§ 5.1.110 – L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
Disposizioni in materia di sanità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/11/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Integrazione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici.
Art. 2.  Acquisti tramite le unità sanitarie locali dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri.
Art. 3.  Acquisto di dispositivi medici.
Art. 4.  Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60, concernente "Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Bolzano".
Art. 5.  Modifica dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente l'assistenza sanitaria in Austria.
Art. 6.  Assegno di assistenza domiciliare.
Art. 7.  Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici.
Art. 8.  Medico igienista distrettuali.
Art. 9.  Chiusura annuale di farmacie per ferie.
Art. 10.  Chiusura eccezionale di farmacie.
Art. 11.  Periodo formativo per medici di base.
Art. 12.  Requisiti per l'accesso all'attività professionale di medico di medicina generale.
Art. 13.  Specializzazione mediche.
Art. 14.  Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.
Art. 15.  Modifica dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.
Art. 16.  Ambito delle applicazioni della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.
Art. 17.  Compensi a membri di commissioni sanitarie.
Art. 18.  Commissione ricorsi per le patenti di guida agli invalidi.
Art. 19.  Importo ed utilizzo degli oneri dovuti a favore della commissione medica multizonale patenti di guida.
Art. 20.  Anticipazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Art. 21.  Funzioni in materia di medicina del lavoro.
Art. 22.  Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 23.  Sostituzione del medico igienista distrettuale.
Art. 24.  Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti.
Art. 25.  Formazione in psicoterapia.
Art. 26.  Riconoscimento dei servizi prestati all'estero.
Art. 27.  Servizi di medicina trasfusionale.
Art. 28.  Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale.
Art. 29.  Disposizioni finanziarie.
Art. 30.  Variazioni al bilancio 1995.


§ 5.1.110 – L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

Disposizioni in materia di sanità.

(B.U. 28 novembre 1995, n. 54).

 

     Art. 1. Integrazione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici.

     1. Il comma secondo dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale", è così sostituito:

     “2. Per l'esame dei progetti attinenti alle strutture sanitarie e socio assistenziali, il comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici è integrato:

     a) dal direttore della Ripartizione provinciale sanità;

     b) dal direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale;

     c) da un medico designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità."

     2. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 38/1992 è cosi sostituito:

     “4. La composizione del comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino."

 

          Art. 2. Acquisti tramite le unità sanitarie locali dei beni soggetti ad iscrizione nei pubblici registri.

     1. L'ultimo periodo del comma quarto dell'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, come sostituito dall'art. 19 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è abrogato.

     2. Il numero 11 del comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, aggiunto dall'art. 18, comma secondo, della legge provinciale n. 33/1988, è così sostituito:

     ”11) all'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, compresi quelli soggetti all'iscrizione obbligatoria nei pubblici registri. Per tali acquisti la Giunta provinciale in base all'esito di trattative annuale fra l'assessore alla sanità e i rappresentanti delle unità sanitarie locali, assegna alle unità sanitarie locali medesime somme stanziate a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale."

 

          Art. 3. Acquisto di dispositivi medici.

     1. Al n. 10 del comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/1981, sostituito dall'art. 18, comma primo, della legge provinciale n. 33/1988, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Acquisti in deroga ai programmi annuali possono essere effettuati solo in presenza di motivate situazioni di urgenza e di sopravvenute necessità entro il limite del 30% delle somme assegnate e devono essere autorizzate dall'assessorato alla Sanità".

 

          Art. 4. Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60, concernente "Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Bolzano".

     1. La lettera a) del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60, sostituita dall'art. 4 della legge provinciale 14 maggio 1992, n. 14, è così sostituita:

     "a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili destinati all'assistenza sanitarie o comunque a scopi igienico sanitari, per impianti igienico sanitari, tecnici ed informatici, nonché per la realizzazione ed installazione del necessario software."

 

          Art. 5. Modifica dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, concernente l'assistenza sanitaria in Austria.

     1. Al comma primo dell'art. 23 della legge provinciale n. 33/1988 è aggiunta la seguente lettera:

     "n) Steiermarkische Krankenanstalten GesmbH" con sede a Murau per la cura di bambini con motulesioni di origine cerebrale."

     2. Alla lettera e) del comma primo dell'art. 23 della legge provinciale n. 33/1988 sono aggiunte le seguenti parole: "e dei tossicodipendenti".

 

          Art. 6. Assegno di assistenza domiciliare.

     1. Il comma primo dell'art. 21 della legge provinciale n. 33/1988 è così sostituito:

     “1. Al familiare che garantisce, anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, l'assistenza a domicilio della personale gravemente non autosufficiente, è corrisposto dall'unità sanitaria locale competente per territorio, a carico del bilancio provinciale, per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio, un assegno giornaliero pari ad un importo massimo di lire 33.000. La Giunta provinciale può prevedere la differenziazione del predetto assegno in base al grado di non autosufficienza delle persone assistite."

