§ 2.1.35 - L.R. 12 aprile 1990, n. 19.
Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/04/1990
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988, dopo le parole: «Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 100 milioni, si farà fronte con l'aumento dello stanziamento previsto al capitolo 1012101, definito con la legge di [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.35 - L.R. 12 aprile 1990, n. 19. [1]

Integrazione alla legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988.

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 4 agosto 1988, dopo le parole: «Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria», vanno aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 100 milioni, si farà fronte con l'aumento dello stanziamento previsto al capitolo 1012101, definito con la legge di bilancio 1990 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.