§ 4.5.67 - L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
Modifiche di leggi provinciali in vari settori


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:23/07/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”
Art. 3.  Modifiche della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario [...]
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”
Art. 5.  Modifiche della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”
Art. 6.  Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”
Art. 11.  Modifiche della legge provinciale  5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”
Art. 12.  Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, recante “Disposizioni in materia di sanità”
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale  29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”
Art. 18.  Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità [...]
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. [...]
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”
Art. 21.  Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
Art. 26.  Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”
Art. 27.  Norma transitoria all’articolo 26
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, recante “Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale”
Art. 29.  Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”
Art. 32.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”
Art. 33.  Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”
Art. 34.  Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati"
Art. 35.  Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”
Art. 36.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”
Art. 38.  Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 39.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”
Art. 40.  Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, recante “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”
Art. 41.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 42.  Abrogazioni


§ 4.5.67 - L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori

(B.U. 7 agosto 2007, n. 32 - S.O. n. 3)

 

Capo I

ALPINISMO

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

“Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino) - 1. La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini ovvero per l’ampliamento di quelli esistenti è rilasciata previo nullaosta della Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all’opportunità dell’opera ai fini delle esigenze dell’alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all’articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all’articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Seconda commissione per la tutela del paesaggio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

3. La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall’Assessore provinciale al turismo.

4. I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo ed hanno diritto ad ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell’esercizio. L’attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”

 

2. L’articolo 3 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

“Art. 3 (Autorizzazione a gestire un rifugio alpino) - 1. L’autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall’assessore competente. Essa comprende, oltre all’esercizio propriamente ricettivo, anche l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli compresi nella tabella merceologica riservata ai pubblici esercizi deliberata dalla Giunta provinciale.

2. I gestori di rifugi alpini devono avere un’adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire, durante il periodo di apertura, costante prestazione presso il rifugio stesso.

3. L’autorizzazione deve essere debitamente esposta al pubblico.”

 

3. L’articolo 4 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 4 (Validità dell’autorizzazione - Cessazione dell’attività) - 1. Di regola l’autorizzazione di cui all’articolo 3 è rilasciata a tempo indeterminato.

 

2. Il cambio del gestore o la cessazione temporanea o definitiva dell’esercizio di rifugio vanno comunicati immediatamente alla Ripartizione provinciale Turismo.”

 

4. L’articolo 5 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 5 (Denuncia del periodo di apertura) - 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, i gestori di rifugi alpini comunicano alla Ripartizione provinciale Turismo il periodo di apertura del rifugio.

 

2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione all’esercizio.

 

3. Ogni successiva variazione del periodo di apertura va comunicata immediatamente.”

 

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

 

“5. I contributi per gli investimenti effettuati nei rifugi alpini di proprietà della Provincia sono concessi ai gestori degli stessi. I relativi progetti sono preventivamente autorizzati, rispettivamente, dalla Giunta provinciale per gli interventi di manutenzione straordinaria e dall’assessore provinciale competente per gli interventi di manutenzione ordinaria. La parte degli investimenti eseguiti, a carico del gestore, che all’atto della scadenza del relativo rapporto giuridico non sia ancora ammortizzata, viene assunta dal proprietario, che la trasferisce al nuovo gestore.”

 

Capo II

MINIERE

 

     Art. 2. Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, recante “Disciplina delle cave e delle torbiere”

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture nonché l’utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione o concessione e si esercitano nel rispetto della tutela dell’ambiente e in conformità con il Piano provinciale delle cave e delle torbiere, di seguito denominato Piano provinciale.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“2. Al Piano provinciale si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Con la delibera di approvazione definitiva del piano la Giunta provinciale può prevedere eventuali modifiche delle aree individuate, che si rendano necessarie a seguito dell’accoglimento delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, al fine di garantire uno svolgimento razionale dell’attività estrattiva.”

 

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“3. Non sono inserite nel Piano provinciale le cave di sabbia e ghiaia fino ad una cubatura massima non ampliabile di 50.000 metri cubi e di pietre naturali fino ad una cubatura di 3.000 metri cubi.”

 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

 

“4. Al fine di consentire il razionale esercizio dell’attività estrattiva il progetto di coltivazione può interessare anche aree non previste nel Piano provinciale, nella misura massima del 10 per cento delle aree previste nel Piano stesso ed a condizione che le superfici siano confinanti.”

 

5. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“1. All’esterno delle aree indicate dal Piano provinciale, la ricerca di nuovi giacimenti è autorizzata dall’assessore provinciale competente, previa acquisizione del parere ai sensi del comma 2-bis. L’autorizzazione comprende anche le opere necessarie alla ricerca, le prescrizioni atte a garantire il ripristino dello stato di fatto preesistente e le misure dirette a evitare il verificarsi dei danni di cui all’articolo 11, comma 2.”

 

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è inserito il seguente comma:

 

“2-bis. Per le attività non soggette alla procedura di VIA, il Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali competenti per l’applicazione delle leggi provinciali in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell’acqua, dell’aria e dell’inquinamento acustico nonché di vincolo idrogeologico-forestale. La conferenza dei direttori d’ufficio esprime un parere sull’attività. Tale parere sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti dalla normativa provinciale vigente in dette materie. Contro il parere negativo della conferenza dei direttori d’ufficio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di accoglimento del ricorso, l’assessore provinciale competente rilascia l’autorizzazione sulla base della relativa deliberazione della Giunta provinciale.”

 

 

 

7. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“2. L’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, riscontrata la regolarità della domanda e la sua conformità al Piano provinciale, trasmette la stessa al comune territorialmente interessato e ai comuni confinanti direttamente interessati dalla coltivazione, i quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni. Acquisito il parere dei comuni oppure decorso il termine previsto per l’acquisizione dello stesso, l’ufficio provinciale competente acquisisce il parere di cui all’articolo 4, comma 2-bis, ovvero l’autorizzazione VIA, e redige inoltre il parere sulla fattibilità della coltivazione della cava o della torbiera.”

 

 

 

8. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

 

“3. I pareri del comune territorialmente interessato, degli uffici provinciali e degli altri soggetti interessati sono acquisiti anche nel caso in cui i lavori di coltivazione prevedano la riduzione delle distanze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, o altri interventi analoghi.”

 

 

 

9. L’articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 6 (Autorizzazione alla coltivazione) - 1. Qualora il parere di cui all’articolo 4, comma 2-bis, sia favorevole, l’assessore competente rilascia l’autorizzazione alla coltivazione della cava o della torbiera.

 

2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il disciplinare sull’esercizio della cava o torbiera, il quale contiene le prescrizioni indicate nell’autorizzazione e nei pareri di cui al comma 1 e fissa la durata dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione nonché le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attività connesse all’esercizio della cava o torbiera.

 

3. Copia dell’autorizzazione è comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto e che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all’obbligo della concessione edilizia.

 

4. L’autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l’autorizzazione può avere una durata di 20 anni. Le autorizzazioni alla coltivazione di cave di sabbia e ghiaia non inserite nel piano provinciale ai sensi del articolo 2, comma 3, possono avere una durata massima di tre anni.

 

5. Su richiesta motivata, l’assessore competente può prorogare l’autorizzazione per un termine massimo di cinque anni.

 

6. In caso di esito sfavorevole dell’istruttoria, il Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio comunica al richiedente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i motivi del diniego e ne dà notizia al sindaco del comune territorialmente competente.”

 

 

 

10. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“3. Dopo la verifica della capacità tecnica ed economica degli interessati da parte dell’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, l’assessore provinciale competente autorizza la cessione dell’effettivo utilizzo.”