     2. Dopo il comma primo-ter dell'art. 21 della legge provinciale n. 33/1988 è aggiunto il seguente comma:

     “1-quater. La Giunta provinciale è autorizzata a rivedere annualmente l'ammontare dell'assegno giornaliero di cui al comma primo, entro i limiti della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT per il Comune di Bolzano per l'anno precedente".

 

          Art. 7. Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici. [1]

     1. Le aziende sanitarie possono assegnare ai soggetti assistiti dai propri servizi psichiatrici, che svolgono attività a scopo ergoterapeutico presso le strutture delle aziende, quale stimolo alla terapia occupazionale e comportamentale, un premio differenziato mensile di operosità. La Giunta provinciale provvede annualmente a fissare sia l’entità dei premi di operosità che i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi.

 

          Art. 8. Medico igienista distrettuali.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, concernente "Misure nel settore socio-sanitario", è così sostituito:

     “Art. 2. (Medico igienista distrettuale).

     1. Ai medici igienisti distrettuali di cui all'art. 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1; spetta un'indennità mensile di reperibilità fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennità non può superare il cinquanta per cento dello stipendio base tabellare iniziale di aiuto corresponsabile ospedaliero.

     2. Le somme riscosse dalle unità sanitarie locali per le prestazioni di cui all'art. 42 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, effettuate dai medici igienisti distrettuali, sono devolute agli stessi nella misura del novanta per cento. Qualora per le predette prestazioni i medici si avvalgano di personale dipendente dell'unità sanitaria locale o di ambulatorio di cui alla legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, tale percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

     3. Per le prestazioni richieste dagli enti pubblici, le unità sanitarie locali riconoscono ai medici igienisti distrettuali le tariffe fissate dalla Giunta provinciale.

     4. L'incarico di medico igienista distrettuale non comporta per il medico di base alcuna limitazione del massimale di scelte e del trattamento economico collegato al rapporto convenzionale di medicina generale, ivi incluse tutte le indennità."

 

          Art. 9. Chiusura annuale di farmacie per ferie.

     1. Al comma primo dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, concernente "Disciplina del servizio farmaceutico nella provincia di Bolzano", le parole: "tre settimane" sono sostituite dalle parole: "quattro settimane".

 

          Art. 10. Chiusura eccezionale di farmacie.

     1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale n. 61/1976 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 6 bis. (Chiusura eccezionale).

     1. Per motivi di famiglia il titolare di farmacie può chiudere il proprio esercizio per una giornata, fino ad un massimo di tre giorni nell'arco dell'anno. Detta chiusura va regolarmente comunicata sia al sindaco territorialmente competente che al competente assessorato provinciale."

 

          Art. 11. Periodo formativo per medici di base. [2]

 

          Art. 12. Requisiti per l'accesso all'attività professionale di medico di medicina generale.

     1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione specifica in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo, della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario provinciale, con i limiti e le modalità previste dai vigenti accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale.

 

          Art. 13. Specializzazione mediche.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente "Formazione di medici specialisti", modificato dall'art. 8 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

     “2-bis. Per specializzazioni mediche di cui al comma primo si intendono tutte le specializzazioni del ruolo sanitario per le quali è richiesto il diploma di laurea."

 

          Art. 14. Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

     1. Al comma primo dell'art. 2 della legge provinciale n. 1/1986 le parole: "sentiti l'Ordine dei medici" sono sostituite dalle parole: "sentite i rispettivi ordini professionali".

 

          Art. 15. Modifica dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

     1. Nel primo periodo del comma primo dell'art. 7 della legge provinciale n. 1/1986 la parola: "pubblico" è soppressa.

 

          Art. 16. Ambito delle applicazioni della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

     1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale n. 1/1986 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 10 bis. (Applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle specializzazioni delle figure professionali del ruolo sanitario dei laureati non medici."

 

          Art. 17. Compensi a membri di commissioni sanitarie.

     1. Il comma sesto dell'art. 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, concernente "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale", è così sostituito:

     “6. Ai componenti degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 7 sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previste dalla vigente normativa provinciale per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile".

     2. La disposizione di cui al comma primo trova applicazione a decorrere dal 1° giugno 1994.

 

          Art. 18. Commissione ricorsi per le patenti di guida agli invalidi.

     1. Il comma terzo dell'art. 6 della legge provinciale n. 1/1992 è così sostituito:

     “3. E' istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni della commissione multizonale di cui alla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida da parte delle categorie di persone indicate nell'art. 119, comma quarto, del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commissione composta da tre medici delle aree funzionali e organizzative "igiene e sanità pubblica", "ospedali e strutture zonali", "territorio e servizi zonali" in servizio presso le unità sanitarie locali, di cui uno con funzioni di presidente. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della Ripartizione provinciale traffico e trasporti."

