§ 3.5.65 - L.P. 30 settembre 2005, n. 7.
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:30/09/2005
Numero:7

§ 3.5.65 - L.P. 30 settembre 2005, n. 7.

Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

(B.U. 11 ottobre 2005, n. 41).

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche e degli impianti elettrici da partedella Provincia Autonoma di Bolzano in conformità alpiano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Art. 2. Competenze

     1. L’assessore provinciale competente in materiadi acque pubbliche ed energia decide sulle domandedi riconoscimento e di concessione di piccole e grandiderivazioni d’acqua, escluse le grandi derivazioni ascopo idroelettrico, al rilascio del nulla osta previstodall’articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, nonché al rilascio della licenza di attingimentodi acqua.

 

Art. 3. Istruttoria

     1. Le domande per il rilascio delle concessioni oper le varianti alle stesse sono presentate, corredatedella documentazione prescritta dal direttore dellaRipartizione provinciale Acque pubbliche ed energia,al competente ufficio della medesima ripartizione.Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanzadell’ufficio competente della Ripartizione provincialeAcque pubbliche ed energia che viene pubblicata mediante affissione per 15 giornipresso l’ufficio stesso e all’albo del comune o dei comuni dove sono previsti lapresa, l’impianto e l’eventuale restituzione d’acquadella derivazione richiesta. All'organizzazione degliagricoltori più rappresentativa a livello locale vienetrasmessa una copia dell’ordinanza. L’ordinanza stabilisce il giorno, l’ora e il luogo di ritrovamento per lavisita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall’inizio della pubblicazionefino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dallafine della pubblicazione. L’ufficio competente dellaRipartizione provinciale Acque pubbliche ed energiaprocede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potràintervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia può prescindere dall’emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa perle domande di licenza di attingimento fino a 5 litrosecondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all’articolo 19 della legge provinciale 18giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

     2. Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell’ordinanza e sono pubblicate con lemodalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.

     3. Nelle concessioni a scopo prevalentementedomestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti,è preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.

     4. Le domande di derivazione per l’approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con ledomande preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia e dichiarate concorrenticon le altre domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata lamancanza di un’altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

     5. L’assessore provinciale competente in materiadi acque pubbliche ed energia dichiara inammissibili erespinge le domande inattuabili o contrarie al buonregime delle acque o ad altri interessi generali.

     6. Sono inoltre respinte ed archiviate le domandedi concessione o loro varianti nel caso in cui la Giuntaprovinciale si sia espressa negativamente sul ricorsocontro il parere VIA di cui alla legge provinciale 24luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

     7. In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si può prescindere dalla relazione di istruttoria.

     8. Non trovano applicazione gli articoli 7 e 10 delregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successivemodifiche.

 

Art. 4. Concessione

     1. In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inseritenel decreto di concessione.

     2. Nel decreto di concessione è inoltre prevista l’eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche edenergia.

     3. Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. È facoltà dell’amministrazione concedentemodificare o aggiungere prescrizioni tecniche senzaobbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa delsuolo, di tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.

 

Art. 5. Riconoscimenti

     1. Gli antichi diritti di derivazioni d’acqua nonancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

     a) la derivazione d’acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;

     b) persistono i fini originari dell’utenza;

     c) gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro unanno;

     d) in caso di utenze irrigue, l’impianto deve essereautonomo e per le stesse aree non deve esistereun ulteriore sufficiente approvvigionamentod’acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;

     e) lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione delsistema irriguo da scorrimento a pioggia.

     2. Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l’ufficio provinciale competente per lagestione delle risorse idriche predispone una schedatecnica da compilare dai titolari delle utenze e con laquale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultanosoddisfatti, l’ufficio provinciale competente per lagestione delle risorse idriche comunica l’avvenutoriconoscimento dell’utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

     3. La quantità d’acqua derivabile è adeguata aicriteri del piano generale per l’utilizzazione delleacque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

     4. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campionesu almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.

 

Art. 6. Divieto di utilizzo

     1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10 edall’articolo 23 bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

     2. Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energiadispone l’immediata interruzione della derivazione ecommina le sanzioni amministrative previste.

 

Art. 7. Cauzione

     1. A garanzia dell’osservanza dei vincoli inerentialla concessione, il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia puòsubordinare il rilascio della concessione o dell’autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale,il cui ammontare è fissato in base alle dimensionidelle opere.

     2. Il direttore della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia provvede allo svincolo dellacauzione, previo accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

 

Art. 8. Varianti

     1. L’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta oconcessa ne fa richiesta al competente ufficio dellaRipartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.

     2. Si considerano varianti quelle che riguardanol’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo diutilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo, il cambiamentod’uso o l’aumento della potenza nominale. Alle varianti si applicano tutte le disposizioni concernenti lenuove concessioni.

     3. Ogni variante apportata al macchinario destinato alla produzione dell’energia elettrica deve esserepreviamente comunicata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.

     4. La richiesta di variante relativa a domande diderivazione in corso di istruttoria è considerata, atutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

     5. Tutte le varianti riguardanti la ricostruzione o le migliorie alle opere di raccolta, presa, adduzione erestituzione nonché l’estensione del comprensorioirriguo e potabile sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubblicheed energia.

 

Art. 9. Licenza di attingimento

     1. La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell’articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, corredata dei disegni e di una relazione descrittiva deilavori e dimostrativa del rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

     2. Il canone dovuto a norma di legge deve esserepagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

     3. I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giornoper trivellazioni presso cantieri di pubblico interessesono esenti dal canone e possono essere esercitatiliberamente previa comunicazione all’ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia.Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al10 per cento della portata di acqua disponibile nelcorso di acqua e per una durata massima fino a 30giorni consecutivi. Devono essere rispettati i dirittiesistenti.