 

 

 

11. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

 

“4. Il trasferimento dell’autorizzazione o della concessione ed ogni altra disposizione dell’assessore che riguardano la proroga, la sospensione, la decadenza o la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente.“

 

 

 

12. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“1. Nel provvedimento di autorizzazione o concessione l’assessore provinciale competente stabilisce l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e miniere, prima dell’inizio dei lavori, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale, per la possibilità dell’utilizzazione a fini agricoli e forestali nonché per risarcire i danni a terzi derivanti dall’esercizio della cava o della torbiera. Tale importo, che deve essere adeguato annualmente in base all’indice ISTAT, viene fissato su proposta della conferenza dei direttori d’ufficio o del Comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficoltà del ripristino ambientale e paesaggistico.”

 

 

 

13. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, sono così sostituiti:

 

“1. L’assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione o della concessione qualora l’esercente diffidato non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’autorizzazione o dalla concessione oppure dalle norme contenute in leggi o regolamenti. Il relativo provvedimento è comunicato al titolare dell’autorizzazione o della concessione, all’esercente e al comune competente per territorio.

 

2. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione nonché l’esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall’esercizio della cava o della torbiera; in caso contrario, l’autorizzazione o la concessione può essere sospesa o revocata fino al risarcimento dei danni.

 

3. Nel caso in cui i lavori di coltivazione non vengano iniziati entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione o di concessione ovvero la cava o torbiera non venga adeguatamente sfruttata secondo il programma approvato, l’assessore competente può fissare un termine per l’inizio, la ripresa o l’intensificazione dei lavori, decorso inutilmente il quale dichiara decaduta l’autorizzazione o la concessione.”

 

 

 

14. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, è così sostituito:

 

“1. In deroga all’articolo 2, comma 3, qualora il parere di cui all’articolo 4, comma 2-bis, sia positivo, la Giunta provinciale può autorizzare, in casi di particolare urgenza e soltanto per la durata di validità dell’attuale Piano provinciale, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 465 del 21 febbraio 2005, nuove cave e ampliamenti di cave esistenti fino ad una cubatura di 100.000 metri cubi.”

 

Capo III

ENERGIA

 

     Art. 3. Modifiche della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”

1. La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è così sostituita: “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.

 

 

 

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

 

“7. Restano definite secondo le modalità della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, le procedure concorrenziali per il rilascio della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico per l’impianto Lasa/Martello, in scadenza in data 6 febbraio 2011, avviate con la pubblicazione delle domande sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 marzo  2006, n. 61, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 24 marzo 2006, n. 12/III, ai sensi della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.”

 

Capo IV

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, recante “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

 

“1. Le associazioni turistiche inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e una copia del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.”

 

 

 

2. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

 

“1. I consorzi turistici inviano alla Ripartizione provinciale Turismo, annualmente, entro il 30 novembre, il programma di attività e copia del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente. La Giunta provinciale determina i criteri per la stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo nonché le modalità per la loro trasmissione.”

 

 

 

3. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Per le organizzazioni turistiche che, tramite misure di riorganizzazione e razionalizzazione, raggiungono valori di efficienza più elevati, il contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), può essere aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Le organizzazioni turistiche possono deliberare in assemblea generale, con una maggioranza di due terzi, che i contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le singole associazioni turistiche possano essere girati in tutto o in parte direttamente dalla Provincia alle rispettive organizzazione turistiche. I relativi criteri sono determinati dalla Giunta provinciale.”

 

 

 

4. Il comma 1 dell’articolo 31-bis della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all’Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountainbike aperti al pubblico in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare direttamente dette polizze.”

 

     Art. 5. Modifiche della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”

1. Il comma 1-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1-bis. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui il vitto e l’alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché non venga svolta un’attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l’arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d’affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell’attrezzatura e dell’arredamento nonché l’erogazione di acqua, energia e riscaldamento. L’applicazione dei contratti di locazione ai sensi del presente comma è ammissibile anche qualora l’attività ricettiva venga già esercitata ai sensi del comma 1 e non riguardi gli stessi locali.”

 

 

 

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “L’elenco è pubblico.”

 

Capo V

ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

     Art. 6. Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”

1. Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 1-ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine) -

1. La Provincia può concedere contributi alle imprese e alle loro associazioni operanti in provincia di Bolzano per le spese inerenti la gestione, anche nei luoghi di lavoro, di microstrutture per bambine e bambini fino a tre anni, nonché di servizi diurni per bambine e bambini in età prescolare e scolare fino a undici anni, di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3.. 2. Alle imprese e alle loro associazioni operanti in provincia di Bolzano possono altresì essere concessi contributi per l’acquisto di singoli posti all’interno di strutture di cui al comma 1 oppure all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, allo scopo di metterli a disposizione delle bambine e dei bambini delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori.

 

3. Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 33,33 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Le imprese beneficiarie del contributo di cui al presente articolo possono far concorrere le proprie collaboratrici e i propri collaboratori ai costi da loro sostenuti nella misura massima del 35 per cento dei costi complessivi.

 

4. Le microstrutture e i servizi diurni aziendali di cui al comma 1 sono gestiti, mediante convenzione con le imprese o loro associazioni, da enti che operano, senza fini di lucro, nel settore dei servizi all’infanzia.

 

5. Le microstrutture aziendali devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1-bis, comma 4.. 6. Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali.”

 

 

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

 

“2. In sede di prima applicazione dell’articolo 1-ter possono essere ammesse anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti l’entrata in vigore dello stesso e comprovate da adeguata documentazione.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”

1. Il comma 2 dell’articolo 23-ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. L’assegno è stabilito nella misura di euro 80 al mese e spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età, se convivente con il genitore o con i soggetti affidatari. Per i figli adottivi e affidati, il periodo dei tre anni di godimento dell’assegno decorre rispettivamente dalla data di adozione e, in caso di affidamento familiare, dalla data di inizio dell’affidamento stesso indicata nel relativo provvedimento.”

 

 

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

 

“1-bis. L’articolo 23-ter, comma 2, trova applicazione a partire dal 5 gennaio 2005.”

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. È istituito presso la Ripartizione provinciale Presidenza l’Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

 

a) fissare i criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;

 

b) proporre, sostenere e realizzare iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi;

 

c) promuovere un’informazione adeguata sull’attività di volontariato, anche attraverso i mass-media e nell’ambito di manifestazioni pubbliche;

 

d) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

 

e) formulare proposte intese a promuovere il servizio civile volontario in provincia di Bolzano;

 

f) esprimere pareri sulle proposte programmatiche e sulla formazione dei volontari in servizio civile e servizio sociale.”

 

 

 

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“3. L’Osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

 

a) il Presidente della Provincia, che lo presiede;

 

b) il Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza, con funzioni di vicepresidente;

 

c) cinque esperti nel settore dell’associazionismo, nominati dalla Giunta provinciale;

 

d) tre rappresentanti degli enti di servizio civile.”

 

Capo VI

ESERCIZI PUBBLICI

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 2 (Esercizi di somministrazione di bevande) - 1. Sono esercizi di somministrazione di bevande i bar, i caffè, le osterie, i pub, le birrerie, le enoteche e simili. In detti esercizi è consentita la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di bevande analcoliche, alcoliche e, ove consentito dalla relativa licenza, superalcoliche, di gelati, toast, panini, prodotti di pasticceria, tranci di pizza pronti e prodotti analoghi. Inoltre possono essere venduti dolciumi e prodotti simili confezionati e sfusi.”

 

 

 

2. L’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 3 (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande) - 1. Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ristori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie, i bistro e simili.

 

2. Sono esercizi di somministrazione gli spacci interni e le mense aziendali.

 

3. I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche.

 

4. Le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le rosticcerie ed i bistro sono esercizi per la somministrazione al pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche e alcoliche. Gli esercizi a cucina specializzata possono assumere la corrispondente denominazione di pizzeria, bistro e simili.

