§ 2.2.6 - L.R. 24 marzo 1982, n. 8.
Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C..


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:24/03/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione).
Art. 2.  (Ruoli).
Art. 3.  (Qualifiche).
Art. 4.  (Dirigenza).
Art. 5.  (Trattamento economico e stato giuridico del Direttore Generale).
Art. 6.  (Regolamento organico).
Art. 7.  (Qualifica di coordinamento e livelli differenziati di professionalità).
Art. 8.  (Trattamento economico).
Art. 9.  (Concorsi).
Art. 10.  (Stipendi).
Art. 11.  (Tredicesima mensilità).
Art. 12.  (Quote aggiuntive di famiglia e indennità integrativa speciale).
Art. 13.  (Orario di lavoro settimanale).
Art. 14.  (Calcolo dello stipendio orario giornaliero).
Art. 15.  (Maggiorazione dello stipendio per turni di lavoro).
Art. 16.  (Compenso per lavoro straordinario).
Art. 17.  (Trattamento di missione e di trasferimento).
Art. 18.  (Indennità di anzianità).
Art. 19.  (Ferie).
Art. 20.  (Congedo straordinario).
Art. 21.  (Aspettative).
Art. 22.  (Equo indennizzo).
Art. 23.  (Commissione del personale).
Art. 24.  (Commissione di disciplina).
Art. 25.  (Diritti sindacali - Unità organiche - Assemblee e contributi sindacali).
Art. 26.  (Dirigenti sindacali - Congedi - Permessi).
Art. 27.  (Attribuzione delle qualifiche).
Art. 28.  (Attribuzione dei livelli retributivi).
Art. 29.  (Norma di attuazione).
Art. 30.  (Norme di rinvio).
Art. 31.  (Onere finanziario).


§ 2.2.6 - L.R. 24 marzo 1982, n. 8. [1]

Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C..

(B.U. 29 marzo 1982, n. 20).

 

TITOLO I

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

 

Art. 1. (Campo di applicazione).

     In attesa che con successiva legge regionale, al personale dell'E.S.A.C., venga esteso lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Calabria, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio di detto personale sono disciplinati, in via provvisoria, dalle presenti norme.

     Il trattamento economico normativo individuato dalle tabelle allegate alla presente legge decorre dal 30 dicembre 1978.

 

     Art. 2. (Ruoli).

     Il personale dell'E.S.A.C. è inquadrato nei seguenti ruoli:

     a) amministrativo, per i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili;

     b) tecnico, per i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio;

     c) professionale, per i dipendenti che svolgono funzioni che comportano, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale il cui esercizio richiede l'iscrizione in albi professionali; di tale esercizio i dipendenti appartenenti a detto ruolo rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Ente.

 

     Art. 3. (Qualifiche).

     I ruoli si articolano nelle seguenti qualifiche funzionali:

     1) ruolo amministrativo: collaboratore, assistente, archivista- dattilografo, commesso;

     2) ruolo tecnico: collaboratore tecnico, assistente tecnico, operatore tecnico, agente tecnico;

     3) ruolo professionale: prima e seconda qualifica.

     Per l'accesso a ciascuna qualifica è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70. La prima qualifica del ruolo professionale è riservata ai dipendenti iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, scienze forestali, chimico, biologo, agronomo, geologo, avvocato, procuratore legale, veterinario e commercialista.

     La seconda qualifica è riservata ai dipendenti iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, perito chimico e ragioniere.

 

     Art. 4. (Dirigenza).

     La dirigenza è articolata in due livelli corrispondenti alle qualifiche di dirigente superiore e dirigente.

     La nomina alla qualifica di «dirigente» è disposta a seguito di concorso per titoli ed esami, da bandire con periodicità annuale, al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di collaboratore, collaboratore tecnico in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Le norme e le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento organico. Fra i titoli deve essere prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualità del servizio prestato.

     Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte ed orali, ed eventualmente, di prove pratiche vertenti su materie professionali.

     I funzionari risultati idonei in un concorso espletato a norma del presente articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.

