§ 2.1.27 - L.R. 21 aprile 1987, n. 11.
Ordinamento degli uffici regionali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/04/1987
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Principi informatori.
Art. 2.  Funzionamento del Consiglio.
Art. 3.  Compiti del Presidente della Giunta.
Art. 4.  Compiti della Giunta regionale.
Art. 5.  Coordinamento dipartimentale.
Art. 6.  Compiti degli Assessori.
Art. 7.  Funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate.
Art. 8.  Definizione delle strutture organizzative.
Art. 9.  Il settore.
Art. 10.  La posizione di ricerca.
Art. 11.  Il servizio.
Art. 12.  L'ufficio.
Art. 13.  Attribuzioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 14.  Gabinetti del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 15.  Segreterie particolari e personale dei Gruppi consiliari.
Art. 16.  Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
Art. 17.  Composizione delle strutture organizzative speciali.
Art. 18.  Composizione dei servizi stampa e pubbliche relazioni.
Art. 19.  Dipendenza funzionale dei settori.
Art. 20.  Dipendenza funzionale dei servizi.
Art. 21.  Dipendenza funzionale degli uffici.
Art. 22.  Aree funzionali omogenee.
Art. 23.  Gruppi di lavoro.
Art. 24.  Conferenze di organizzazione.
Art. 25.  Coordinamento dell'area funzionale.
Art. 26.  Responsabilità dei settori, delle posizioni di ricerca, dei servizi e degli uffici.
Art. 27.  Sostituzioni temporanee.
Art. 28.  Settori e posizioni di ricerca del Consiglio regionale.
Art. 29.  Settori e posizioni di ricerca della Giunta regionale.
Art. 30.  Dotazione organica.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Abrogazioni.
Art. 33.  Disposizioni attuative.
Art. 34.  Incarichi di direzione di strutture in sede di prima applicazione.
Art. 35.  Disposizioni speciali.
Art. 36.  Dichiarazioni d'urgenza.


§ 2.1.27 - L.R. 21 aprile 1987, n. 11. [1]

Ordinamento degli uffici regionali. [2]

(B.U. n. 24 del 27 aprile 1987).

 

 

TITOLO I

 

Art. 1. Principi informatori.

     L'ordinamento delle strutture della Regione è informato ai principi ed ai metodi della politica del piano nonché ai principi della autonomia, della democrazia, del decentramento e della semplicità delle procedure, ai sensi degli artt. 66 e 67 dello Statuto.

     In funzione dei principi di cui al comma precedente, la organizzazione ed il funzionamento delle strutture devono essere costantemente adeguate al ruolo istituzionale dell'Ente ed alla esigenza di efficienza e produttività degli uffici regionali e devono garantire:

     - la chiarezza e la trasparenza dell'attività della Regione;

     - il conseguimento degli obiettivi della programmazione, della politica del piano e della realizzazione dei progetti integrati ed intersettoriali;

     - la collegialità delle decisioni e a livello politico e a livello amministrativo, tramite l'attività dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro;

     - il rispetto dei principi secondo cui all'attuazione dei processi di delega e decentramento debba coincidere la soppressione delle strutture corrispondenti per materia e relativa regolamentazione;

     - la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità del personale mediante corsi di aggiornamento e perfezionamento e mediante la mobilità e la rotazione.

 

 

TITOLO II

FUNZIONE ORGANIZZATIVA DEGLI ORGANI REGIONALI

 

Capo I

CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 2. Funzionamento del Consiglio.

     Il funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal regolamento interno, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

 

Capo II

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 3. Compiti del Presidente della Giunta.

     Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 29 dello Statuto indirizza e coordina l'attività della Giunta e sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto.

     Il Presidente della Giunta può delegare a singoli membri della Giunta la trattazione di affari particolari che rientrano nella sua competenza.

 

Capo III

GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 4. Compiti della Giunta regionale.

     La Giunta provvede a fissare le direttive di carattere generale ed i criteri per lo svolgimento e per il coordinamento delle attività delle strutture amministrative stabilendo, altresì, le procedure per la predisposizione e l'esecuzione degli atti collegiali.

     La Giunta assicura che le strutture rispondano alle esigenze operative relative all'attuazione delle attività, definendo gli indirizzi organizzativi e adottando i conseguenti provvedimenti per la utilizzazione delle strutture e del personale.

     La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, mediante presentazione di una relazione, sullo stato dell'organizzazione e dell'amministrazione regionale. La relazione viene presentata al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 5. Coordinamento dipartimentale.

     I dipartimenti assolvono alle funzioni previste dalla legge regionale istitutiva n. 3 del 2 maggio 1978.

     Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, indica, per la realizzazione di progetti che afferiscono a più aree funzionali, il dipartimento competente e nomina, fra gli Assessori del dipartimento medesimo, il coordinatore cui è affidata la sovraintendenza del progetto.

 

     Art. 6. Compiti degli Assessori.

     Gli Assessori nell'ambito delle competenze loro attribuite e sulla base delle direttive adottate dalla Giunta regionale, determinano gli indirizzi, i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere dalla struttura organizzativa cui sono preposti e verificano i risultati dell'attività svolta.

 

Capo IV

ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

 

     Art. 7. Funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate.

     Il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è disciplinato dalle leggi regionali 27 dicembre 1973, n. 22 e 23 marzo 1984, n. 5.

 

 

TITOLO III

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

Capo I

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE TIPICHE

 

     Art. 8. Definizione delle strutture organizzative.

     La struttura organizzativa della Regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975, è costituita dai settori e posizioni di ricerca, dai servizi e dagli uffici.

     La costituzione dei settori e delle posizioni di ricerca è determinata con legge. I criteri e le posizioni di ricerca istituiti con la presente legge sono indicati ai successivi articoli 28 e 29. La Giunta regionale determina i servizi e gli uffici in cui si ripartiscono i settori sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si dà per acquisito.

     La dotazione organica, per qualifiche funzionali, per ogni settore e posizione di ricerca è deliberata dalla Giunta regionale, nei limiti della dotazione organica fissata con la presente legge e indicata al successivo articolo 30.

     La dotazione organica e relative qualifiche funzionali del personale da assegnare agli uffici è deliberata dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica dei settori o dei servizi cui essi appartengono [3].

 

     Art. 9. Il settore.

     Il settore è struttura organizzativa di secondo livello istituito per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

     La individuazione degli ambiti di competenza di ciascun settore è determinata dagli artt. 28 e 29 della presente legge. La specificazione analitica dei compiti dei settori e delle posizioni di ricerca è determinata con atto amministrativo dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 10. La posizione di ricerca.

     La posizione di ricerca svolge attività di documentazione, ricerca e sperimentazione al fine di fornire elementi di conoscenza e di valutazione tecnica per l'attività amministrativa regionale.

 

     Art. 11. Il servizio.

     Il servizio è struttura organizzativa di primo livello ed è istituita come articolazione del settore per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.

     I compiti dei servizi e la loro distribuzione fra i settori sono determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. L'ufficio. [4]

     L'Ufficio è istituito come ulteriore articolazione funzionale dei servizi, o come diretta articolazione dei settori, per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessita di una particolare struttura organizzativa snella ed omogenea.

     L'individuazione dei compiti degli uffici e la loro distribuzione fra i settori o i servizi sono determinate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 13. Attribuzioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

     Le attribuzioni di competenze della Giunta regionale di cui agli artt. 8, 9, 11 e 12 per quanto concerne la struttura organizzativa del Consiglio regionale, sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza.