 

5. I ristoranti sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande che, per dotazione e gamma di offerta, rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecuzione.

 

6. Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande agli associati di circoli o associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo dell’organizzazione del tempo libero e ai loro familiari.

 

7. Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse.”

 

 

 

3. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58‚ è così sostituito:

 

“4. Le licenze di esercizio sono comprensive dell’autorizzazione alla rivendita di cartoline illustrate, cartine guida, biglietti di trasporto pubblico locale in provincia e di tutti gli articoli dove è presente il logo aziendale, all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, apparecchi per la riproduzione del suono e simili. Inoltre le aziende possono vendere libri di cucina e altri tipi di stampa, alla cui realizzazione hanno collaborato le aziende stesse o i loro dipendenti. Gli esercizi ricettivi sono inoltre autorizzati ad installare piscine natatorie, noleggiare attrezzature sportive, custodire autovetture e a effettuare altri servizi accessori, ad uso esclusivo della clientela.”

 

 

 

4. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58‚ è così sostituito:

 

“1. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione e fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto sono negate a coloro che:

 

a) sono stati dichiarati falliti;

 

b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

 

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità e l’igiene pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale, per il gioco d’azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

 

d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

 

e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, ovvero che sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.”

 

 

 

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58‚ è inserito il seguente comma:

 

“1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f), il divieto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.”

 

 

 

6. L’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

 

“Art. 20 (Qualificazione professionale) - 1. I richiedenti la licenza d’esercizio e coloro che vengono nominati a preposto devono dimostrare la propria qualificazione professionale nel settore della somministrazione degli alimenti e delle bevande, onde garantire la necessaria capacità ed esperienza nell’autonomo svolgimento delle specifiche attività. La qualificazione professionale è dimostrata nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

 

2. Sono fatte salve comunque le iscrizioni al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi conseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. La qualificazione professionale non deve essere dimostrata dai conduttori di spacci interni, di mense aziendali e di case per ferie.”

 

 

 

7. L’articolo 22 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

 

“Art. 22 (Requisiti per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi) - 1. Il richiedente l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi deve avere assolto gli obblighi scolastici e:

 

a) dimostrare la frequenza, con esito positivo, di uno specifico corso professionale previsto nel regolamento di esecuzione, vertente anzitutto sulle materie d’esame di cui alla lettera b), o

 

b) superare un esame mediante il quale la commissione di cui all’articolo 23 accerta l’idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, avente per oggetto la legislazione sulla somministrazione  di pasti e bevande, con particolare riferimento alla legislazione annonaria e igienico-sanitaria, alle sanzioni amministrative e alla merceologia, oppure

 

c) dimostrare di avere esercitato specifiche attività settoriali per almeno cinque anni nel corso di otto anni.”

 

 

 

8. L’articolo 23 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

 

“Art. 23 (Commissione per l’abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi) - 1. La verifica dei requisiti di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a) e c), nonché l’effettuazione degli esami di cui alla lettera b) sono esercitate da una commissione nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta provinciale e avente sede presso la Camera di commercio. Essa si compone di:

 

a) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale Turismo;

 

b) una persona designata dall’associazione imprenditoriale di categoria più rappresentativa;

 

c) una persona designata dalla Camera di commercio.

 

2. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un impiegato della Camera di commercio. Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi previsti per la partecipazione alle commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale.. 3.  In sede di esame nonché di verifica dei requisiti professionali, la commissione decide validamente con la presenza di tutti i membri e a maggioranza dei presenti.. 4. Avverso le decisioni della commissione può essere proposto ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.”

 

 

 

9. Il comma 7 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sentito l’assessore provinciale al Turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che richiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle “superior”, quattro stelle, quattro stelle “superior” o cinque stelle, il parere dell’assessore provinciale al Turismo è preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da una persona in rappresentanza della ripartizione competente e da una in rappresentanza dell’associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori. Eventualmente può essere nominata come membro della commissione anche una persona esperta nel settore del turismo.”

 

 

 

10. Dopo il comma 8 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

 

“9. Qualora dopo l’esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e del rispettivo regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla fine dei lavori i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l’ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, l’esercizio non può essere classificato, con conseguente sospensione della licenza d’esercizio. Qualora dopo l’esecuzione di un ampliamento qualitativo e/o quantitativo ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e dopo l’emissione della rispettiva licenza d’esercizio i requisiti strutturali accertati per la classificazione ai sensi di questo articolo e del regolamento di esecuzione non corrispondano più ai requisiti strutturali previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l’ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato, la classificazione perde validità, con conseguente sospensione della licenza d’esercizio. La sospensione della licenza termina con l’accertamento dei requisiti previsti per la classe di inquadramento indicata nel progetto per l’ampliamento qualitativo e/o quantitativo approvato e dopo l’attribuzione della rispettiva classificazione.”

 

 

 

11. Il comma 2 dell’articolo 53-decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Al trainer/Alla trainer del benessere è consentito anche eseguire, in strutture pubbliche o prevalentemente pubbliche e in pubblici esercizi ricettivi, massaggi non terapeutici del corpo umano, purché esso/essa sia in possesso di una qualifica specifica di trainer del benessere, conseguibile attraverso un percorso formativo e un’esperienza professionale definiti nel dettaglio con deliberazione della Giunta provinciale. Tale percorso formativo deve corrispondere almeno alla rispettiva parte del programma di insegnamento per la formazione degli estetisti e delle estetiste.”

 

 

 

12. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Il conduttore dell’esercizio deve tenere aperto il locale di esercizio complessivamente per almeno dieci ore durante l’orario generale di apertura. Qualora il conduttore intenda tenere aperto il locale di esercizio complessivamente per meno di dieci ore, deve farne apposita richiesta al sindaco competente, il quale dovrà comunque garantire un servizio di somministrazione continuo ed adeguato.”

 

 

 

13. Il comma 4 dell’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“4. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura  non possono essere più somministrati cibi e bevande.”

 

 

 

14. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di non osservare il giorno di riposo ovvero di osservare fino a due giorni di riposo settimanale. I giorni di riposo settimanale vengono fissati dal sindaco, sentiti i rappresentanti   locali dell’associazione professionale del settore alberghiero maggiormente rappresentativa; in ogni caso sarà cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo ed  adeguato.”

 

Capo VII

ORDINAMENTO FORESTALE

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante “Ordinamento forestale”

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le piante legnose, ovunque radicate, situate al di fuori del centro edificato, come delimitato in base all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.”

 

 

 

2. L’articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 32 (Categorie di opere) - 1. Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi dell’articolo 31 i lavori diretti a:

 

a) la sistemazione idraulico-forestale comprendente:. 1) le opere per la regimazione idrogeologica;

 

2) le opere di difesa vegetale per il consolidamento di pendici franose;

 

3) le opere di imboschimento, di rimboschimento e miglioramento di boschi;

 

b) la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva;

 

c) la sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva, comunque soggetti ad erosione;

 

d) la difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi;

 

e) l’impianto e la gestione dei vivai forestali, la raccolta, la produzione e la conservazione di sementi e postime forestali;

 

f) la tutela del bosco e di piante forestali da danni biotici ed abiotici;

 

g) la viabilità forestale, alpicola e rurale necessaria per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo nonché per la gestione del patrimonio agricolo, forestale, alpicolo, immobiliare e del demanio forestale;

 

h) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo;

 

i) il ripristino, consolidamento e governo delle foreste e del demanio forestale ed interventi ad esso connessi, come previsto dalla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;

 

j) la costruzione, la manutenzione ed il ripristino dei fabbricati e degli opifici amministrativi del demanio forestale ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;

 

k) le opere e gli interventi volti al risanamento degli ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, la realizzazione e manutenzione di sentieri, percorsi di interesse naturalistico ed infrastrutture similari, compresi gli accessori.