     La qualifica di «dirigente superiore» è conferita a seguito di scrutinio per merito comparativo con periodicità semestrale. L'anzianità di servizio costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio.

     Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli oneri.

 

     Art. 5. (Trattamento economico e stato giuridico del Direttore Generale).

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore Generale è quello spettante al Dirigente Generale «C» dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 6. (Regolamento organico).

     Entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A.C., sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la deliberazione del regolamento organico del personale dipendente.

     La struttura organizzativa di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascuna unità organica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, dovrà, da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, essere proposta al Consiglio regionale che l'approverà con propria legge.

     La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

 

     Art. 7. (Qualifica di coordinamento e livelli differenziati di professionalità).

     Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziati di professionalità, agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20 per cento della dotazione organica del personale dell'ente.

     Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali ed alla organizzazione del lavoro, i contingenti, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.

     Gli incarichi di coordinamento attribuibili al personale della prima qualifica professionale non possono superare l'8 per cento dei posti di organico del ruolo medesimo.

     In sede di prima applicazione della presente legge il contingente di cui all'articolo 13 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 è incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico e seconda qualifica professionale in misura pari al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente tecnico in misura pari al 20 per cento delle dotazioni delle rispettive qualifiche.

 

     Art. 8. (Trattamento economico).

     Il trattamento economico di attività è costituito dai seguenti emolumenti:

     - stipendio;

     - tredicesima mensilità;

     - indennità integrativa speciale;

     - quote di aggiunta di famiglia;

     - compensi per lavoro straordinario;

     - compensi per turni lavorativi.

     Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'ottanta per cento delle somme riscosse dall'Ente a titolo di competenze di procuratore e onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con più di tre anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1. Le competenze professionali corrisposte per l'attività prestata dagli appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella misura del novanta per cento in parti uguali tra i dipendenti che svolgono l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono state giudizialmente liquidate.

 

     Art. 9. (Concorsi).

     Il personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria che sia in possesso rispettivamente di diploma di laurea, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di primo grado può, a domanda, partecipare a pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di collaboratore collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico, di archivista dattilografo ed operatore tecnico, con la riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso.

 

     Art. 10. (Stipendi).

     Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge e dalle ritenute erariali sono stabiliti sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1.

     Lo stipendio mensile è pari ad un dodicesimo di quello annuo in godimento.

     La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica - dirigenziale, amministrativa, tecnica e professionale - si determina secondo quanto previsto dall'articolo 22 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

     Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio al 30 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui al primo comma sono maggiorati di lire 500.000 sino alla quinta classe - e di lire 1.000.000 - di L. 1.250.000 - e di Lire 1.500.000 -, rispettivamente per la sesta, settima e ottava classe.

     Dopo il conseguimento della più elevata classe di stipendio della qualifica di appartenenza competono aumenti di stipendio al compimento di ciascun biennio di permanenza nella classe, pari al 2,50 per cento dell'importo della classe medesima sino al massimo di dieci.

     Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalità, è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 23 comma primo del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianità.

     In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50 per cento, alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

 

     Art. 11. (Tredicesima mensilità).

     Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello spettante a ciascun dipendente alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.

     La tredicesima mensilità per l'anno 1978 resta acquisita in base al preesistente ordinamento.

 

     Art. 12. (Quote aggiuntive di famiglia e indennità integrativa speciale).

     Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

 

     Art. 13. (Orario di lavoro settimanale).

     L'orario di lavoro è fissato in numero di quaranta ore settimanali ed è articolato con deliberazione del Consiglio di amministrazione sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 14. (Calcolo dello stipendio orario giornaliero).

     Lo stipendio orario è determinato dividendo quello annuo in godimento per 2.080.

     Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello orario per il rapporto tra 40 ed il numero dei giorni in cui è articolato l'orario settimanale di servizio.

 

     Art. 15. (Maggiorazione dello stipendio per turni di lavoro).

     Le maggiorazioni dello stipendio orario per il lavoro eventualmente prestato secondo turni pomeridiani, notturni e festivi spettano nelle misure, con le modalità e i limiti di cui all'art. 27 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

 

     Art. 16. (Compenso per lavoro straordinario).

     Il compenso per lavoro straordinario diurno è determinato maggiorando del quindici per cento il compenso orario ordinario calcolato dividendo per 2.080 l'ammontare dello stipendio annuo in godimento maggiorato della tredicesima mensilità e dell'importo mensile dell'indennità integrativa speciale ragguagliato ad anno.

     Il compenso del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e festivo è calcolato maggiorando rispettivamente del quaranta per cento e del sessanta per cento quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

     Il monte orario è stabilito in 250 ore annue per ogni dipendente.

 

     Art. 17. (Trattamento di missione e di trasferimento).

     Al personale inviato in missione o trasferito di ufficio spetta il trattamento previsto dalle norme di cui agli allegati 3) e 4) al D.P.R. n. 411/1976 ed all'articolo 29 del D.P.R. n. 509/1979.

 

     Art. 18. (Indennità di anzianità).

     Al personale spetta all'atto della cessazione dal servizio un'indennità di anzianità a totale carico dell'Ente pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'Ente senza interruzione, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti.

 

     Art. 19. (Ferie).

     Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla festività patronale.

     A tal fine ogni giornata lavorativa è computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale.

     Per le infermità insorte durante le ferie, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

 

     Art. 20. (Congedo straordinario).

     Oltre alle ferie, il personale ha diritto in ogni anno solare ai seguenti congedi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:

     - per matrimonio: quindici giorni;

     - per malattia: fino a trenta giorni;

     - per cure termali: fino a quindici giorni;

     - per partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni.

     Il personale ha diritto altresì, ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 21. (Aspettative).

     Le aspettative per infermità e per motivi di famiglia sono disciplinate dalle norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 22. (Equo indennizzo).

     Al dipendente che contragga infermità per causa o concausa di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite dalla tabella di cui all'allegato n. 4 al D.P.R. 16 ottobre 1979, numero 509 qualora abbia subito una menomazione permanente della integrità fisica non inferiore al quindici per cento, nonché il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituto specializzato o per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto a rivolgersi in base alle norme di legge o di regolamento.

 

     Art. 23. (Commissione del personale).

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere istituita la commissione del personale presieduta dal Presidente dell'Ente e così composta:

     - dal Direttore generale dell'Ente;

     - da quattro dipendenti di livello dirigenziale più elevato in grado, compreso il dirigente dei servizi del personale nominato dal Presidente dell'Ente;

     - dal Segretario nominato dal Direttore generale dell'Ente;

     - da 5 dipendenti eletti dal personale.

     Per ciascun membro è previsto un supplente.

     La durata della commissione è prevista in quattro anni.

     La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ed altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

     L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e della utilizzazione dei resti.

     Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il cinque per cento dei dipendenti aventi diritto al voto.

     Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del Presidente.

 

     Art. 24. (Commissione di disciplina).

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge dovrà essere costituita la Commissione di disciplina presieduta dal Direttore generale e così composta:

     - da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato, nominati dal Presidente dell'ente;

     - dal Segretario nominato dal Direttore Generale dell'ente;

     - da cinque dipendenti eletti dal personale.

     Per ciascun membro è previsto un supplente; la durata della commissione è prevista in quattro anni.

     L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata in conformità al disposto di cui all'articolo precedente, commi quinto e sesto.

     Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     Il componente della commissione che, senza motivata giustificazione, non intervenga alle riunioni per più di tre volte è dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.

 

     Art. 25. (Diritti sindacali - Unità organiche - Assemblee e contributi sindacali).

     Ai dipendenti dell'Ente si applicano, in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10, 11, ai titoli secondo e terzo e agli articoli 28, 29, 30, 31 commi II, III, IV e V della legge 20 maggio 1970, n. 300, con gli adattamenti e le integrazioni previsti dalla presente legge.