 

Capo II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE SPECIALI

 

     Art. 14. Gabinetti del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale dispongono di un Gabinetto.

     I Gabinetti collaborano allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.

     I Gabinetti non possono intralciare l'attività normale degli uffici amministrativi, né sostituirsi ad essi.

     Per il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 27.

 

     Art. 15. Segreterie particolari e personale dei Gruppi consiliari.

     Il Presidente e i componenti della Giunta regionale, il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio regionale dispongono di segreterie particolari per l'attività di collaborazione inerenti la carica. I segretari dell'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti si avvalgono per le proprie esigenze funzionali, di almeno una unità, tratta dal ruolo organico regionale.

     Le segreterie particolari non possono intralciare l'attività normale degli uffici, né sostituirsi ad essi.

     I Gruppi consiliari dispongono di personale ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15.

 

     Art. 16. Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

     La Giunta ed il Consiglio regionale dispongono di servizi stampa e pubbliche relazioni.

 

     Art. 17. Composizione delle strutture organizzative speciali.

     Il personale addetto ai Gabinetti ed alle segreterie particolari può essere scelto fra i dipendenti del ruolo unico regionale o, anche in soprannumero, fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico di altre Amministrazioni pubbliche e della scuola [5].

     Limitatamente ai Capi di Gabinetto ed al Segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta, del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica Amministrazione.

     Il numero complessivo del personale addetto ai Gabinetti non può essere superiore a nove unità per il Gabinetto del Presidente della Giunta e a sei unità per il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

     Il numero complessivo del personale addetto alle segreterie particolari non può essere superiore a sei unità per la segreteria particolare del Presidente della Giunta, a quattro unità per le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta e a tre unità per le segreterie dei Vice Presidenti del Consiglio.

     Il conferimento di incarico presso i Gabinetti e le segreterie particolari non costituisce immissione nel ruolo regionale né titolo preferenziale a questo fine.

     Al conferimento degli incarichi si procede:

     - con decreto del Presidente della Giunta regionale per il proprio Gabinetto e per la segreteria particolare propria e degli Assessori, su proposta in tal caso degli Assessori medesimi;

     - con atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il Gabinetto del Presidente del Consiglio e per le altre segreterie particolari.

     Gli incarichi possono essere revocati e si risolvono di diritto quando cessano dalla carica i titolari che avevano avanzato la richiesta nominativa.

     Il personale appartenente al ruolo regionale ovvero al ruolo organico di pubbliche Amministrazioni viene comandato al Gabinetto ed alla segreteria particolare secondo le procedure fissate dalla vigente normativa. Il personale appartenente al ruolo regionale, al termine del comando presso il Gabinetto o la segreteria particolare è riassegnato all'ufficio di provenienza, ove ricopre la posizione che aveva precedentemente al comando.

     Ai Capi di Gabinetto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta competono, se appartenenti al ruolo regionale del secondo livello dirigenziale, per il periodo in cui rivestono la carica, le indennità previste per gli appartenenti alla detta qualifica dirigenziale.

 

     Art. 18. Composizione dei servizi stampa e pubbliche relazioni.

     I servizi stampa e pubbliche relazioni della Giunta e del Consiglio regionale sono dotati di personale appartenente al ruolo organico regionale e si possono avvalere della specifica competenza di non più di due giornalisti esterni per ciascuno dei servizi.

     Per i giornalisti assegnati ai servizi valgono le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975.

 

 

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE STRUTTURE

 

Capo I

DIPENDENZA E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE

 

     Art. 19. Dipendenza funzionale dei settori.

     I settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     I settori e le posizioni di ricerca della Giunta regionale dipendono funzionalmente, dal Presidente della Giunta o dai singoli Assessori, in relazione alla ripartizione degli incarichi ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

     I settori e le posizioni di ricerca dell'organo regionale di Controllo e sue sezioni dipendono funzionalmente dal Comitato regionale o dalle sue sezioni, nel rispetto della normativa di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 20. Dipendenza funzionale dei servizi.

     I servizi dipendono funzionalmente dal settore nell'ambito dei quali vengono istituiti.

 

     Art. 21. Dipendenza funzionale degli uffici.

     Gli uffici dipendono funzionalmente dal settore e dai servizi nell'ambito dei quali vengono istituiti.

 

     Art. 22. Aree funzionali omogenee.

     Quando più settori e posizioni di ricerca svolgono attività affini sono aggregati in una unica area funzionale, nell'ambito della quale sono fra di loro coordinati al fine di garantire la massima efficienza dell'azione amministrativa.

     L'individuazione delle diverse aree funzionali omogenee e dei relativi settori e posizioni di ricerca è effettuata con legge regionale.

 

     Art. 23. Gruppi di lavoro.

     All'interno delle strutture organizzative possono essere costituiti gruppi di lavoro, anche a carattere intersettoriale per la realizzazione, entro termini stabiliti, di determinati obiettivi connessi con le esigenze del programma di lavoro delle strutture medesime.

     I gruppi di lavoro hanno carattere temporaneo e sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale che provvede con il medesimo atto, a indicare gli obiettivi, a fissare la durata, a determinare la composizione e a designare il responsabile organizzativo che deve assicurare il necessario coordinamento sul piano funzionale ed operativo.

     Per i servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 24. Conferenze di organizzazione.

     Al fine di esaminare l'attività delle varie strutture organizzative e discutere su proposte di miglioramento del loro funzionamento, ovvero per verificare lo stato di programmi e obiettivi che rivestono particolare importanza, ciascuno Assessore convoca e presiede, almeno una volta all'anno, conferenze periodiche per le strutture cui è preposto ed alle quali partecipano tutti i dipendenti assegnati alle strutture.

     Per le strutture del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Capo II

INCARICHI DI DIREZIONE

 

     Art. 25. Coordinamento dell'area funzionale.

     Per ogni area funzionale omogenea, individuata ai sensi del precedente art. 22 e comunque nei limiti previsti dal quarto comma dell'art. 18 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, la Giunta nomina un Coordinatore con le modalità di cui all'articolo 22 della citata legge regionale.

 

     Art. 26. Responsabilità dei settori, delle posizioni di ricerca, dei servizi e degli uffici.

     Per ciascuna struttura organizzativa, in conformità di quanto disposto con l'art. 8 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 e sulla base dei criteri oggettivi di professionalità, anzianità di servizi e specializzazioni definiti con le organizzazioni sindacali, la Giunta nomina con propria deliberazione un responsabile, su proposta del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori rispettivamente competenti in rapporto agli affari cui sono preposti.

     Per le strutture del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza che trasmette alla Giunta copia dei provvedimenti adottati.

     La responsabilità di direzione del settore e della posizione di ricerca è affidata a personale appartenente alla seconda qualifica dirigenziale.

     La responsabilità di direzione del servizio è affidata a personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale.

     La responsabilità di direzione dell'ufficio è affidata a personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

     L'incarico di direzione delle strutture organizzative è conferito a tempo indeterminato e può essere revocato, con provvedimento motivato, con le stesse modalità previste dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 27. Sostituzioni temporanee.

     In caso di assenza non superiore a mesi tre del Coordinatore o del Dirigente del settore o posizioni di ricerca, il componente della Giunta preposto alla struttura organizzativa interessata nomina il Dirigente incaricato di sostituirlo, scelto prioritariamente nell'ambito della medesima e sulla base di criteri di professionalità, senza che ciò comporti alcuna variazione del suo trattamento economico.