 

2. Nel caso di intervento di cui al comma 1, lettera h), un funzionario della Ripartizione provinciale Foreste compila un verbale, nel quale sono descritti in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze nonché le modalità per ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste, previa autorizzazione dell’assessore competente, dispone l’inizio e le modalità per l’esecuzione dei relativi lavori. Se un’opera così iniziata non viene approvata immediatamente dalla Giunta provinciale, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere liquidate soltanto le spese sostenute per la parte eseguita. Gli interventi e le opere in esame possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o rispondenti al pubblico interesse.

 

3. Su richiesta del direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente, la Giunta provinciale può autorizzare lo stesso a eseguire in economia i lavori di cui all’articolo 50, comma 1. Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Per la loro approvazione è richiesto unicamente il parere di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.

 

4. Salvo che per la costruzione ed il riattamento di fabbricati e di strade d’accesso alle aziende agricole, i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti solamente al parere preventivo tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al parere espresso ai sensi dell’articolo 12-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Prima dell’inizio dei lavori una copia del relativo progetto è trasmessa al comune territorialmente competente.

 

5. I lavori in economia di cui al presente articolo possono essere eseguiti, oltreché dalla Ripartizione provinciale Foreste, anche dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed opere idrauliche ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

 

6. A seconda del tipo di intervento e dell’interesse pubblico inerente la realizzazione dell’opera, i lavori vengono eseguiti a totale carico dell’amministrazione provinciale o con partecipazione finanziaria da parte dei soggetti che ne traggono beneficio.

 

7. I criteri e le priorità negli interventi di cui al comma 5 sono determinati dalla Giunta provinciale.”

 

 

 

3. L’articolo 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui) - 1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l’assessore provinciale alle Foreste può, su richiesta dell’interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l’attuazione dei propri programmi, a eseguire in economia lavori finanziati in tutto o in parte dall’interessato, purché rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente legge.

 

2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata al versamento anticipato dell’importo stabilito dalla Ripartizione provinciale Foreste.. 3. In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, i beneficiari possono cedere il contributo alla Ripartizione provinciale Foreste per l’esecuzione da parte della stessa dei lavori in economia.”

 

 

 

4. L’articolo 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 34 (Gestione dei fondi) - 1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all’articolo 33:

 

a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari di cui all’articolo 19;

 

b) i contributi versati ai sensi dell’articolo 33, comma 3;

 

c) i versamenti disposti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 33.

 

2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell’articolo 33. Il pagamento delle spese viene effettuato a mezzo di funzionario delegato, come per gli altri lavori in economia di cui alla presente legge.

 

3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

Capo VIII

IGIENE E SANITÀ

 

     Art. 11. Modifiche della legge provinciale  5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”

1. Dopo l’articolo 4-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 4-quater (Medicina non convenzionale) - 1. La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, definisce nel Piano sanitario provinciale le procedure per integrare la medicina non convenzionale nel complesso degli interventi per la salute.”

 

 

 

2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

 

“1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta.

 

2. Ai fini del rimborso tramite l’azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d’accesso alla struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

 

3. Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assistenza sanitaria, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità. La commissione decide in via definitiva sull’esito del ricorso. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da sei membri, oltre all’assessore provinciale alla Sanità, o un suo delegato, che la presiede. Almeno quattro membri sono medici ed almeno uno di essi è libero professionista. I restanti membri sono funzionari provinciali.”

 

 

 

3. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

 

“6. Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all’assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell’impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall’erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa.”

 

 

 

4. Dopo l’articolo 45 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 45-bis (Commissione provinciale per il riordino e lo sviluppo clinico del servizio sanitario provinciale) - 1. La commissione provinciale per il riordino e lo sviluppo clinico è istituita per la consulenza tecnica e scientifica alla Giunta provinciale in merito alla realizzazione del riordino clinico ed alla promozione dello sviluppo clinico nella Provincia autonoma di Bolzano.

 

2. La commissione esprime parere obbligatorio su tutti i provvedimenti della Giunta provinciale in tema di riordino e sviluppo clinico. Esprime altresì parere obbligatorio sugli aspetti clinici del piano sanitario provinciale, con particolare attenzione all’integrazione socio-sanitaria.

 

3. La commissione è composta da:

 

a) un dirigente medico in possesso dei requisiti per direttore sanitario, con funzioni di presidente;

 

b) il direttore della Ripartizione provinciale Sanità;

 

c) il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali;

 

d) il direttore sanitario dell’azienda sanitaria;

 

e) il direttore tecnico-assistenziale dell’azienda sanitaria;

 

f) il direttore amministrativo dell’azienda sanitaria o un direttore di comprensorio;

 

g) il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;

 

h) il vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;

 

i) tre rappresentanti dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige, di cui due esperti in Health Technology Assessment, Evidence based Medicine - medicina basata sulle evidenze;

 

j) il presidente del Collegio Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’infanzia della Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige;

 

k) sei rappresentanti delle professioni sanitarie, di cui tre del settore infermieristico, uno del settore riabilitativo, uno del settore della prevenzione ed uno del settore tecnico-sanitario;

 

l) un rappresentante delle associazioni dei pazienti;

 

m) un rappresentante delle organizzazioni per la tutela dei consumatori;

 

n) un medico di medicina generale;

 

o) cinque rappresentanti dell’ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell’area igiene e salute pubblica.

 

4. I membri della commissione di cui al comma 3, lettere k), n) e o), sono nominati su proposta delle organizzazioni sindacali della provincia di Bolzano dell’ambito sanitario.

 

5. La rappresentanza dei quattro comprensori sanitari è garantita tramite i membri di cui al comma 3, lettere i) e o).

 

6. La commissione ed il presidente sono nominati dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni.

 

7. Il presidente della commissione appartiene ad uno dei due gruppi linguistici al quale non appartiene il direttore sanitario dell’azienda sanitaria.

 

8. All’interno della Ripartizione provinciale Sanità è nominato il gruppo di progetto per il coordinamento delle attività propedeutiche, di supporto, monitoraggio e valutazione della realizzazione del riordino e sviluppo clinico.”

 

 

 

5. L’articolo 23 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

 

“Art. 23 (Controllo sui provvedimenti)-1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall’azienda sanitaria:

 

a) il bilancio preventivo con l’annesso programma di attività, articolato anche a livello comprensoriale, le variazioni del programma di attività e il bilancio d’esercizio;

 

b) i regolamenti e le loro modifiche concernenti l’organizzazione e il funzionamento generale dell’azienda sanitaria, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 5;

 

c) ogni variazione della dotazione organica e della pianta organica;

 

d) i programmi e piani annuali e pluriennali.

 

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessore provinciale alla sanità entro il termine di dieci giorni dall’adozione, pena la decadenza. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei 30 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi.

 

3. L’assessore provinciale alla sanità può chiedere all’azienda sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito nel comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell’effettivo ricevimento degli elementi integrativi. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l’azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.”

 

 

 

6. Dopo l’articolo 75 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 75-bis (Presidi sanitari a pazienti post acuti) - 1. L’azienda sanitaria può mettere a disposizione gratuitamente a pazienti post acuti residenti in provincia di Bolzano, dopo la dimissione da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, presidi sanitari per il periodo di convalescenza.

 

2. Il presidio può essere prescritto anche dal personale infermieristico e fisioterapista dell’azienda, utilizzando un apposito modulo.

 

3. L’azienda sanitaria provvede alla copertura assicurativa dei danni che possono derivare agli assistiti o a terzi dal malfunzionamento dei presidi correttamente utilizzati.”

 

     Art. 12. Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”

1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:. “g) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe e nei rifugi alpini nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali.”

 

 

 

2. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 6-bis (Commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210) - 1. Presso il Servizio di medicina legale dell’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica per l’accertamento medico legale sul nesso causale tra una vaccinazione, una trasfusione, la somministrazione di emoderivati nonché il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica o la morte di una persona. Essa è nominata dal Direttore generale dell’azienda sanitaria per tre anni, con competenza estesa all’intero territorio provinciale. La commissione è costituita come segue:

 

a) dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell’azienda sanitaria, o da un medico legale da questo delegato, con funzioni di presidente;. b) da altri due medici specialisti, di cui uno in malattie infettive e uno in neurologia, preferibilmente dipendenti di strutture del Servizio sanitario provinciale.

 

2. Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.

 

3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

 

4. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso la commissione d’appello di cui al comma 3 decide su di esso e notifica la decisione al ricorrente entro 30 giorni.. 5. Le commissioni mediche di cui ai commi 1 e 3 esercitano le competenze delle commissioni statali previste dall’articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche.

 

6. Le modalità di funzionamento della commissione di primo grado e della commissione di ricorso, limitatamente alle competenze esercitate in base al presente articolo, sono stabilite dalla Giunta provinciale.”

 

 

 

3. Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 24-bis (Commissione medica di verifica) - 1. Presso il Servizio di Medicina Legale dell’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituita la commissione medica di verifica.

 

2. Tale commissione è competente per gli accertamenti di inidoneità permanenti al servizio, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano.

 

3. Della commissione fanno parte un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, un medico nominato dall’ente nazionale previdenziale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), un medico specialista in ortopedia ed uno in neurologia/psichiatria.

 

4. La commissione è presieduta dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano o da un medico legale da questo delegato.. 5. La commissione è nominata dal Direttore generale dell’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e rimane in carica per tre anni.

 

6. Per ciascun componente della commissione è nominato un supplente.. 7. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

 

8. Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, recante “Disposizioni in materia di sanità”

1. L’articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 27 (Servizi di medicina trasfusionale) - 1. Nel comprensorio sanitario di Bolzano è istituito il Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale, che espleta i compiti previsti dall’articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

 

2. In considerazione della particolare conformazione orografica del territorio provinciale e dei vincoli rappresentati dalla viabilità locale, nei Comprensori sanitari di Bressanone, Brunico e Merano vengono istituiti Servizi di medicina trasfusionale, aggregati ai rispettivi laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Detti Servizi, oltre ad espletare i compiti di cui al comma 3, eseguono direttamente anche i compiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 9, e all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1, 3, 6, 9, 10 e 11, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ferma restando la loro dipendenza, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale. I Servizi di medicina trasfusionale svolgono detti compiti anche nei confronti di pazienti ricoverati in altri ospedali dello stesso comprensorio sanitario.

 

3. Negli Ospedali di Vipiteno, San Candido e Silandro sono istituite unità di raccolta con frigoemoteca, che espletano i compiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 5 e 8, all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 2, 4, 5 e 7, e all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Dette unità sono poste sotto la direzione tecnica ed organizzativa del Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale.”

 

Capo IX

UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale  29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

 

“a) per uso potabile, domestico ed antincendio: 10,33 euro per ogni litro al secondo. A decorrere dall’1 gennaio 2008 non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 30,00 euro. Questi importi possono essere aggiornati in base ai criteri di cui al comma 13;”.

 

 

 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

 

“b) per uso irriguo: 1,55 euro per ogni litro al secondo. A decorrere dall’1 gennaio 2008 non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 30,00 euro. Questi importi possono essere aggiornati in base ai criteri di cui al comma 13;”.

 

 

 

3. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“5. Per le concessioni di derivazione da più acque pubbliche per lo stesso scopo, le quali vengono gestite con un unico impianto, si applica un canone unico.”

 

     Art. 15. Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo, lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione e l’aumento della potenza nominale. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.”

 

 

 

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“5. Tutte le varianti riguardanti la ricostituzione o le migliorie alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione, l’estensione del comprensorio irriguo e potabile nonché l’estensione del periodo di utilizzo concernente le derivazioni dell’acqua sotterranea sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia. La sostituzione di condotte esistenti della rete di distribuzione non è soggetta ad autorizzazione del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.”

 

 

 

3. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. La durata della concessione è stabilita in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge concernente la demanialità delle acque sotterranee. Il successivo rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.”

 

 

 

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

 

“3. Il periodo di utilizzo per esistenti derivazioni d’acqua sotterranea a scopo irriguo comprende il periodo dal 15 marzo al 15 novembre, quello per esistenti derivazioni d’acqua sotterranea a scopo antibrina comprende il periodo dal 15 marzo al 31 maggio.”

 

 

 

5. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 18-bis (Norma transitoria concernente le autorizzazioni provvisorie ai sensi dell’articolo 9 del DPR 22 marzo 1974, n. 381) - 1. Le autorizzazioni provvisorie all’inizio dei lavori e all’esercizio delle opere previste nell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono convertite in concessioni. La durata della concessione corrisponde a quella dell’autorizzazione provvisoria. Le quantità d’acqua per le relative concessioni sono conformate ai sensi del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione avviene ai sensi dell’articolo 16.”

 

Capo X

COMMERCIO

 

     Art. 16. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

 

“4. Con regolamento di esecuzione della presente legge viene disciplinato dettagliatamente questo settore, in particolare circa le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell’autorizzazione. Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato interno è soggetta unicamente a denuncia. Alla denuncia va allegata la documentazione di cui al comma 2.”

 

 

 

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000. n. 7, è così sostituita:

 

“a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate in uno o più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell’anno;”

 

3. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000. n. 7, è così sostituito:

 

“5. Con un preavviso di almeno dodici mesi la concessione del posteggio può essere revocata senza oneri a carico dell’ente revocante per comprovati motivi di pubblico interesse, che comportano la ristrutturazione del mercato. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono revocate a chi nella specializzazione merceologica interessata dal provvedimento ha la minore anzianità di frequenza, tenuto conto dell’anzianità di frequenza di eventuali proprietari precedenti. In mancanza di altri posteggi liberi la persona cui è stata revocata la concessione è automaticamente collocata al primo posto - in caso di più persone al posto immediatamente successivo - della graduatoria degli aspiranti alla concessione di un posteggio. In caso di revoca della concessione del posteggio per l’esercizio dell’attività per più giorni alla settimana, l’interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.”

 

 

 

 

4. Il comma 3-ter dell’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“3-ter. Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.”

 

 

 

5. Il comma 7-bis dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“7-bis. Coloro che hanno installato e conducono senza la prescritta autorizzazione un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno possono chiedere, entro il termine del 30 giugno 2008, il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria. Essi si devono impegnare a comprovare, entro il termine precitato, la conformità dell’impianto alla normativa vigente in materia. Fino alla data della regolarizzazione, l’impianto non può essere gestito. Per questi casi, anziché la sanzione amministrativa stabilita all’articolo 22, comma 1, viene applicata la sanzione amministrativa di 650 euro. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento per l’applicazione di una sanzione amministrativa.”

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”

1. L’allegato A della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dall’allegato A alla presente legge.

 

 

 

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, viene aggiunto il seguente comma:

 

“5. Il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) Alto Adige.”

 

Capo XI

PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE

 

     Art. 18. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

 

“2. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, alla sede competente dell’Amministrazione provinciale.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

 

“1. Le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono essere eseguite direttamente dall’Amministrazione provinciale, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità.”

 

 

 

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

 

“3. I lavori di cui al comma 1 sono eseguiti in economia, e cioè per cottimi o in amministrazione diretta, nonché, su ordine del Presidente della Provincia, dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo.”