     2. Il comma terzo dell'art. 8 della legge provinciale n. 1/1992 è così sostituito:

     “3. La composizione degli organi collegiali di cui agli articoli da 4 a 5 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino."

 

          Art. 19. Importo ed utilizzo degli oneri dovuti a favore della commissione medica multizonale patenti di guida.

     1. Per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti dal comma quarto dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da effettuarsi da parte della commissione medica multizonale, i richiedenti sono tenuti a corrispondere all'Unità sanitaria locale Centro-Sud i diritti previsti dalle vigenti norme a favore delle commissioni mediche locali.

     2. L'Unità sanitaria locale Centro-Sud provvede a liquidare, con decorrenza 1 giugno 1995, ai componenti la commissione multizonale gli stessi compensi previsti per i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile. [3].

     3. L'art. 2 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37 è abrogato.

 

          Art. 20. Anticipazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicazione di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. [4]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare agli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 1995 l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con le modalità fissate nel regolamento di esecuzione.

     2. La concessione dell'indennizzo di cui al comma primo è subordinata alla presentazione di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennizzo liquidato dal Ministero della Sanità, con sottoscrizione autentica.]

 

          Art. 21. Funzioni in materia di medicina del lavoro.

     1. L'art. 25 della legge provinciale n. 33/1988 è così sostituito:

     “Art. 25. (Delega delle funzioni in materia di medicina del lavoro).

     1. Le funzioni in materia di medicina del lavoro di cui al Titolo I della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, sono delegate dalla Provincia alle aziende speciali Unità sanitarie locali" e gestite nell'ambito dell'area funzionale ed organizzative igiene e sanità pubblica dell'azienda speciale Unità sanitaria locale Centro-Sud" come servizio multizonale, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20 aprile 1980, n. 6.

     2. Sono altresì delegate dalla Provincia alle aziende speciali "Unità sanitarie locali" ed esercitate dal servizio multizonale di medicina del lavoro presso l'azienda speciale "Unità sanitaria locale Centro-Sud" le seguenti funzioni:

     a) definizione dei protocolli di indagine sanitaria da eseguire nelle singole attività produttive in base alla conoscenza dei fattori di rischio;

     b) indicazione delle procedure sanitarie di intervento per garantire l'omogeneità, la confrontabilità e la standardizzazione dei dati;

     c) promozione e coordinamento in stretta collaborazione con gli operatori delle unità sanitarie locali, delle attività di ricerca e degli interventi sanitari preventivi, ispettivi e di controllo sulle condizioni di salute dei lavoratori, ivi compresi gli addetti ai lavori in miniera, i fanciulli e gli adolescenti;

     d) elaborazione epidemiologica dei dati per individuare danni e rischi con utilizzo anche a scopo di educazione sanitaria;

     e) verifica dei parametri tecnici ed igienici di riferimento introdotti nella normativa regolamentare e proposizione di eventuali rielaborazioni;

     f) esercizio di ogni altra funzione in materia di medicina del lavoro già esercitata dall'ispettorato del lavoro e dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), a norma delle vigenti disposizioni di legge, compresa la tutela delle lavoratrici madri e la vigilanza sui controlli sanitari dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti."

 

          Art. 22. Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

     1. Dopo il comma sesto dell'art. 6 della legge provinciale n. 1/1992 sono aggiunti i seguenti commi:

     “7. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 è istituita la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:

     a) un responsabile del servizio igiene e sanità pubblica di un'azienda speciale unità sanitaria locale;

     b) il direttore del laboratorio provinciale di chimica fisica;

     c) due laureati in medicina, di cui uno almeno specialista in radiologia;

     d) un laureato in fisica o un esperto qualificato iscritto nell'elenco di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964;

     e) un medico del servizio di medicina del lavoro.

     8. La commissione di cui al comma settimo è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

 

          Art. 23. Sostituzione del medico igienista distrettuale.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 14 della legge provinciale n. 1/1992 è aggiunto il seguente comma:

     “2-bis. In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica può sostituirsi al medico igienista distrettuale nello svolgimento delle funzioni di cui al comma primo, anche delegando un altro medico igienista di distretto."

 

          Art. 24. Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti.

     1. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, dopo le parole: "il tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano" sono inserite le parole: "o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale".

 

          Art. 25. Formazione in psicoterapia.

     1. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18 dopo le parole: "sanitaria tecnica e riabilitativa" sono inserite le parole: "nonché psicoterapia", e dopo le parole: "di sanitario di riabilitazione professionale" sono inserite le parole: "nonché in psicoterapia".