     In caso di assenza non superiore a tre mesi del Dirigente del servizio, il componente della Giunta preposto alla strutturazione organizzativa interessata nomina il Dirigente incaricato di sostituirlo, su indicazione del Coordinatore, scelto prioritariamente nell'ambito della medesima e sulla base di criteri di professionalità, senza che ciò comporti alcuna variazione del suo trattamento economico. Per le strutture del Consiglio regionale la nomina è effettuata dal Presidente del Consiglio.

     Qualora l'assenza, esclusa quella del congedo ordinario, si protrae per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno, il componente della Giunta preposto alla struttura organizzativa interessata, propone alla Giunta la sostituzione provvisoria con altro Dirigente seguendo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 47 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984.

     Per le strutture del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza.

 

 

TITOLO V

ISTITUZIONE DEI SETTORI E DELLE POSIZIONI DI RICERCA E LORO AGGREGAZIONE IN

AREE FUNZIONALI OMOGENEE

 

     Art. 28. Settori e posizioni di ricerca del Consiglio regionale.

     Sono istituiti i seguenti settori e posizioni di ricerca del Consiglio regionale raggruppati, ai fini del precedente articolo 22, in aree funzionali omogenee con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati.

 

A/1 - Area funzionale: AFFARI DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

SETTORI

 

1 - Segreteria Generale del Consiglio

     Competenze: [6]

     - cura la trattazione degli affari relativi ai compiti istituzionali dell'organo consiliare; assicura i rapporti con i Gruppi consiliari, la Giunta, il Commissario di Governo e la Commissione di Controllo, gli uffici statali, regionali e delle altre Regioni; assicura i necessari rapporti con il Governo centrale e con le Camere; mantiene i rapporti non istituzionali con le formazioni sociali, i movimenti di opinione e di cultura; cura i rapporti con esperti e consulenti nominati dal Consiglio;

     - riceve le proposte di legge, di regolamento e di schemi di disegni di legge di iniziativa della Giunta e ne cura l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti; cura l'archivio generale;

     - svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze del Consiglio e nelle conferenze dei Presidenti dei gruppi redigendone i relativi verbali;

     - cura la convocazione del Consiglio, la preparazione del relativo ordine del giorno, la registrazione dei fascicoli inerenti gli argomenti iscritti e l'invio della documentazione relativa ai consiglieri e ad altri soggetti individuati preventivamente, l'annotazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, la classificazione dei progetti e dei disegni di legge in fase di presa in considerazione;

     - cura la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti sommari ed integrali delle sedute, la stesura delle deliberazioni consiliari ed il coordinamento formale dei testi delle leggi e dei regolamenti così come approvati dal Consiglio. Sovrintende al servizio stenografico, di registrazione e di traduzione;

     - il Dirigente del settore assume la denominazione di Segretario Generale del Consiglio.

 

2 - Segreteria Ufficio di Presidenza

     Competenze:

     - assiste il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'organizzazione degli uffici; nella destinazione dei locali e del personale assicurando il necessario coordinamento organizzativo, logistico e funzionale per l'espletamento dell'attività consiliare.

     Sovrintende al parco auto e rimessa, nonché al centralino telefonico;

     - svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze dell'Ufficio di Presidenza redigendo i relativi verbali. Provvede allo smistamento della corrispondenza, alla raccolta ed alla classificazione degli atti in arrivo;

     - provvede agli adempimenti relativi all'esercizio del l'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio. Cura ogni altro affare a carattere gestionale che non rientra nella sfera di competenza degli altri settori;

     - cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti e provvede a tutti gli adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale. Riceve segnalazioni in ordine all'infrazione disciplinare e ne cura la trasmissione, unitamente ai relativi atti, all'organo competente a promuovere il procedimento disciplinare;

     - cura il ricevimento di delegazioni di Stati esteri, di delegazione di altre Regioni e la partecipazione di delegazioni di consiglieri e di funzionari del Consiglio a convegni ed incontri di studio, provvedendo alla raccolta e trasmissione dei relativi atti al servizio e documentazione.

 

3 - Commissioni del Consiglio - Giunte e Gruppi consiliari

     Competenze: [7]

     - cura la predisposizione e la notificazione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute; cura i rapporti con la Giunta regionale ed i singoli Assessori, nonché con gli Uffici ed Enti interessati ai procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi di rispettiva competenza. Svolge analoghi compiti di Segreteria per le Commissioni speciali ed il Collegio dei revisori dei Conti;

     - cura la raccolta, classificazione ed istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento dell'attività di studio e referente propria delle Commissioni; coordina testi e cura la successiva trasmissione agli organi competenti; assiste i consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione di proposte ed emendamenti;

     - cura quanto necessario allo svolgimento delle attività istituzionali delle Giunte e dei Gruppi consiliari raccogliendo, classificando ed istruendo il materiale documentale a ciò necessario. E' d'ausilio nella stesura degli atti ed assicura gli opportuni contatti con l'Ufficio di Presidenza, la Segreteria generale del Consiglio e le Commissioni;

     - cura le attività amministrative strumentali ai compiti statutari e regolamentari propri dei Gruppi consiliari ai sensi anche della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4.

 

4 - Legislativo

     Competenze:

     - provvede, su richiesta dell'ufficio studi e consulenza, al reperimento delle fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinarie. Cura l'osservatorio di legislazione regionale, nazionale ed europea;

     - svolge studi di carattere legislativo, statistico economico, documentale e dottrinario. Assiste nella redazione dei progetti di legge e di regolamento i consiglieri e i soggetti titolari della iniziativa legislativa che ne facciano richiesta. Presta in genere consulenza in materia legislativa su richiesta del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni dei gruppi e dei singoli consiglieri;

     - provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione dei documenti che interessano la Regione ed in particolare il Consiglio regionale. Collabora con il servizio automatico dei terminali collegati con la Camera dei Deputati e con la Corte di Cassazione.

     Sovrintende al servizio copia, fotocopia, microfilmatura e riproduzione di documenti in genere;

     - Cura la conservazione, la classificazione e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico del Consiglio.

 

5 - Amministrazione e contabilità

     Competenze:

     - cura la redazione del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale, di cassa e di competenza ed i relativi provvedimenti di variazione, del conto consuntivo e predispone le relative relazioni;

     - provvede alla compilazione delle scritture contabili concernenti le entrate, le spese, il movimento di cassa. Procede al calcolo ed all'erogazione dell'indennità spettanti ai consiglieri dei contributi ai Gruppi consiliari, degli emolumenti e degli oneri riflessi del personale, nonché al pagamento delle missioni e del lavoro straordinario;

     - cura gli adempimenti connessi all'economato, patrimonio e contratti;

     - cura gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa contabile dei fondi di previdenza e di solidarietà dei consiglieri.

 

POSIZIONE DI RICERCA

 

     6) Studi, ricerche e documentazione sull'assetto e l'utilizzazione del territorio - compete alla posizione di ricerca: elaborazione di studi, ricerca, documentazione e proposte in materia di assetto ed utilizzazione del territorio, nonché di supporto all'attività dell'area funzionale.

     7) Studi, ricerche e documentazione su economia e bilancio - compete alla posizione di ricerca: elaborazione di studi, ricerca, documentazione e proposte in materia di economia e bilancio, nonché di supporto all'attività dell'area funzionale.

     8) Studi, ricerche e documentazione sui servizi sociali e sanitari - compete alla posizione di ricerca: elaborazione di studi, ricerca, documentazione e proposte in materia di servizi sociali e sanitari, nonché di supporto all'attività dell'area funzionale.

 

     Art. 29. Settori e posizioni di ricerca della Giunta regionale. [8]

     Sono istituiti i seguenti settori e posizioni di ricerca della Giunta regionale raggruppati, ai fini del precedente art. 22, in aree funzionali omogenee con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati.

 

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

A/2 - Area funzionale: AFFARI DELLA PRESIDENZA

 

SETTORI

     9) Affari Generali della Presidenza. Compete al settore: espletamento dell'attività connessa alle funzioni del Presidente, quale organo e rappresentante della Regione, nei rapporti istituzionali con gli altri organi regionali, con gli Enti locali, con gli organi dello Stato, con le altre Regioni e con gli organismi comunitari ed internazionali; trattazione degli affari riguardanti le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali; il cerimoniale e le pubbliche relazioni; la partecipazione della Regione a manifestazioni ed iniziative di interesse regionale, nazionale ed internazionale.

     10) Delegazione di Roma. Compete al settore: assistenza tecnica al Presidente, al Vice Presidente, agli Assessori, ai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari ed ai consiglieri regionali in occasione della loro permanenza a Roma per esigenze operative; raccolta della documentazione legislativa e di atti della pubblica amministrazione di interesse regionale, anche ai fini della loro trasmissione agli organi della Regione interessati; gestione dei servizi della sede di Roma della Regione Calabria.

     11) Protezione Civile. Compete al settore: espletamento dell'attività intesa a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivante da catastrofe, calamità naturali o altri eventi eccezionali; la tenuta dei rapporti sul piano tecnico con gli organi dello Stato, con gli Enti locali e con altri organismi operanti in materia di protezione civile; l'assistenza al Presidente in relazione alle funzioni allo stesso attribuite quale Presidente del Comitato regionale per la protezione civile, le iniziative per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della protezione civile.

     12) Servizi ispettivi. Compete al settore: lo svolgimento di compiti aventi carattere di accertamento, esame, controllo e verifica sull'attività amministrativa delle strutture organizzative regionali.

 

A/3 - Area funzionale: PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E SVILUPPO REGIONALE

 

SETTORI

     13) Programmazione socio-economica e affari CEE. Compete al settore: lo studio ed analisi della metodologia più adeguata per il migliore utilizzo delle risorse; la trattazione degli affari riguardanti piani e programmi, assicurando la loro coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria e con il programma regionale di sviluppo; l'assistenza tecnica alla Commissione per il piano di sviluppo regionale ed all'Ufficio del piano, di cui alla legge regionale n. 3 del 2 maggio 1978; la tenuta dei rapporti con gli organismi statali, con gli organi tecnici della programmazione regionale, con altre Regioni, con enti ed aziende dipendenti dalla Regione, con società a partecipazione regionale in materia di programmazione e con gli organi della CEE; l'attività di documentazione e di informazione sulla legislazione comunitaria e su quella statale e regionale attuativa delle iniziative CEE.

     14) Interventi straordinari e controllo di gestione dei progetti. Compete al settore: la definizione, di concerto con il settore «programmazione socio-economica», dei criteri e dei metodi per l'elaborazione dei programmi generali e settoriali sull'intervento straordinario; la verifica di coerenza con l'intervento straordinario dei progetti presentati per il relativo finanziamento da enti subregionali ed assistenza tecnica a favore degli enti medesimi; la tenuta dei rapporti con gli organi dello Stato abilitati alla programmazione e alla gestione dell'intervento straordinario; il controllo del processo di realizzazione dei progetti in riferimento alle fasi temporali, ai costi ed ai risultati, in collegamento con il settore «bilancio e programmazione finanziaria».

     15) Informazioni e servizi alle imprese. Compete al settore: la predisposizione di studi ed indagini finalizzate ad orientare l'imprenditore locale verso i settori più produttivi; la prestazione di strumenti e servizi che permettano alle piccole e medie imprese di accrescere la loro possibilità di azione e di avere informazioni sulle potenzialità dei mercati nazionali ed esteri e sui loro eventuali effetti sulla produzione e sulla organizzazione di dette imprese; la raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione delle stesse alle imprese che ne facciano richiesta.

     16) Sistema informativo e statistico. Compete al settore: la gestione del Centro Elaborazione Dati (CED); l'elaborazione di indicatori statistici e l'elaborazione e diffusione dei dati statistici in occasione dei censimenti generali ed indagini occasionali; la cura dei rapporti con l'ISTAT.

 

A/4 - Area funzionale: AFFARI LEGISLATIVI E LEGALI

 

SETTORI

     17) Legislativo, studi e ricerche. Compete al settore: l'elaborazione, in collegamento con gli uffici interessati, dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale; l'esame dei rilievi eventualmente sollevati dal Governo e formulazione delle proposte conseguenti; lo svolgimento degli adempimenti connessi con la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regionali e raccolta ufficiale delle stesse; lo studio, anche comparato con la legislazione statale e regionale, per la valutazione dei riflessi della normativa regionale; decreti del Presidente della Giunta regionale e raccolta ufficiale degli stessi; l'analisi giuridica di fattibilità delle leggi sotto il profilo del rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, dello Statuto regionale; l'accertamento della coerenza dei progetti di legge con la legislazione regionale vigente, con le decisioni programmatiche e con le linee istituzionali; l'assistenza alla Giunta in sede di discussione dei progetti di legge presso le Commissioni consiliari ed il Consiglio regionale; consulenza giuridica ai servizi regionali.

     18) Legale, contenzioso e contratti. Compete al settore: di esprimere parere in ordine alla instaurazione di liti, alla resistenza in giudizio ed alla definizione delle controversie; la cura degli affari riguardanti il contenzioso civile, tributario, giurisdizionale amministrativo e costituzionale; la tenuta dei rapporti con i legali esterni; l'esame preliminare e la stipula dei contratti; la tenuta del repertorio, la registrazione, trascrizione e volturazione.

 

GIUNTA REGIONALE

 

A/5 - Area funzionale: AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA

 

SETTORI

     19) Segreteria Generale della Giunta regionale. Compete al settore: l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e la trattazione di tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale, non demandate specificatamente alla competenza di altri settori; l'espletamento delle incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute; la tenuta dei rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, l'attività di raccordo con gli altri settori per la predisposizione di provvedimenti di competenza della Giunta e per l'attuazione delle decisioni assunte; interrogazioni, interpellanze e mozioni in collegamento con gli uffici interessati; redazione, pubblicazione, diffusione e raccolta del Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il dirigente del settore assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

     20) Organizzazione, metodi e produttività. Compete al settore: la trattazione di tutti gli affari concernenti le strutture organizzative della Regione e la formulazione delle proposte in ordine alla istituzione, modificazione e soppressione delle stesse; la definizione delle dotazioni organiche e delle professionalità; l'organizzazione e i metodi di lavoro; la semplificazione delle procedure amministrative di intesa con i settori regionali interessati; la cura delle relazioni sindacali di carattere generale a livello nazionale, regionale e locale; la redazione, con scadenza biennale, del «manuale organizzativo della Regione Calabria» contenente la descrizione analitica delle strutture regionali, dei loro compiti e del loro funzionamento. Il dirigente del settore assume la denominazione di Vice Segretario generale della Giunta.