 

 

 

4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l’immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un documentato rendiconto del comune, la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile dispone la liquidazione del sussidio nei limiti dell’ammontare deliberato dalla Giunta provinciale.”

 

 

 

5. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è così sostituito:

 

“2. Se i lavori di cui al comma 1 sono eseguiti a cura del comune, la Giunta provinciale può assegnare un sussidio. Fra questi lavori rientrano anche la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e il ripristino delle strutture per il servizio antincendi.”

 

 

 

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

 

“2. Il comune beneficiario può affidare l’esecuzione dei lavori in concessione ad altri organismi di diritto pubblico o ai Corpi dei vigili del fuoco volontari. In questo caso il comune può trasferire il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera all’organismo di diritto pubblico o al Corpo dei vigili del fuoco volontari secondo modalità da definirsi con apposita convenzione fra il comune e la struttura esecutrice.”

 

Capo XII

CULTURA

 

     Art. 19. Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”

1. Dopo l’articolo 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 5-sexies (Divieto dell’uso di rivelatori di metalli) - 1. Sul territorio provinciale è vietato usare rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve chiedere l’autorizzazione al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali, specificandone le finalità di utilizzo.

 

2. Per aree dichiarate di interesse archeologico l’autorizzazione deve essere concessa di volta in volta.

 

3. Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. In zone di interesse archeologico la sanzione è triplicata.

 

4. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo spetta al personale della Ripartizione provinciale Beni culturali di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, a tal fine autorizzato, nonché agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali Natura e paesaggio e Foreste, agli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.”

 

 

 

2. Dopo l’articolo 5-sexies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 5-septies (Contributi in caso di scavi archeologici di emergenza) - 1. Nel caso di scavi archeologici d’emergenza, i committenti pubblici e privati hanno la possibilità di effettuare questi lavori direttamente a proprie spese su terreni di loro proprietà.

 

2. Lo scavo medesimo è diretto e controllato da dipendenti della Ripartizione provinciale Beni culturali. Per tale spesa la Giunta provinciale può concedere contributi fino all’80 per cento delle spese riconosciute. “

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

 

“Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni) - 1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell’informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

 

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.. 3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

 

4. Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

 

5. Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione provinciale.

 

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

 

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

 

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”

 

Capo XIII

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

 

     Art. 21. Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 4-bis (Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili) - 1. Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’autorità incaricata del controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate nonché il termine finale di adeguamento da fissarsi con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche.

 

3. L’organo competente procede all’irrogazione della sanzione prevista, unicamente qualora il trasgressore non si sia adeguato alle prescrizioni impartite nel termine prefissato.

 

4. Qualora il trasgressore violi la medesima disposizione nei cinque anni successivi all’accertamento di cui al comma 2, l’organo competente procede direttamente all’irrogazione sia della sanzione conseguente alla violazione da ultimo accertata, sia della sanzione conseguente all’accertamento precedente conclusosi con l’adeguamento alle prescrizioni impartite.

 

5. Dell’eventualità di cui al comma 4 è data notizia nell’atto di contestazione delle violazioni.”

 

 

 

2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi dell’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con arrotondamento all’unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall’Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso, qualora le medesime variazioni siano superiori al 15 per cento.”

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”

1. La sesta lineetta del punto 1 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa.

 

 

 

2. Alla fine del punto 7 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

 

“- spettacoli pubblici e polizia locale”.

 

 

 

3. Alla fine del punto 31 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:

 

“- coordinamento degli interventi per lo sviluppo rurale, compresi l’elaborazione e la presentazione del relativo programma

 

- coordinamento degli interventi nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato”.

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”

1. L’articolo 28 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito:

 

“Art. 28 (Personale dirigente) - 1. Alla struttura dirigenziale ed ai dirigenti delle scuole per l’infanzia sono applicate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.”

 

 

 

2. Gli incarichi dirigenziali conferiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 sono confermati, salvo il conferimento di un nuovo incarico a seguito di un riordino della struttura dirigenziale delle scuole per l’infanzia.

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell’assistenza, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell’istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell’ambiente, la documentazione può essere limitata all’importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l’obbligo dell’attestazione dello svolgimento dell’intera iniziativa ammessa all’agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi.”

 

 

 

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

 

“7-bis. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2-bis, il dichiarante rimane escluso dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi.”

 

 

 

3. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

 

“2. È considerato ‘documento amministrativo’ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico precedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.”

 

Capo XIV

TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

 

     Art. 25. Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

 

“a) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nonché ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai centri pubblici di trattamento,”

 

 

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

 

“4. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto di rifiuti.”

 

 

 

3. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:. “1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell’Agenzia provinciale e, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, ai funzionari del Corpo forestale provinciale e agli organi di controllo dei comuni. Per il divieto di cui all’articolo 16, comma 2, la vigilanza spetta anche al Corpo permanente dei vigili del fuoco.”

 

 

 

4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

 

“c) chi viola il divieto di abbandono di rifiuti di cui all’articolo 16, comma 1, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

1) da euro 250,00 a euro 2.500,00, qualora trattasi di abbandono di rifiuti;

 

2) da euro 250,00 a euro 750,00, qualora trattasi di abbandono di veicoli fuori uso;

 

3) da euro 250,00 a euro 750,00 per metro cubo, qualora trattasi di abbandono di rifiuti di demolizione.”

 

     Art. 26. Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”

1. L’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio) - 1. La Giunta provinciale nomina per la durata di cinque anni le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:

 

a) Prima commissione per la tutela del paesaggio, composta:

 

1) dal direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quale presidente;

 

2) da un esperto della Ripartizione provinciale Urbanistica;

 

3) da un esperto della Ripartizione provinciale Foreste;

 

4) da un esperto della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio;

 

5) da un esperto della Ripartizione provinciale Turismo;

 

6) da un esperto nel campo delle scienze naturali ovvero nella cura del paesaggio (Heimatpflege);

 

7) da un rappresentante designato dall’associazione degli agricoltori più rappresentativa a livello provinciale;

 

8) da un rappresentante designato dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;

 

b) Seconda commissione per la tutela del paesaggio, composta:

 

1) da un esperto della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quale presidente;

 

2) da un architetto o ingegnere iscritto all’albo degli esperti in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, quale vicepresidente;

 

3) da un esperto della Ripartizione provinciale Urbanistica;

 

4) da un esperto della Ripartizione provinciale Foreste;

 

5) da un esperto laureato in scienze agrarie, forestali o ingegneria proposto dall’associazione degli agricoltori più rappresentativa a livello provinciale;

 

6) da un rappresentante proposto dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;. 7) da un esperto della Ripartizione provinciale Beni culturali.

 

2. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. L’esperto della Ripartizione provinciale Foreste è sostituito da un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

3. Alle riunioni della Prima commissione per la tutela del paesaggio e della Seconda commissione per la tutela del paesaggio, qualora quest’ultima eserciti le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, partecipano con diritto di voto i sindaci dei comuni territorialmente interessati ovvero gli assessori comunali delegati. La votazione nelle commissioni avviene separatamente per ogni comune.”

 

 

 

2. Il comma 1-bis dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1-bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L’autorizzazione viene trasmessa all’Ispettorato forestale competente.”

 

 

 

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“5. È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell’articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale ovvero della Prima commissione per la tutela del paesaggio, che approva la proposta di vincolo, vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico.”

 

 

 

4. L’articolo 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 11 (Abbattimento di piante legnose) - 1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione paesaggistica da parte del sindaco l’abbattimento di piante legnose nell’ambito del centro edificato, come delimitato in base all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. L’abbattimento delle piante legnose al di fuori del centro edificato è autorizzato dall’autorità forestale competente, secondo quanto previsto dall’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

 

2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 12, il presente articolo e il regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio sostituiscono tutte le disposizioni previste in vincoli paesaggistici, approvate ai sensi della presente legge, riguardanti l’abbattimento di piante legnose.”

