§ 1.2.7 - L.R. 24 maggio 1980, n. 11.
Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:24/05/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Fondo di previdenza).
Art. 2.  (Finalità del Fondo).
Art. 3.  (Organi).
Art. 4.  (Finanziamento).
Art. 5.  (Bilancio e conto consuntivo).
Art. 6.  (Accertamenti tecnici attuariali).
Art. 7.  (Contributi obbligatori).
Art. 8.  (Contributi volontari dei consiglieri e dei loro aventi causa).
Art. 9.  (Procedure per l'ammissione alla contribuzione volontaria).
Art. 10.  (Rinunzia alla contribuzione volontaria).
Art. 11.  (Assegno vitalizio diretto - Requisiti e decorrenza).
Art. 12.  (Misura dell'assegno vitalizio diretto).
Art. 13.  (Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità).
Art. 14.  (Accertamento dell'inabilità permanente).
Art. 15.  (Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto).
Art. 16.  (Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto).
Art. 17.  (Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto).
Art. 18.  (Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato).
Art. 19.  (Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto).
Art. 20.  (Procedure per ottenere l'assegno indiretto).
Art. 21.  (Erogazione di una mensilità dell'indennità consiliare).
Art. 22.  (Prescrizioni).
Art. 23.  (Sequestro, pignoramento cessione delle prestazioni del fondo).
Art. 24.  (Efficacia delle norme).


§ 1.2.7 - L.R. 24 maggio 1980, n. 11.

Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.

(B.U. n. 20 del 28 maggio 1980)

 

Art. 1. (Fondo di previdenza).

     Il Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Calabria è regolato dalle disposizioni della presente legge.

     Esso ha natura mutualistica interna e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni vitalizi erogati sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli eventi diritto alla reversibilità.

 

     Art. 2. (Finalità del Fondo).

     Il Fondo eroga assegni vitalizi mensili diretti in favore dei consiglieri cessati dal mandato.

     L'assegno di cui al comma precedente, fatta eccezione per i casi previsti al terzo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere compie il sessantesimo anno di età e il quinquennio di contribuzione.

     Il Fondo eroga altresì, assegni vitalizi indiretti in favore degli aventi causa, indicati nel successivo art. 16, da consigliere deceduti durante l'esercizio del mandato o dopo la cessazione dello stesso.

     L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del consigliere sempre che risulti, a tale data, completato il quinquennio di contribuzioni o che ricorra l'ipotesi di cui al successivo articolo 18. Nel caso, invece, previsto al secondo comma dell'art. 8 della presente legge, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è completato il versamento dei contributi volontari.

 

     Art. 3. (Organi).

     Sono organi del Fondo:

     1) Il Presidente del Consiglio regionale, che rappresenta il Fondo e ne presiede il comitato;

     2) il comitato amministrativo, costituito dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare designato dal gruppo stesso. Esso esercita tutti i poteri deliberativi per la gestione del Fondo;

     3) il collegio dei revisori formato da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i consiglieri non facenti parte del comitato amministrativo del Fondo.

 

     Art. 4. (Finanziamento).

     Il Fondo è alimentato:

     a) da contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

     b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato e dei loro aventi causa;

     c) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

     d) dalle somme trattenute o non corrisposte previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 15, per come prescritto dall'art. 4 della stessa legge.

     e) da eventuali donazioni, elargizioni e contributi.

 

     Art. 5. (Bilancio e conto consuntivo).

     Il comitato amministrativo del fondo approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo.

     Il conto consuntivo, cui deve allegarsi il riepilogo della situazione patrimoniale dell'anno solare precedente, è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

     Dell'approvazione di tali atti è data comunicazione ai consiglieri regionali in carica e a quelli che abbiano in corso rapporti contributivi.

 

     Art. 6. (Accertamenti tecnici attuariali).

     Prima della scadenza naturale o anticipata di ogni legislatura il comitato amministrativo del fondo, dispone gli accertamenti tecnici attuariali occorrenti per prevedere l'andamento della gestione del quinquennio successivo.

 

     Art. 7. (Contributi obbligatori).