 

A/6 - Area funzionale: AFFARI DEL PERSONALE

 

SETTORI

     21) Gestione giuridica del personale. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi all'amministrazione del personale sotto l'aspetto giuridico; gli adempimenti relativi a comandi, trasferimenti, mobilità, provvedimenti disciplinari ed inquadramenti derivanti da contratti di lavoro; la tenuta ed aggiornamento dei ruoli organici del personale.

     22) Gestione economica e previdenziale del personale. Compete al settore: la trattazione degli affari concernenti il trattamento economico, gli emolumenti accessori, le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali e sindacali; la cessazione del rapporto di impiego e trattamento di previdenza e quiescenza; la tenuta dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali per gli adempimenti relativi alle posizioni assicurative; trattamento per missioni e prestazioni straordinarie ed ogni altra tipologia avente carattere economico.

     23) Formazione del personale. Compete al settore: l'analisi dei bisogni formativi del personale regionale in relazione all'organizzazione del lavoro; l'attuazione delle iniziative formative; la tenuta dei rapporti con le organizzazioni dei dipendenti in tema di attività socio-ricreative finalizzate soprattutto ad elevare cultura e qualificazione.

 

I DIPARTIMENTO

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 

A/7 - Area funzionale: ASSETTO DEL TERRITORIO

 

SETTORI

     24) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altro settore dell'area funzionale; l'elaborazione di proposte legislative e regolamentari in materia di urbanistica; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa sull'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area; l'assistenza giuridica alla commissione urbanistica regionale.

     25) Strumenti urbanistici e vigilanza in materia urbanistica. Compete al settore: l'istruttoria degli strumenti urbanistici; l'elaborazione delle proposte dell'organo regionale competente in materia; il controllo e la verifica circa l'attuazione degli strumenti urbanistici; la funzione di indirizzo in sede di attuazione delle deleghe in materia urbanistica; la predisposizione degli atti relativi agli interventi sanzionatori per l'abusivismo edilizio, la formulazione dei pareri in materia.

     26) Tutela dell'ambiente, beni ambientali e naturali. Compete al settore: la tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche e dei beni ambientali; l'interpretazione della legislazione statale e regionale in materia urbanistica e dei beni ambientali; la vigilanza in materia di tutela ambientale e l'attuazione delle procedure per la eliminazione delle iniziative assunte in difformità alla normativa vigente in materia.

     27) Trasporti regionali infrastrutture. Compete al settore: l'attuazione delle procedure relative agli investimenti nel settore; la interpretazione della normativa regionale e statale in materia di trasporto pubblico regionale; il coordinamento tra gli interventi attinenti i trasporti pubblici locali e quelli a livello territoriale e regionale.

     28) Sistema di trasporto pubblico integrato. Compete al settore: la elaborazione di studi e ricerche in materia di trasporto pubblico integrati tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza statali ai fini della pianificazione, ai diversi livelli, dei trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture connesse; gli studi e le ricerche in materia di progettazione e programmi concernenti le infrastrutture autostradali, viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

 

POSIZIONE DI RICERCA:

     29) Studi, documentazioni, ricerche in materia di urbanistica, pianificazione territoriale. Compete alla posizione di ricerca: gli studi e le ricerche per la pianificazione urbanistica; i collegamenti con gli organismi dello Stato e delle Regioni per verificare e promuovere la coerenza degli atti della pianificazione territoriale con la programmazione nazionale e quella delle altre Regioni; promuove l'attività di studi e di ricerca diretta a garantire la coerenza degli interventi di settore con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo.

 

A/8 - Area funzionale: LAVORI PUBBLICI

 

SETTORI

     30) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altro settore dell'area funzionale; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa sull'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area; assistenza giuridica al comitato regionale tecnico amministrativo di cui alla legge regionale numero 31/79.

     31) Gestione amministrativa programmi opere pubbliche ed edilizia residenziale. Compete al settore: gli adempimenti amministrativi connessi al trasferimento e consolidamento degli abitati; agli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità, alle opere elettriche idrauliche ed igieniche e di difesa del mare; gli adempimenti amministrativi inerenti alla gestione dei programmi riguardanti: le opere pubbliche infrastrutturali eseguite direttamente o delegate agli Enti locali; la gestione dei programmi e progetti di intervento per la promozione e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata; la vigilanza, per quanto di competenza, sull'attività degli Istituti autonomi delle case popolari.

     32) Affari tecnici centrali e coordinamento attività settori decentrati di Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria. Compete al settore: la elaborazione di standards e di norme tecniche riguardanti le opere pubbliche; il coordinamento tecnico degli interventi regionali in materia di opere pubbliche; il coordinamento e la vigilanza sulle opere pubbliche da eseguirsi da parte dei competenti settori regionali e da parte degli enti sub-regionali.

     33) Affari tecnici per la provincia di Catanzaro. Compete al settore: la istruttoria tecnica dei progetti di opere di interesse pubblico; la sorveglianza tecnico-amministrativa sull'esecuzione di opere di pronto intervento e di consolidamento degli abitati; la tutela e la vigilanza sul regime idraulico dei corsi d'acqua.

     34) Affari tecnici per la provincia di Cosenza. Compete al settore: la istruttoria tecnica dei progetti di opere di interesse pubblico; la sorveglianza tecnico-amministrativa sull'esecuzione di opere pubbliche; l'esecuzione delle opere di pronto intervento e di consolidamento degli abitati; la tutela e la vigilanza sul regime idraulico dei corsi d'acqua.

     35) Affari tecnici per la provincia di Reggio Calabria. Compete al settore: la istruttoria tecnica dei progetti di opere di interesse pubblico; la sorveglianza tecnico-amministrativa sulla esecuzione di opere pubbliche; l'esecuzione delle opere di pronto intervento e di consolidamento degli abitati; la tutela e la vigilanza sul regime idraulico dei corsi d'acqua.

     36) Tutela dell'inquinamento. Compete al settore: la programmazione e la attuazione delle iniziative in materia di difesa dell'ambiente; gli interventi in materia di smaltimento dei liquami e dei rifiuti; i piani regionali di interventi in materia di risanamento delle acque, dell'area e del suolo e, in genere, tutti gli adempimenti in ordine alle competenze regionali in tema di adeguamento e controllo degli scarichi e delle emissioni.

 

POSIZIONE DI RICERCA

     37) Difesa del suolo rischio sismico ed idrogeologico. Compete alla posizione di ricerca: l'elaborazione di studi, ricerca programmi in materia di difesa del suolo, nonché dell'uso e disciplina delle acque; la elaborazione di studi, ricerche, programmi e proposte sulle caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e sismiche dei terreni; nonché sui recuperi degli edifici contro il rischio sismico.

 

II DIPARTIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO

 

A/9 - Area funzionale: INDUSTRIA

 

SETTORI

     38) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altri settori dell'area funzionale; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulla procedura amministrativa poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa sull'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

     39) Promozione industriale, energia, cave e torbiere, acque minerali e termali, miniere. Compete al settore: la elaborazione di piani e proposte per lo sviluppo industriale e per attrezzare le aree per l'insediamento produttivo; i rapporti con gli enti e le parti sociali per la soluzione dei punti di crisi; l'attuazione degli interventi relativi alle agevolazioni creative, l'adozione dei provvedimenti in materia di ricerca, coltivazione e sfruttamento delle acque minerali e termali; la vigilanza in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria e, in collegamento con il competente settore, la vigilanza circa la osservanza delle norme di igiene e del lavoro; gli studi e la ricerca in materia di fonti energetiche.

     40) Commercio, fiere e mercati, osservatorio prezzi. Compete al settore: l'attuazione degli adempimenti relativi alla materia del commercio al dettaglio, all'in grosso e negli esercizi commerciali; gli adempimenti connessi all'attività dei Comitati provinciali prezzi; gli adempimenti relativi alla rete di distribuzione dei carburanti; la promozione e la commercializzazione della produzione regionale; i rapporti con gli istituti di credito in materia di commercio e le conseguenti proposte all'organo regionale competente.

     41) Artigianato. Compete al settore: l'attività promozionale in materia di artigianato; la programmazione e le iniziative in materia di aree attrezzate per insediamenti artigiani ed il raccordo delle iniziative tese alla creazione di aree polifunzionali; i rapporti con gli istituti di credito per la concessione dei benefici previsti in materia di artigianato; la formulazione delle conseguenti proposte all'organo regionale competente.

 

A/10 - Area funzionale: TURISMO

 

SETTORI

     42) Affari generali amministrativi e organizzazione turistica. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altri settori dell'area funzionale, gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulla procedura amministrativa posta in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa sull'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area; l'elaborazione dei piani e programmi per la organizzazione il potenziamento e lo sviluppo degli enti turistici subregionali e delle associazioni turistiche operanti nel territorio regionale; il coordinamento e l'indirizzo circa l'attività degli enti e delle associazioni nell'ambito del piano e dei programmi regionali di sviluppo del settore; la istituzione e la tenuta degli albi regionali delle associazioni e delle categorie professionali previsti dalle leggi regionali in materia.

     43) Industria alberghiera e promozione delle attività termali. Compete al settore: la elaborazione dei piani e programmi per lo sviluppo ed il potenziamento del patrimonio ricettivo regionale; gli studi e le proposte in materia di infrastrutture turistiche per una corretta localizzazione sul territorio; gli studi e le proposte in materia di strutture ricettive; le attività promozionali del termalismo; la elaborazione dei piani e programmi per lo sviluppo ed il potenziamento degli stabilimenti e degli impianti termali per la loro valorizzazione; finanziamenti, incentivazioni ed agevolazioni per la valorizzazione e lo sviluppo degli impianti, delle attrezzature termali ed i relativi servizi.

     44) Promozione e sviluppo del turismo. Compete al settore: la elaborazione di iniziative miranti a divulgare la conoscenza della Regione nelle sue varie componenti e la realizzazione di attività di supporto alla commercializzazione del prodotto turistico; la propaganda dell'offerta turistica regionale attraverso gli strumenti pubblicitari, i mezzi di informazione, la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed altre forme organizzative della commercializzazione; la predisposizione di piani pluriennali ed annuali in materia di promozione turistica; la elaborazione di iniziative che consentono il raccordo tra le attività promo pubblicitarie e quelle di commercializzazione.

     45) Promozione sportiva e del tempo libero. Compete al settore: la elaborazione dei piani pluriennali ed annuali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero, gli studi e le proposte per l'individuazione di aree omogenee e attrezzate, di dimensione sovracomunale, per insediamenti sportivi e del tempo libero, definibili come aree di programmazione sportiva; gli studi delle problematiche concernenti le devianze sociali e, in particolare di quelle giovanili; le proposte per la predisposizione di un sistema di interventi regionali per un sano impiego del tempo libero; gli interventi diretti al funzionamento in favore degli enti e delle associazioni per la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e per il tempo libero.

 

A/11 - Area funzionale: AGRICOLTURA E FORESTE

 

SETTORI

     46) Affari generali giuridico amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altro settore dell'area funzionale; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza nelle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa sull'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi informativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

     47) Assetto fondiario bonifiche infrastrutture. Compete al settore: gli interventi in materia di opere di bonifica, di irrigazione; gli interventi per la difesa e la valorizzazione dei terreni; il riordino e la ricomposizione fondiaria compreso l'ampliamento della proprietà diretto- coltivatrice; gli interventi in materia di terre pubbliche e collettive regolate dalla legge 1766/1927.

     48) Promozione sviluppo agricolo. Compete al settore: gli adempimenti in materia di ricerca di interesse regionale, sperimentazione, divulgazione agricola, informazione socio-economica; gli interventi in materia di formazione professionale in agricoltura con riferimento alle normative in agricoltura; la valorizzazione e la tutela del patrimonio faunistico e dei patrimonio ittico nelle acque interne; la formazione della cooperazione e dell'agroturismo; l'educazione alimentare.

     49) Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari. Compete al settore: gli adempimenti connessi in materia di organizzazione della produzione da parte dell'associazione dei produttori; la programmazione e gli interventi in favore delle industrie agro-alimentare; la promozione della commercializzazione e gli interventi di mercato; tutela, qualità dei prodotti agro-alimentari calabresi e coordinamento delle attività in materia di alimentazione, svolta dagli uffici operanti nella stessa area funzionale; esercizio delle funzioni relative alla promozione e all'ordinamento dei consumi alimentari; la collaborazione agli organi dello Stato nell'attività di repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli; servizi comunitari di pagamento e rendiconto premi ed integrazioni prezzo nei settori olio-grano-agrumi; comitati consultivi prezzi e controllo sui mercati generali ed al dettaglio; ricerche di mercato e predisposizione di analisi economiche e congiunturali; interventi concernenti la realizzazione ed i potenziamenti degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari.

     50) Politica delle strutture. Compete al settore: gli interventi in favore delle aziende agricole per il miglioramento della struttura aziendale; la valorizzazione degli allevamenti; il vivaismo e le attività sementiere; il credito agrario gli interventi conseguenti a calamità naturali.

     51) Tutela e vigilanza negli enti operanti nel settore. Compete al settore: l'acquisizione, la protocollazione e la classificazione degli atti inviati dagli enti soggetti a controllo; l'espletamento delle attività preparatorie finalizzate ai provvedimenti di competenza dell'organo di controllo; la formalizzazione delle decisioni assunte in sede di vigilanza e tutela; l'attività di consulenza tecnico-giuridica a favore degli enti sottoposti a controllo; l'assistenza alle sedute della commissione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 28/78.

 

POSIZIONE DI RICERCA:

     52) Studi, indagini, documentazione per lo sviluppo dell'agricoltura. Compete alla posizione di ricerca la elaborazione di studi, ricerche e documentazioni necessarie alla programmazione ed all'attività dell'area funzionale.

 

A/12 - Area funzionale: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE CONTABILE

 

SETTORI

     53) Bilancio e Programmazione finanziaria. Compete al settore: la impostazione; la elaborazione e l'aggiornamento del bilancio pluriennale, di intesa con il settore della programmazione socio-economica ed affari CEE; la predisposizione della relazione programmatica prevista dall'articolo 3 della legge regionale n. 5/78, d'intesa con il servizio della programmazione socio-economica ed affari CEE; la impostazione e la formazione del bilancio annuale e delle relative variazioni; la predisposizione degli elementi finanziari dei piani di spesa, dei piani di intervento settoriale, delle proposte di legge e degli atti amministrativi comportanti spesa; l'esame ed il parere in ordine ai bilanci conti e provvedimenti di spesa di enti strumentali della Regione.