 

 

 

5. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 18-bis (Fondo del paesaggio) - 1. Presso l’amministrazione provinciale è istituito un fondo denominato “fondo del paesaggio”, il quale contribuisce alla promozione di iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

 

a) la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità nonché della varietà strutturale del paesaggio e della natura;

 

b) la tutela, la cura, la conservazione a lungo termine, il ripristino ovvero lo sviluppo del paesaggio naturale e culturale e dei suoi elementi strutturali;

 

c) la conservazione e la promozione di forme di uso e di gestione del territorio aventi valore ecologico;. d) la cura, il rinnovo, la conservazione, ovvero il ripristino di insiemi meritevoli di tutela;

 

e) la tutela delle specie e degli habitat naturali a livello locale nonché gli acquisti di superfici da parte di enti pubblici ai fini di tutela naturalistica.

 

2. Ai fini del finanziamento del fondo nel bilancio provinciale vengono annualmente destinati mezzi finanziari.

 

3. Al fondo confluiscono inoltre donazioni offerte da parte di terzi.

 

4. Sulla concessione, sul diniego e su richieste di rimborso delle agevolazioni decide una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della commissione nonché il funzionamento della stessa sono determinati con regolamento di esecuzione.”

 

     Art. 27. Norma transitoria all’articolo 26

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le commissioni di cui all’articolo 2,  comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sono rinnovate immediatamente dopo l’entrata in vigore della presente legge. Esse svolgono le loro funzioni fino a 60 giorni dopo la data di insediamento della Giunta provinciale neoeletta.

 

     Art. 28. Modifiche della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, recante “Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale”

1. L’articolo 1 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, è così sostituito:

 

“Art. 1 (Ambito di applicazione)- 1. Al fine di assicurare la tutela dell’ambiente naturale e la sua difesa anche dall’inquinamento acustico, sono vietati, nell’ambito dei parchi naturali e biotopi, individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nell’ambito di piani paesaggistici intercomunali il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo.

 

2. Analoghi divieti vigono in zone ove il vincolo paesaggistico prevede espressamente tali divieti nonché in tutte le zone site ad altitudine superiore a 1600 metri sul livello del mare.

 

3. Nel territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco Nazionale dello Stelvio vigono i divieti di volo previsti dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

 

4. A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l’atterraggio di apparecchi a motore nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti, sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

5. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto di linea, ai servizi della protezione civile e del soccorso alpino e sanitario, ai servizi di trasporto materiali, ai voli effettuati su incarico di strutture organizzative provinciali per fini istituzionali e nelle zone di traffico aeroportuale.

 

6. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive modifiche.

 

7. La Giunta provinciale emana un regolamento che definisce in quali casi servizi di lavoro aereo e di trasporto aereo di persone possono essere effettuati per limitati periodi di tempo anche in deroga ai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3, se si tratta di iniziative di fondato interesse pubblico non contrastanti con la normativa ambientale vigente e per le quali l’attività di volo sia compatibile con gli obiettivi di tutela delle zone interessate.”

 

 

 

2. L’articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito.

 

“Art. 2 (Eliski nonché limitazioni alle attività di volo da diporto e sportivo) - 1. Il trasporto di persone con aeromobili a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.

 

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi di volo di cui all’articolo 1, comma 6.”

 

 

 

3. L’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 3 (Sanzioni amministrative) - 1. Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge è comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

 

2. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.

 

3. Sono incaricati della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, nonché, su richiesta del Presidente della Provincia, gli organi di polizia dello Stato. Nei parchi naturali o biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è incaricato della vigilanza anche il personale degli uffici provinciali Parchi naturali ed Ecologia del paesaggio.”

 

 

 

4. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 4 (Pubblicazione da parte dell’ENAV) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette la documentazione necessaria all’ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) ai fini della pubblicazione della presente legge sulle documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull’AIP Italia.”

 

     Art. 29. Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”

1. L’articolo 9 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

 

“Art. 9 (Piano della qualità dell’aria) - 1. Il piano della qualità dell’aria individua le zone del territorio provinciale in cui sono superati i valori limite della qualità dell’aria e stabilisce i provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto degli stessi. In tali zone sono applicati programmi di riduzione delle emissioni. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi di qualità dell’aria e le modalità di applicazione dei provvedimenti per il raggiungimento degli stessi.

 

2. Il piano ed i programmi di cui al comma 1 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti di cui al Capo I, più severi di quelli stabiliti ai sensi dell’articolo 3, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite di qualità dell’aria.”

 

 

 

2. L’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

 

“Art. 10 (Gestione e controllo della qualità dell’aria) - 1. La qualità dell’aria è gestita e controllata su tutto il territorio provinciale secondo quanto stabilito dalle normative europee ed in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione sulla qualità dell’aria.

 

2. Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 stabilisce quanto segue:

 

a) i valori limite della qualità dell’aria;

 

b) le procedure per il controllo e la valutazione della qualità dell’aria;

 

c) i criteri per la stesura e l’approvazione del piano della qualità dell’aria;

 

d) i criteri per l’adozione dei programmi di riduzione e di prevenzione dell’inquinamento atmosferico;

 

e) i criteri per l’adozione dei piani d’azione nonché gli inquinanti atmosferici di riferimento e le relative soglie.

 

3. I piani di azione di cui al comma 2, lettera e), vengono predisposti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e di limitarne la durata. Tali piani possono prevedere misure di controllo e di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.

 

4. L’Agenzia provinciale per l’ambiente può richiedere ai soggetti che detengono le necessarie informazioni tutti i dati necessari al fine di stabilire il contributo all’inquinamento atmosferico delle varie fonti emissive.”

 

 

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

 

“5. Sino all’approvazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 resta in vigore il decreto del Presidente della Provincia 31 marzo 2003, n. 7, e successive modifiche, concernente il regolamento di esecuzione della qualità dell’aria.”

 

 

 

4. L’articolo 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

 

“Art. 22 (Norma finale) - 1. La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed al progresso tecnologico, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.”

 

     Art. 30. Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti quali cani sono considerati pericolosi e le misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose.”

 

Capo XV

AGRICOLTURA

 

     Art. 31. Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”

1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:. “Art. 21-bis (Riproduzione animale) - 1. L’impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici per bovini, equini, suini, ovini, caprini e specie minori compete all’amministrazione provinciale che a tal fine può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni zootecniche operanti sul territorio provinciale.

 

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche per i controlli delle attitudini produttive delle specie e razze di bestiame di interesse zootecnico, nonché per lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori.

 

3. La riproduzione degli animali è disciplinata nella provincia di Bolzano mediante apposito regolamento di esecuzione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

 

4. La vigilanza sull’osservanza delle norme contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è esercitata dal personale in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura a tal fine incaricato, nonché dal personale dei servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti.

 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di  violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.”

 

     Art. 32. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

 

“b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione.”

 

     Art. 33. Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. Per tutti i cambiamenti nell’estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla Giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l’autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa è pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie e per la stipulazione di un contratto d’affitto o di locazione con durata superiore ai 15 anni.”

