§ 1.4.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 12.
Adeguamento componenti Comitati di controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo sugli atti degli enti locali
Data:19/11/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, spetta una indennità, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 [...]
Art. 2.      Al di fuori dei limiti di cui al precedente articolo, la stessa indennità, per ogni seduta, viene corrisposta ai Presidenti ed ai componenti del Comitato e delle sue Sezioni per le riunioni [...]
Art. 3.      Ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle Sezioni ove prestano la loro funzione, spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni [...]
Art. 4.      La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal 1^ gennaio 1982.
Art. 5.      Sono abrogate le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 11, e 2 giugno 1980, n. 22.
Art. 6.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1012101 del bilancio regionale «Indennità e rimborso spese al Presidente e componenti organi regionali di [...]


§ 1.4.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 12.

Adeguamento componenti Comitati di controllo.

(B.U. n. 53 del 29 novembre 1982)

 

Art. 1.

     Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, spetta una indennità, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 200 sedute annuali, nella misura di L. 50.000 al Presidente e L. 40.000 agli altri componenti.

 

     Art. 2.

     Al di fuori dei limiti di cui al precedente articolo, la stessa indennità, per ogni seduta, viene corrisposta ai Presidenti ed ai componenti del Comitato e delle sue Sezioni per le riunioni collegiali di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973.

 

     Art. 3.

     Ai membri non residenti nella sede del Comitato o delle Sezioni ove prestano la loro funzione, spetta un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super per ogni kilometro di distanza dalla sede di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico.

 

     Art. 4.

     La corresponsione delle indennità previste dalla presente legge decorre dal 1^ gennaio 1982.

 

     Art. 5.

     Sono abrogate le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 11, e 2 giugno 1980, n. 22.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 1012101 del bilancio regionale «Indennità e rimborso spese al Presidente e componenti organi regionali di controllo».