avvale anche degli strumenti e metodologie informative ed informatiche; espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

     Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo della attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

     Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

     a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

     b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici;

     c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

     L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

     Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione del caso di prestazione professionale.

 

     Funzione dirigenziale

 

     La funzione dirigenziale è volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Ente in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativo formulati dal Consiglio di Amministrazione.

     Essa si esplica essenzialmente mediante:

     a) il raccordo delle strutture tecnico-amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;

     b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi.

     L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzata da:

     a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

     b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

     c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

     Attribuzioni e compiti dei dirigenti

 

     In armonia con quanto previsto nel precedente articolo e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

     Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per le analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

     A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

     Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti.

     Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificando lo stato di attuazione ed i risultati.

     Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

     Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare la osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

     Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

     a) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

     b) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

     c) l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro attribuiti o delegati nel rispetto delle norme statutarie;

     d) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

     e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione;

     f) la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

 

     Responsabilità dei dirigenti

 

     I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

     a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

     b) delle disposizioni da loro impartite;

     c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio e della attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

     I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto della Direzione Generale avverso il quale vanno formulate precise giustificazioni entro 30 giorni; qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione da parte del Consiglio di Amministrazione.

     Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

     L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi statutari.

     Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura operativa, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

 

     Prima qualifica funzionale dirigenziale

 

     Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile d'ufficio e/o per compiti di studio e ricerche dirette alla formazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materie, per obiettivo e/o per territorio.

     Il dirigente d'ufficio organizza il lavoro richiesto per l'espletamento puntuale e corretto degli adempimenti di competenza della unità di base affidatagli, in coerenza e in sintonia con l'attività del servizio cui appartiene: verifica lo stato di attuazione delle pratiche, adottando le disposizioni necessarie per il migliore impiego del personale in forza; risponde del lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente del servizio di appartenenza.

 

     Seconda qualifica funzionale dirigenziale

 

     Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile di servizio e/o di struttura organizzativa di secondo grado per materia omogenea o per compiti di studio, di ricerca e per elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materia, per obiettivo e/o per territorio.

     Dirige ed organizza il lavoro del servizio affidato, adottando le disposizioni necessarie per assicurare un'ottimale utilizzazione del personale in forza da impiegare nell'attuazione dei programmi definiti dagli organi all'uopo preposti.

     In caso di inadeguata operosità ed efficienza di un proprio lettore di lavoro, il dirigente di servizio, in accordo col dirigente responsabile, può assumere iniziative idonee per ripristinare la efficienza e la produttività del settore interessato.

     Il dirigente di servizio risponde del proprio lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente con funzione di coordinamento della propria area operativa.

 

     Funzione di coordinamento

 

     La funzione di coordinamento prevista dall'art. 2 è esplicata a livello di area operativa omogenea da un dirigente che opera in collegamento con i servizi e la direzione generale, assicurando un permanente e funzionale accordo tra i servizi appartenenti ad una stessa area omogenea, coordinandone i compiti per una realizzazione coerente, efficiente ed equilibrata dei programmi generali e settoriali tesi a conseguire gli obiettivi verso cui tende l'attività istituzionale dell'E.S.A.C.

     La funzione di coordinamento è attribuita al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, che continua a esercitare contemporaneamente, le funzioni della propria qualifica durante l'incarico a tempo determinato con una durata massima di un quinquennio; l'incarico stesso può essere rinnovato alla scadenza o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Direttore Generale

 

     Coordina le attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, curando il collegamento tra l'organo che stabilisce l'indirizzo politico-organizzativo dell'Ente ed i dirigenti dei servizi, o dirigenti con incarico di coordinamento se nominati, per l'attuazione della attività istituzionale dell'Ente.

     Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa e firma di mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

     Svolge tutte le altre funzioni demandategli da leggi o regolamenti dell'Ente.

     Con Decreto del Presidente della Giunta regionale su delibera del Consiglio di Amministrazione un dirigente della seconda qualifica dirigenziale può essere incaricato di sostituire il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così integrato con art. 1 L.R. 2 maggio 1991, n. 7.

[3] Vedi L.R. 7 febbraio 1994, n. 3 per interpretazione autentica del presente articolo.