     Le unità organiche e funzionali, nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali, sono quelle previste e definite dall'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.

     In materia di deleghe, di contributi sindacali e di assemblee si adottano le disposizioni di cui ai D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e 16 ottobre 1979, n. 509.

 

     Art. 26. (Dirigenti sindacali - Congedi - Permessi).

     Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Per la disciplina dei congedi, dei permessi e del trasferimento dei dirigenti sindacali si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ed al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Attribuzione delle qualifiche).

     Fermo restando l'inquadramento alla data del 1° gennaio 1971 ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901 con decorrenza dal 30 dicembre 1978, ai dipendenti dell'Ente è attribuita la qualifica del nuovo ordinamento equiparata alla posizione ricoperta alla medesima data in base ad atti formali, sulla base delle annesse tabelle n. 2 e 3.

     L'attribuzione delle qualifiche professionali viene effettuata a domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei dipendenti che alla data del 30 dicembre 1978, in possesso dei requisiti specificati nell'articolo 3, commi terzo e quarto, della presente legge esercitavano per conto dell'Ente attività comportanti l'assunzione di responsabilità professionale.

     L'attribuzione delle qualifiche professionali al personale che abbia conseguito i requisiti di cui al comma precedente tra il 30 dicembre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbia espletato dalla data di acquisizione dei requisiti medesimi attività professionali è effettuata a far tempo dalla data di conseguimento dei requisiti stessi.

 

     Art. 28. (Attribuzione dei livelli retributivi).

     Al personale immesso nelle qualifiche del presente ordinamento è conferita, agli effetti giuridici ed economici, a decorrere dal 30 dicembre 1978, la classe di stipendio della qualifica di attribuzione di importo pari o immediatamente inferiore a quello risultante dalla somma dei seguenti elementi secondo le modalità previste dall'art. 40 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, per quanto attiene al calcolo del maturato economico:

     a) retribuzione annua comprensiva degli emolumenti a carattere fisso e continuativo percepiti alla data del 29 dicembre 1978, in forza di provvedimenti legislativi o in base al Regolamento organico del personale dell'Opera Sila, approvato con decreto interministeriale del 23 dicembre 1970, con esclusione della indennità integrativa speciale delle quote aggiuntive di famiglia, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario anche se forfetizzato e delle indennità di trasferta;

     b) la somma dei seguenti elementi:

     - un importo di L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalità del personale dipendente;

     - un importo a titolo di riparametrazione professionale stabilito per le qualifiche di nuova attribuzione nelle seguenti misure:

 

   1) commesso e agente tecnico                       L.  65.000

   2) archivista dattilografo e operatore tecnico     L. 120.000

   3) assistente, assistente tecnico e seconda

      qualifica professionale                         L. 180.000

   4) collaboratore e collaboratore tecnico           L. 240.000

   5) dirigente                                       L. 500.000

   6) dirigente superiore e prima qualifica del ruolo

      professionale                                   L. 600.000

 

     - un importo di lire 800 a titolo di valutazione dell'anzianità complessiva di servizio per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

     Qualora la somma degli elementi sopra indicati risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza è conferito tale stipendio. Ove risulti complessivamente superiore alla più elevata classe di stipendio sono attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50 per cento quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.

     Per i dipendenti che dal 30 dicembre 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il passaggio ad una qualifica superiore si procede alla rideterminazione del trattamento economico secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio stesso e con decorrenza dalla data medesima.

     Al personale in servizio al 30 dicembre 1978 immesso nelle qualifiche professionali competono le maggiorazioni di cui al quarto comma dell'articolo 10 della presente legge.

 

     Art. 29. (Norma di attuazione).

     Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario, nonché i limiti previsti dall'articolo 8, comma 5°, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30. (Norme di rinvio).

     Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, in quanto applicabile.

 

     Art. 31. (Onere finanziario).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i competenti capitoli di spesa, numeri 20, 21, 22, 24, 30, 31, 33 del bilancio di previsione dell'E.S.A.C. per l'esercizio finanziario 1982.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.