     2. Al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale n. 18/1993 è aggiunto il seguente periodo: "Nel citato regolamento di esecuzione, tenuto conto di volta in volta dei più alti requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vengono inoltre stabiliti l'ordinamento didattico per i corsi di specializzazione in psicoterapia, i criteri per l'accesso a tali corsi e le modalità per il conseguimento del diploma di specializzazione".

 

          Art. 26. Riconoscimento dei servizi prestati all'estero.

     1. Il servizio prestato da cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile al servizio prestato nella posizione funzionale corrispondente nelle aziende speciali unità sanitarie locali, è riconosciuto agli effetti economici con le modalità e le condizioni disciplinate dall'accordo provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 27. Servizi di medicina trasfusionale.

     1. In considerazione della particolare conformazione orografica del territorio provinciale e dei vincoli rappresentanti dalla viabilità locale, le unità di raccolta dei presidi ospedalieri di Bressanone e Brunico, oltre ad espletare i compiti di cui all'art. 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107, fermo restando la loro dipendenza sotto il profilo tecnico ed organizzativo dal servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospedaliero di Bolzano, provvedono, tramite appositi servizi di medicina trasfusionale aggregati ai rispettivi laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, direttamente a conservare ed assegnare il sangue umano per uso trasfusionale, ad assicurare una terapia trasfusionale mirata, a promuovere e praticare l'autotrasfusione nonché a garantire il buon uso del sangue.

     2. Il centro trasfusionale esistente presso il presidio ospedaliero di Merano opera ad integrazione del servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospedaliero di Bolzano.

 

          Art. 28. Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale.

     1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, concernente "Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale", è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 4.

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale istituisce una commissione composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in pediatria. Il presidente e il segretario sono designati dalla Giunta provinciale con la delibera di istituzione della commissione.

     2. La commissione svolge i seguenti compiti nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali:

     a) consulenza per quanto riguarda l'attuazione della presente legge;

     b) consulenza per quanto riguarda l'attuazione della normativa vigente riguardante le vaccinazioni e la prevenzione dell'infanzia e dell'età evolutiva;

     c) riesame e decisione su richiesta motivata dei responsabili dei Servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, nei confronti dei certificati di esenzione dalla vaccinazioni obbligatorie non conformi alle direttive tecniche impartite ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della presente legge.

     3. AI membri della commissione sono riconosciuti i compensi secondo la normativa provinciale; per ciascuna decisione di cui alla lettera c) del comma secondo è riconosciuto e ciascun componente della commissione il compenso stabilito per i componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.

     4. E' confermata la validità delle esenzioni delle vaccinazioni obbligatorie certificate dai medici curanti e specialisti nel periodo di vigenza dei decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 8, 8 marzo 1994, n. 164 e 6 maggio 1994, n. 273."

 

          Art. 29. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1995 le seguenti maggiori spese:

     a) lire 35 milioni per la concessione di premi di operosità ai sensi dell'art. 7;

     b) lire 28 milioni per il finanziamento delle commissioni di cui agli articoli 17 e 22;

     c) lire 50 milioni per l'anticipazione di indennizzi ai sensi dell'art. 20.

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma primo si provvede:

     a) per lire 63 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 52223 dello stato di previsione della spesa;

     b) per lire 50 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 52416 della spesa con il successivo articolo.

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 30. Variazioni al bilancio 1995.

     1. Nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1995 è istituito il seguente capitolo:

     Cap. 3616 - Recupero di anticipazioni per indennizzi a soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatori, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 20 della presente legge) COD/3.6./361 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     di nuova istituzione

     Cap. 52416 - Spese per anticipazione di indennizzi a soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 20 della presente legge) COD/05.2-1.5/1.1.161.2.08.08 lire 50.000.000

     di nuova istituzione

     Cap. 52420 - Assegnazioni alla UU.SS.LL. per l'erogazione del premio di operosità per pazienti psichiatrici (art. 7 della presente legge) COD/05.2-1.5/1.1157.2.08.08 lire 35.000.000

     in aumento

     Cap. 52290 - Spese per il funzionamento di commissioni, consigli e comitato operanti nel settore sanitario, istituiti presso l'amministrazione provinciale e per i relativi accertamenti (leggi provinciali 19 marzo 1991, n. 6 e 13 gennaio 1992, n. 1) lire 28.000.000

     in diminuzione

     Cap. 52223 - Spese correnti per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario provinciale (art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33), per l'attuazione di programmi o progetti di interesse provinciale nonché per la partecipazione a programmi di interesse nazionale nell'ambito delle finalità del servizio sanitario provinciale lire 63.000.000.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Comma già sostituito dall'art. 22 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.