 

Art. 10. Sorgenti

     1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata ed utilizzata liberamente per uso potabile e domesticouna quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litrosecondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.

     2. Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell’acquapotabile devono essere autorizzati dal competenteufficio della Ripartizione Acque pubbliche ed energia.

 

     Art. 11. Proroga dei termini

     1. Il direttore della Ripartizione provinciale Acquepubbliche ed energia proroga i termini per i lavori di costruzione e per l’attuazione delle derivazioni d’acqua.

     2. L’assessore provinciale competente in materiadi acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.

 

Art. 12. Emergenza d’acqua

     1. Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Ripartizione provincialeAcque pubbliche ed energia una commissione composta da:

     a) il direttore della Ripartizione provinciale Acquepubbliche ed energia quale presidente;

     b) il direttore dell’Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;

     c) un rappresentante dell’Agenzia provinciale perl’ambiente;

     d) un direttore d’ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;

     e) un direttore d’ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;

     f) un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d’emergenza idrica.

     2. In caso di emergenza idrica la commissionepropone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d’emergenza.

     3. Durante lo stato d’emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell’ordine, l’approvvigionamento potabile pubblico,l’uso potabile privato e l’uso irriguo:

     a) riduzione delle portate residue;

     b) riduzione o sospensione di derivazioni d’acqua;

     c) prescrizione di turni di utilizzo;

     d) trasferimento di portate d’acqua e utilizzo diacqua accumulata anche per altri scopi, anche dabacini di raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;

     e) utilizzo di nuove fonti idriche.

     4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di naturagestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d’emergenza deve essereripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell’interessato.

     5. Al termine dello stato d’emergenza idrica ilpresidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d’emergenza.

 

Art. 13. Acque minerali

     1. Le acque minerali esistenti nel territorio dellaprovincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

     2. La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali sono realizzate aree di tutela, èrilasciata secondo le modalità previste dalla disciplinaconcernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previaiscrizione nell’apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l’amministrazione provinciale.

     3. Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termaleo terapeutico delle acque minerali il riconoscimentodel carattere minerale delle acque è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concertocon l’Azienda sanitaria di Bolzano.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici nonterapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipichedella tradizione locale.

     5. Il decreto di concessione specifica la quantitàd’acqua derivabile e determina il canone annuo inbase alle portate medie annue concesse. L’importo delcanone annuo è così fissato:

     a) per le acque destinate all’imbottigliamento euro594,00 per litro secondo, con un canone annuominimo di euro 5.940,00;

     b) per le acque destinate all'uso termale o altro usoterapeutico euro 297,00 per litro secondo, con uncanone annuo minimo di euro 2.970,00;

     c) per le acque destinate ad altro uso euro 178,00per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 178,00.

     6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ognibiennio dalla Giunta provinciale in base alle variazionidel costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativiimporti vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro.

     7. Il canone per le concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi treanni.

     8. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n.18, e successive modifiche, non si applicano per leacque minerali di cui al presente articolo.

     9. Le aree di tutela necessarie per le sorgenti diacqua minerale non concesse vengono istituite dall’ufficio competente della Ripartizione provincialeAcque pubbliche ed energia e gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.

 

Art. 14. Esoneri dal pagamento

     1. Coloro che richiedono la concessione di derivazione d’acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d’istruttoria e di collaudo.

 

Art. 15. Linee elettriche

     1. Non sono soggette ad autorizzazione da partedella Ripartizione provinciale Acque pubbliche edenergia, fermi restando gli eventuali pareri necessari,le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica,né le relative opere accessorie.

     2. I titolari di domande di autorizzazione all’impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 eseguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.

     3. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia pubblica le domande di autorizzazione per la costruzione di linee elettrichemediante affissione per 30 giorni all’albo del comune.Entro tale termine gli interessati possono presentareosservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.

     4. Non si provvede alla pubblicazione dell’avvisonel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all’art. 111del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

Art. 16. Rinnovo delle concessioni

     1. Le concessioni in vigore alla data di entrata invigore della presente legge, ad eccezione delle concessioni per la produzione di energia elettrica, allaloro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gliimpianti siano conformi allo stato della tecnica e, incaso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

     2. In mancanza dei presupposti di cui al comma 1a seguito dell’intimazione del competente ufficio dellaRipartizione provinciale Acque pubbliche ed energia,la concessione è decaduta e il concessionario è tenutoalla rimozione delle opere e al ripristino dello statooriginario. In caso di acquedotti potabili si applical’articolo 13, comma 1, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.

     3. Al termine della concessione il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche edenergia può stabilire prescrizioni riguardanti la tuteladell’ambiente, l’attrezzatura tecnica e l’esercizio degliimpianti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti siapplicano anche agli antichi diritti di derivazione d’acqua riconosciuti.

 

Art. 17. Norma transitoria riguardante pozzi

     1. Le autorizzazioni alla costruzione ed all’utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999,nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5dicembre 1978 sono convertite in concessioni.

     2. La durata è stabilita in 30 anni dalla data deldecreto di autorizzazione o dalla data della denuncia.Il rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.

 

Art. 18. Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio

     1. Le denunce delle derivazioni d’acqua perl’alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con ladurata fino al 31 dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestionedelle risorse idriche.

 

Art. 19. Modifica della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, recante “Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”

     1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: “Le medesime procedure sono seguite per lavalutazione dei programmi presentati ai sensi delcomma 6 dell’articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successivemodifiche, e dei programmi presentati ai fini del rinnovo delle concessioni.”

 

Art. 20. Abrogazioni

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, esuccessive modifiche, ad eccezione dell’articolo16 bis;

     b) la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche.

 

Art. 21. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione.