§ 2.1.31 - L.R. 4 agosto 1988, n. 19.
Adeguamento e revisione indennità componenti Comitati di controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/08/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Lo stesso gettone di cui all'articolo 1 viene corrisposto ai Presidenti e ai componenti del Comitato e delle sue sezioni per ogni seduta collegiale di cui agli articoli 46 e 47 della legge [...]
Art. 3.      1. Ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle sezioni ove prestano la loro funzione, spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super per [...]
Art. 4.      1. La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 1988.
Art. 5.      1. E' abrogata la legge regionale 19 novembre 1982, n. 12.
Art. 6.      1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario [...]


§ 2.1.31 - L.R. 4 agosto 1988, n. 19. [1]

Adeguamento e revisione indennità componenti Comitati di controllo.

 

Art. 1. [2]

     1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e ai sei componenti il nucleo di valutazione previsto dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2, articolo 2, commi 1 e 2, per il controllo e la valutazione dei progetti di cui alla stessa legge, spetta un gettone, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute annuali, nella misura di lire 100.000 per il Presidente e di lire 80.000 per gli altri componenti.

 

     Art. 2.

     1. Lo stesso gettone di cui all'articolo 1 viene corrisposto ai Presidenti e ai componenti del Comitato e delle sue sezioni per ogni seduta collegiale di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973.

 

     Art. 3.

     1. Ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle sezioni ove prestano la loro funzione, spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico.

 

     Art. 4.

     1. La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 1988.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogata la legge regionale 19 novembre 1982, n. 12.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Capitolo 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo così integrato con art. 1 L.R. 12 aprile 1990, n. 19.