     I contributi di cui alla lettera a del precedente art. 4 sono dovuti dai consiglieri - quale che sia la loro posizione in ordine alle prestazioni previste dalla presente legge - nella misura del 20 per cento delle somme lorde loro corrisposte mensilmente per le indennità previste dal seconda comma lettera f) dell'art. 1 e dall'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6.

     I contributi sono riscossi mediante ritenuta dall'ufficio di ragioneria del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Contributi volontari dei consiglieri e dei loro aventi causa).

     E' ammessa da parte dei consiglieri, la cui elezione non sia stata definitivamente annullata a norma degli articoli 17, 18 e 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 a che non abbiano cessato dal mandato per dimissioni volontarie, il versamento volontario dei contributi per completare il quinquennio necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio minimo. Tale versamento è effettuato mensilmente.

     La facoltà di cui al comma precedente compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto.

 

     Art. 9. (Procedure per l'ammissione alla contribuzione volontaria).

     La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al Presidente del comitato amministrativo del Fondo entro 180 giorni dalla cessazione del mandato.

     In caso di surrogazione la domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro 160 giorni dalla convalida delle elezioni.

     Sull'accoglimento della domanda decide, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa, il comitato amministrativo del Fondo.

     La decorrenza della contribuzione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     La misura della contribuzione volontaria segue quella dei consiglieri in carica.

 

     Art. 10. (Rinunzia alla contribuzione volontaria).

     Il consigliere cessato dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi volontari necessari per il completamento del quinquennio di cui al successivo art. 11, ha diritto alla restituzione dei contributi versati a titolo di previdenza, senza attribuzione di interessi.

     La stessa facoltà compete agli aventi causa del consigliere deceduto.

 

     Art. 11. (Assegno vitalizio diretto - Requisiti e decorrenza).

     L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio con la decorrenza di cui al 2° comma del precedente articolo 2.

     A tale fine si considera per quinquennio il periodo comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al Consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

     Tale periodo, anche se inferiore a quattro anni e sei mesi, si considera ugualmente quinquennio nel caso di consiglieri subentrati ad altri proclamati illegalmente.

     La corresponsione dell'assegno diretto può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età, ma in tal caso l'ammontare dell'assegno diretto è proporzionalmente ridotto del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

     La domanda per il conseguimento dell'assegno vitalizio deve essere presentata al Presidente del comitato amministrativo del fondo.

 

     Art. 12. (Misura dell'assegno vitalizio diretto).

     L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde di cui all'art. 1, 2° comma, lettera f) e all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 pagate ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.

 

 

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   Anni di                                    Percentuale sulle

contribuzione                                 indennità mensili

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     5                                                35

     6                                                41

     7                                                47

     8                                                53

     9                                                59

    10                                                65

    11                                                66

    12                                                67

    13                                                68

    14                                                69

    15                                                70

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     La percentuale del 70 per cento resta immutata anche se sono superati i quindici anni di contribuzione.

     La frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

 

     Art. 13. (Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità).

     Hanno diritto all'assegno vitalizio diretto, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente e totale, purché abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 e abbiano integrato i versamenti con i contributi volontari di cui al precedente art. 8. L'assegno è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione obbligatoria.

     Qualora l'inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla durata del mandato stesso ed è commisurato al numero di anni di contribuzione effettiva, se questi siano superiori al quinquennio di cui al precedente art. 11; qualora l'inabilita si verifichi durante il primo quinquennio di contribuzione, l'assegno è corrisposto nella misura minima prevista dal precedente art. 12.

     In caso di inabilità permanente parziale il comitato amministrativo delibera sulla spettanza e sulla misura dell'assegno, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento medico di cui al successivo art. 14.

 

     Art. 14. (Accertamento dell'inabilità permanente).

     L'accertamento dell'inabilità, anche in relazione alla sua misura, è compiuta da un collegio medico composto da tre membri di cui due nominati dal Presidente del comitato amministrativo del fondo e uno

dall'interessato.

     Sulla spettanza dell'assegno delibera ed in via definitiva, il comitato amministrativo del fondo che, in caso di necessità, può disporre accertamenti suppletivi anche dopo la concessione dell'assegno vitalizio e stabilirne eventualmente la revoca.

     Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilita al lavoro totale o parziale.

 

     Art. 15. (Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto).

     Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato: alla cessazione di quest'ultima l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; la corresponsione dell'assegno è ripristinata con la cessazione dell'esercizio del mandato parlamentare o presso altro Consiglio regionale.

 

     Art. 16. (Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto).

     Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto di cui al secondo comma del precedente art. 2 in caso di decesso del consigliere sono:

     a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

     b) i figli legittimi, o naturali in mancanza del coniuge;

     c) gli affiliati, in mancanza di figli legittimi o naturali;

     d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi gli adottanti a gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

     L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

     Per figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonché adottati, qualora siano:

     1) minori, fino al conseguimento della maggiore età salva ulteriore prosecuzione verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2);

     2) se maggiorenni, fino al conseguimento del corso legale di laurea e di abilitazione professionale e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;

     3) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in condizioni di bisogno, accertate dal comitato amministrativo del fondo.

     Al padre, o in mancanza, alla madre, l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro che versano in condizioni di bisogno.

     In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto quest'ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all'ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell'assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare.

 

     Art. 17. (Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto).

     Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso e perdurare. Qualora vengono a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato amministrativo del fondo.

     Ove dovessero modificarsi i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato amministrativo adotta i provvedimenti conseguenti.

     Il comitato chiede annualmente ai titolari dell'assegno indiretto di documentare il perdurare delle condizioni suddette.

     I figli o gli affiliati maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente sono tenuti, a richiesta del comitato, a sottoporsi a controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 14.

 

     Art. 18. (Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato).

     L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo 16 anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato accertato e dal comitato amministrativo del fondo, sentito ove occorra il collegio medico di cui al precedente articolo 14.

 

     Art. 19. (Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto).

     L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto è erogato nelle seguenti misure percentuali dell'assegno diretto liquidato o spettante al consigliere deceduto e calcolato in base a quanto stabilito al primo comma del precedente articolo 12:

     a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 60 per cento;

     b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto, 60 per cento elevato del 15 per cento per ogni figlio, fino ad un massimo del 100 per cento; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettanti, nella misura del 15 per cento o della minore percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi a a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

     c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 60 per cento; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità, fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto;

     d) al padre o alla madre, 50 per cento.

     Le disposizioni di cui alla lettere b) e c) del presente articolo si applicano agli affiliati qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

     L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

 

     Art. 20. (Procedure per ottenere l'assegno indiretto).

     La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al Presidente del comitato amministrativo del fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 8 della presente legge.

     Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di matrimonio;

     c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile.

     d) stato di famiglia.

     Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, se maggiorenni, o da chi ne ha la tutela se minorenni, con la seguente documentazione;

     1) certificato di morte del consigliere;

     2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

     3) certificato di nascita degli aventi diritto;

     4) stato di famiglia;

     5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivono a carico del dante causa.

     Nei casi previsti dal precedente art. 16, lettera d), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di nascita dell'avente diritto;

     c) atto notorio da cui risulti l'eventuale inabilità a proficuo lavoro.

     Per i figli maggiorenni di cui al n. 3 del 2° comma dell'art. 16 la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 14.

 

     Art. 21. (Erogazione di una mensilità dell'indennità consiliare).

     Qualora il consigliere muoia durante l'esercizio del proprio mandato, ai suoi aventi causa indicati al precedente art. 16 è erogato, in solido una mensilità dell'indennità consiliare.

 

     Art. 22. (Prescrizioni).

     I ratei di assegni diretti o indiretti previsti dalla presente legge e non riscossi si prescrivono in due anni dalla data di emissione dei relativi mandati di pagamento.

     Sui casi di mancata riscossione per cause di forza maggiore delibera con provvedimento definitivo il comitato amministrativo del fondo.

 

     Art. 23. (Sequestro, pignoramento cessione delle prestazioni del fondo).

     Per il sequestro, il pignoramento e la cessione delle somme dovute dal fondo si applicano le corrispondenti norme in materia di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 24. (Efficacia delle norme).

     Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nella parte prima della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, e loro successive modifiche ed integrazioni.

     La presente legge si applica anche ai consiglieri regionali comunque cessati dalla carica prima della sua entrata in vigore.

 

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