     54) Gestione dell'entrata e della spesa regionale - rendiconti. Compete al settore: l'accertamento e la riscossione delle entrate, in collaborazione con il settore bilancio e programmazione per quanto attiene eventuali sfasature tra previsioni e accertamenti; la registrazione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione; la emissione degli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati ed il riscontro contabile sui relativi rendiconti; la vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e sui contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali, nonché le ispezioni previste dalle vigenti leggi regionali; i rapporti con il servizio di tesoreria in ordine alle verifiche di cassa.

     55) Tributi e contenzioso tributario. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi alla istituzione ed alla gestione di tributi regionali nonché di quelli attinenti alla gestione delle quote di tributi erariali; i rapporti con gli uffici terzi incaricati delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali; i rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito di tributi erariali; la trattazione degli affari relativi al contenzioso tributario regionale; l'istruttoria e la definizione delle contravvenzioni in materia di tributi regionali; la denuncia annuale dei redditi e la tenuta della contabilità ad essa propedeutica; la collaborazione con il settore «Bilancio e programmazione finanziaria» in sede di definizione della previsione dell'entrata.

     56) Provveditorato ed Economato Patrimonio, Demanio ed Autoparco. Compete al settore: l'attuazione delle incombenze ed attività previste dall'apposito regolamento regionale; la direzione e la gestione degli interventi di conservazione del patrimonio regionale e di condizione tecnico-amministrativa degli stabili e degli impianti; la tenuta degli inventari delle dotazioni mobiliari e la formulazione delle proposte per la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile regionale; gli adempimenti relativi alle acquisizioni ed alienazioni di beni mobili comprese macchine ed automezzi regionali; gli adempimenti relativi alla definizione ed alla esecuzione dei programmi riferiti alla gestione e conservazione del demanio e patrimonio regionale; gli adempimenti relativi alle acquisizioni, al trasferimento, alle costituzioni di diritti, alle permute, alle locazioni, alle concessioni in uso e in comodato dei beni immobili. Il dirigente del settore «Gestione delle entrate e della spesa regionale» assume la denominazione di Direttore di ragioneria.

 

A/13 - Area funzionale: SANITA'

 

SETTORI

     57) Programmazione sanitaria - Affari Generali giuridico- amministrativi. Compete al settore: la trattazione di tutti gli affari di competenza non demandati specificatamente ad altri settori dell'area; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa nell'ambito dell'area funzionale e con seguenti proposte per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area, la trattazione della programmazione socio-sanitaria; la trattazione delle risorse, controlli finanziari e riparto del fondo sanitario; la trattazione della programmazione di edilizia sanitaria e sociale, il patrimonio; l'attuazione dei flussi e la gestione del sistema informativo sanitario.

     58) Personale delle S.S.N. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi alla gestione del personale sanitario delle UU.SS.LL. ed al suo aggiornamento e qualificazione; i concorsi delle UU.SS.LL.

     59) Igiene e sanità pubblica - medicina legale - veterinaria. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi all'igiene pubblica, all'igiene ambientale e degli alimenti, alla medicina legale e sportiva; gli interventi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti; lo studio e gli interventi di igiene animale; la vigilanza sugli alimenti di origine animale, allevamenti e produzione.

     60) Assistenza sanitaria convenzionata. Compete al settore: la trattazione degli affari in materia di assistenza sanitaria privata convenzionata; la trattazione di tutti gli affari concernenti l'attuazione e la gestione delle convenzioni in materia di assistenza sanitaria medico generica e pediatrica, degli accordi collettivi nazionali di medicina, di guardia medica; la trattazione degli affari in materia di strutture convenzionate.

     61) Assistenza sanitaria - preventiva - riabilitativa  curativa- farmaceutica. Compete al settore: la trattazione sanitaria ospedaliera pubblica e la trattazione degli affari concernenti i presidi ospedalieri e istituzioni pubbliche; la trattazione degli affari concernenti la medicina preventiva; la trattazione affari in materia di cura e riabilitazione; l'assistenza farmaceutica convenzionata.

     62) Ispezione, controllo, vigilanza. Compete al settore: la trattazione degli affari riguardanti la verifica delle attività assistenziali e della gestione delle UU.SS.LL.; l'attività di consulenza in materia di problemi gestionali e assistenziali delle UU.SS.LL.; attività di controllo sull'osservanza delle direttive e dei vincoli finanziari stabiliti in materia della Regione; l'attività di controllo sulla funzionalità dei servizi, l'economicità e l'efficienza della gestione.

 

POSIZIONE DI RICERCA

     63) Studi, ricerca, documentazione in materia sanitaria. Compete alla posizione di ricerca l'attività di studio, promozione, ricerche e documentazione in materia sanitaria di supporto all'area funzionale.

 

A/14 - Area funzionale: SERVIZI SOCIALI

 

SETTORI

     64) Servizi sociali ed inserimento categorie emarginate. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi alla promozione ed organizzazione dei servizi e degli interventi di assistenza sociale nel territorio regionale; l'analisi in materia di strutture socio-assistenziali pubbliche e private; il mantenimento dei rapporti con il volontariato sociale; l'analisi organizzativa nell'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta al competente settore per l'eventuale modifica della struttura; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

 

POSIZIONE DI RICERCA

     65) Pianificazione dei servizi sociali. Compete al settore: la programmazione, la progettazione e lo studio degli interventi a favore delle categorie più deboli (minori, anziani, handicappati, ecc.) e degli interventi di edilizia sociale di concerto con il settore competente dei Lavori Pubblici; l'attività di studio, ricerca e documentazione inerente al piano socio-assistenziale; direttive di carattere generale per la corretta gestione dei diversi servizi socio-assistenziali.

 

A/15 - Area funzionale: LAVORO, EMIGRAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

SETTORI

     66) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi a tutta la problematica riguardante la emigrazione nonché di quelli non demandati specificatamente ad altri settori dell'area; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa nell'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

     67) Lavoro, occupazione, associazionismo e cooperazione. Compete al settore; l'elaborazione di studi, programmi ed interventi in materia di occupazione; affari di competenza regionale in materia di collocamento e in tutte le situazioni aventi riflessi di natura occupazionale; la trattazione degli affari concernenti le attività promozionali dell'associazionismo e della cooperazione, nonché quelle connesse al credito per il sostegno di iniziative incentivanti il settore; elaborazione di piani e programmi per lo sviluppo del movimento di cooperazione nei diversi campi di attività.

     68) Formazione professionale. Compete al settore: la trattazione degli affari riguardanti i piani pluriennali ed annuali dei corsi di formazione professionale; la cura dei rapporti con la gestione convenzionata; la vigilanza e controllo sulle attività formative anche per la verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati; l'impostazione di progetti ed interventi formativi speciali; la cura dei rapporti con gli organismi comunitari.

     69) Orientamento professionale, mercato del lavoro, innovazione tecnologica. Compete al settore: elaborazione di studi e programmi degli interventi formativi; iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico - metodologico; elaborazione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi; promozione di convegni e seminari; aggiornamenti, qualificazione e riqualificazione del personale docente ed amministrativo; osservazione del mercato del lavoro; orientamento professionale; educazione permanente.