 

 

 

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“3. Contestualmente all’atto di autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno deve essere disposta l’aggregazione degli stessi ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati si può prescindere da tale aggregazione. L’aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

 

 

 

3. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell’articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi procede alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all’atto di revoca la commissione deve disporre l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente fondati si può prescindere da tale aggregazione. Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

 

     Art. 34. Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati"

1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“4. Al Comitato per i prodotti geneticamente non modificati spetta trattare le domande e i ricorsi; esso è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

 

a) una persona rappresentante il dipartimento competente per l’ambiente, designata dall’assessore o assessora provinciale;

 

b) una persona rappresentante il dipartimento competente per la sanità, designata dall’assessore o assessora provinciale;

 

c) una persona rappresentante il dipartimento competente per la sperimentazione agraria e forestale, designata dall’assessore o assessora provinciale;

 

d) una persona rappresentante il dipartimento competente per l’agricoltura, designata dall’assessore o assessora provinciale;

 

e) una persona rappresentante il dipartimento competente per il Servizio veterinario provinciale, designata dall’assessore o assessora provinciale;

 

f) una persona rappresentante il Centro tutela consumatori e utenti;

 

g) una persona rappresentante il settore alimentare, designata dalla Camera di commercio di Bolzano;

 

h) una persona rappresentante i produttori agricoli, designata dall’associazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.”

 

 

 

2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“3. Nel caso in cui il prodotto non soddisfi più i requisiti richiesti per l’apposizione del contrassegno, il relativo diritto viene revocato.”

 

 

 

3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

 

a) chiunque contrassegna un prodotto come "geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati" senza aver acquisito il relativo diritto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00;

 

b) chiunque nella domanda di cui all’articolo 3 fornisca dati falsi o, in violazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00;

 

c) chiunque continui a contrassegnare un prodotto come "geneticamente non modificato o di animali foraggiati con mangimi geneticamente non modificati", dopo che il relativo diritto è stato revocato, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00;

 

d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni fissate nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 2.600,00.”

 

Capo XVI

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 35. Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

 

“1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza di organico non siano nelle condizioni di espletare tutte le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidare i compiti di supporto ad un soggetto con le qualifiche professionali e i requisiti adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.”.

2. L’articolo 25-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 25-bis (Tariffe per le prestazioni libero-professionali) - 1. Le tariffe per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono determinate con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali.”

 

 

 

3. Il comma 5 dell’articolo 64 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

 

“5. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall’assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell’importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.“

 

Capo XVII

URBANISTICA

 

     Art. 36. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:. “2. La data di esposizione è preventivamente resa nota nella rete civica della Provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano è esposto per 30 giorni durante i quali chiunque può prendere visione del piano stesso e degli allegati; nello stesso periodo i cittadini, gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, tese a contribuire al perfezionamento del piano.”

 

 

 

2. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 7” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 12”.

 

 

 

3. Al comma 2 dell’articolo 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l’ultima frase è così sostituita: “Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o costruiti in aderenza la superficie massima complessiva ammissibile per la voce merceologica mobili - materiali edili non può superare il limite di superficie di 3.500 metri quadrati ovvero 5.000 metri quadrati. In presenza di esercizi di commercio al dettaglio, autorizzati entro il 31 dicembre 2006, solamente a favore di tali esercizi, la superficie massima complessiva per mobili - materiali edili di cui sopra può essere superata al massimo del 50 per cento, fermo restando il limite di superficie massima per ogni esercizio di commercio al dettaglio.”

 

 

 

4. Dopo il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

 

“16-bis. Le possibilità di ampliamento di cui al comma 16 non trovano applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso siti nella sede dell’azienda agricola.”

 

 

 

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

 

“7. Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche o nelle aree individuate nel piano urbanistico come aree per la viabilità possono essere autorizzati le strutture necessarie per la manutenzione delle strade e impianti di distribuzione di carburanti. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti ubicati nel verde agricolo o nelle zone per insediamenti produttivi è ammessa l’attività di commercio al dettaglio, su una superficie di vendita massima di 50 metri quadrati, per gli articoli stabiliti in una apposita tabella dalla Giunta provinciale. Se gli impianti di distribuzione di carburanti sono all’interno di altre zone dove l’attività di commercio al dettaglio è ammessa, tale attività può essere svolta nel rispetto della normativa in materia di commercio su una superficie di vendita massima di 500 metri quadrati. Il regolamento di esecuzione può definire ulteriori criteri per la localizzazione, la dimensione, le strutture accessorie, i servizi e i prodotti offerti.”

 

Capo XVIII

ISTRUZIONE

 

     Art. 37. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”

1. L’articolo 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

 

“Art. 14 (Assicurazione) - 1. L’amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire i bambini delle scuole dell’infanzia, le alunne e gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.

 

2. Ai fini della copertura dei rischi da infortuni dei bambini delle scuole dell’infanzia, degli alunni e delle alunne si procede, previo accordo con l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, ovvero ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche.

 

3. L’amministrazione provinciale è autorizzata a coprire tramite contratti assicurativi le spese per la difesa giurisdizionale e i rischi di responsabilità amministrativa e civile a carico del personale docente e non docente della scuola dell’infanzia e scolastico per infortuni occorsi a bambini, alunne e alunni per danni derivanti da infortuni subiti dai bambini, dalle alunne e dagli alunni nonché da questi arrecati a terzi.”

 

Capo XIX

PATRIMONIO

 

     Art. 38. Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 4 dell’articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

 

”4. Per i beni immobili che la Giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all’albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. L’intenzione di alienare è comunicata alle persone di cui al comma 1, lettere b) e d), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza di cui al comma 1, lettere b), c) e d), devono comunicarlo per iscritto, a pena di decadenza, alla Ripartizione provinciale Amministrazione del patrimonio, entro 3 mesi dal termine della pubblicazione.”

 

Capo XX

ATTIVITÀ ECONOMICHE

 

     Art. 39. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

1. L’articolo 20-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

 

“Art. 20-ter (Autorità di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria) - 1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento nonché di certificazione per gli interventi relativi ai programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorità comunitarie.

 

2. Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di appositi conti accesi presso l’istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.”

 

     Art. 40. Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, recante “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, è così sostituito:. ”3. La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti può essere convocata su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti. I compiti di segreteria sono svolti dalla Ripartizione provinciale Presidenza.”

 

Capo XXI

MOBILITÀ

 

     Art. 41. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è soppresso il seguente periodo: “Per i servizi di linea non sono ammessi documenti di viaggio ‘a vista’”.

 

Capo XXII

ABROGAZIONI

 

     Art. 42. Abrogazioni

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:

 

a) legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 2;

 

b) legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38;

 

c) articolo 5, comma 1, della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26;

 

d) articolo 3, comma 2, e articolo 5, comma 4, della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34;

 

e) legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42;

 

f) articolo 29, articolo 30, commi 1, 2 e 3, articolo 31, articolo 32, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, nonché articolo 33 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche;

 

g) articolo 4, comma 5-bis, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche;

 

h) articolo 14 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;

 

i) articolo 2 della legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12;

 

j) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22;

 

k) articolo 3, comma 4, della legge provinciale 9 agosto 1988, n. 27;

 

l) articolo 16, comma 1, lettera c), nonché articoli 21, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;

 

m) articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21;

 

n) articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33;

 

o) articolo 5, comma 5, della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche;

 

p) articolo 9 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15, e successive modifiche;

 

q) articolo 4, comma 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche;

 

r) articolo 46-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

 

s) articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1;

 

t) articolo 18, comma 6, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7;

 

u) il punto 31 dell’allegato B e l’allegato D della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche;

 

v) articolo 6, comma 1-bis, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche;

 

w) articolo 5, comma 4, della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1;

 

x) articolo 18 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5;

 

y) articolo 33, commi 5, 6, 7 e 8, della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1;

 

z) articolo 10, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7;

 

aa) articolo 18, comma 2, della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

 

bb) articolo 19, comma 1, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7;

 

cc) articolo 12, comma 1, lettera d), della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14;

 

dd) articolo 14 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

 

 

Allegato A (art. 17)

(sostituisce l’allegato A della legge provinciale n. 12/2005)

(Omissis)