 

A/16 - Area funzionale: PUBBLICA ISTRUZIONE

 

SETTORI

     70) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altri settori dell'area funzionale; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa nell'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

     71) Beni culturali, promozione culturale. Compete al settore: la trattazione degli affari riguardanti la conservazione ed il ripristino del patrimonio storico, artistico e culturale; la istituzione di adeguati sistemi per il collegamento delle varie strutture territoriali operanti in materia; l'attività di ricerca, documentazione e divulgazione in materia archeologica, storico-artistica ed architettonica; la promozione di iniziative dirette alla valorizzazione ed all'uso sociale dei beni culturali; studi, ricerche ed iniziative intese alla valorizzazione delle minoranze etniche; gli adempimenti connessi alle funzioni amministrative relative alle istituzioni di enti culturali che operano nella Regione; le proposte per l'acquisizione di beni culturali.

     72) Diritto allo studio. Compete al settore: la trattazione di tutti gli affari concernenti il diritto allo studio ai vari livelli; il mantenimento dei rapporti con i distretti scolastici, con gli organi collegiali della scuola, con le università per il coordinamento delle iniziative di competenza regionale sul diritto allo studio universitario; la promozione educativa delle comunità locali; la predisposizione dei piani di orientamento permanente e le iniziative in materia dei relativi mezzi e sussidi didattici e divulgativi; le attività integrative scolastiche e di tempo libero; la predisposizione dei pareri da formulare al Ministero della Pubblica Istruzione per gli interventi di competenza statale.

 

A/17 - Area funzionale: ENTI LOCALI

 

SETTORI

     73) Affari generali giuridico-amministrativi. Compete al settore: la trattazione degli affari non demandati specificatamente ad altro settore dell'area funzionale; pareri e consulenze richieste alla Regione dagli Enti locali e subregionali; gli indirizzi procedurali ai settori dell'area e vigilanza sulle procedure amministrative poste in essere dagli stessi; l'analisi organizzativa nell'ambito dell'area funzionale e conseguente proposta al competente settore dell'eventuale modifica delle strutture, della loro consistenza e delle procedure del lavoro nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato all'area.

     74) Attività di controllo sulle Province, sui Comuni e su altri Enti locali. Compete al settore: la trattazione di tutti gli affari concernenti problemi di controllo sugli atti degli Enti locali; cura i rapporti con l'organo regionale di controllo e sezioni decentrate: assicura l'assistenza al Presidente della Giunta nelle funzioni di coordinamento delle articolazioni dell'organo regionale di controllo ai fini della omogeneità delle decisioni.

 

A/18 - Area funzionale: COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SEZIONI DECENTRATE

 

SETTORI

     75) Comitato regionale di controllo - Affari generali. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Province, delle Unità Sanitarie Locali e di altri enti sottoposti per legge al controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione; l'analisi organizzativa nell'ambito del settore e conseguenti proposte per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale: gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato al settore.

     76) Sezione decentrata del Comitato regionale di controllo di Catanzaro - Affari generali. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti dei Comuni della provincia di Catanzaro e di altri enti sottoposti per legge a controllo a norma dell'articolo 130 della Costituzione: l'analisi organizzativa nell'ambito del settore e conseguenti proposte per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato al settore.

     77) Sezione decentrata del Comitato regionale di controllo di Cosenza

- Affari generali. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi

all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti dei Comuni della

provincia di Cosenza e di altri enti sottoposti per legge a controllo a

norma dell'articolo 130 della Costituzione; l'analisi organizzativa

nell'ambito del settore e conseguenti proposte per l'eventuale modifica

della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché

per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti

relativi alla gestione del personale assegnato al settore.

     78) Sezione decentrata del Comitato regionale di controllo di Reggio Calabria - Affari generali. Compete al settore: la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti dei Comuni della provincia di Reggio Calabria e di altri enti sottoposti per legge a controllo a norma dell'articolo 130 della Costituzione; l'analisi organizzativa nell'ambito del settore e conseguenti proposte per l'eventuale modifica della struttura, della sua consistenza e delle procedure del lavoro, nonché per interventi formativi e di aggiornamento del personale; gli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato al settore.

 

     Art. 30. Dotazione organica. [9]

     La dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale è fissata in 4818 unità, così ripartita tra le qualifiche funzionali di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984:

     Dirigente superiore (II qualifica dirigenz.) n. 78 di cui al Consiglio 8

     Dirigente (I qualifica dirigenz.) n. 228 di cui al Consiglio 16

     Funzionario (VIII qualifica funz.) n. 777 di cui al Consiglio 32

     Istruttore direttivo (VII qualifica funz.) n. 443 di cui al Consiglio 23

     Istruttore (VI qualifica funz.) n. 1643 di cui al Consiglio 32

     Esecutore (IV qualifica funz.) n. 980 di cui al Consiglio 47

     Operatore (III qualifica funz.) n. 335 di cui al Consiglio 18

     Ausiliario (II qualifica funz.) n. 323 di cui al Consiglio 35

     Addetto alle pulizie (I qualifica funz.) n. 11 di cui al Consiglio 8

     Totale complessivo n. 4818 di cui al Consiglio 219

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria per l'esercizio 1987 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 32. Abrogazioni.

     Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 27 non espressamente richiamate dalla presente legge; le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22; la tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 5 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 33. Disposizioni attuative.

     In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al precedente articolo 8, concernenti la situazione dei servizi e degli uffici, vanno adottati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nella fase di primo inquadramento del personale regionale a norma della presente legge e della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, agli incaricati delle funzioni di Segretario del Consiglio e di Segretario della Giunta, per i quali il provvedimento n. 23 del 1° luglio 1971, adottato dal Consiglio regionale in esecuzione della legge 10 febbraio 1953, n. 62 aveva previsto l'attribuzione di un grado in più di quello di Consigliere responsabile di settore, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 45 della citata legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, sono riconosciuti 2 punti per ogni anno di effettivo esercizio della funzione, cumulabili con i titoli di cui ai punti A.1, A.2 e A.3 dell'articolo medesimo e sino alla concorrenza massima dei 70 punti previsti per la valutazione dei titoli.

 

     Art. 34. Incarichi di direzione di strutture in sede di prima applicazione.

     In deroga al disposto del precedente art. 26, in fase di prima applicazione della presente legge, l'incarico di direzione dei settori e delle posizioni di ricerca è conferito sulla base delle graduatorie delle selezioni previste dalla legge regionale, n. 34 del 22 novembre 1984.

 

     Art. 35. Disposizioni speciali.

     Il settore delegazione romana è dotato di personale appartenente al ruolo organico regionale la cui consistenza numerica è determinata con provvedimento della Giunta regionale sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     Il dirigente è funzionario delegato alla spesa ai sensi degli artt. 62 e seguenti della legge regionale n. 5 del 22 maggio 1978.

     Il personale appartenente alle qualifiche funzionali di esecutore- stenodattilografo, operatore-autista ed ausiliario-commesso può essere scelto, anche in sovrannumero, fra il personale appartenente al ruolo organico di altre amministrazioni.

 

     Art. 36. Dichiarazioni d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Le disposizioni della presente legge incompatibili con la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, sono abrogate come stabilito dall'art. 42 della stessa L.R. 7/1996.

[3] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 21 marzo 1994, n. 11.

[4] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 21 marzo 1994, n. 11.

[5] Comma così integrato con art. unico L.R. 26 ottobre 1994, n. 24.

[6] Vedi art. 8 e allegato A L.R. 5 maggio 1990, n. 55.

[7] Vedi art. 8 e allegato A L.R. 5 maggio 1990, n. 55.

[8] Vedi art. 9 e allegato B L.R. 5 maggio 1990, n. 55.

[9] Vedi art. 10 L.R. 5 maggio 1990, n. 55.