§ 6.2.12 - L.R. 17 febbraio 1988, n. 5.
Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1988 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:17/02/1988
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Limite massimo di indebitamento).
Art. 2.  (Termine di approvazione dei piani annuali).
Art. 3.  (Piano di forestazione).
Art. 4.  (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).
Art. 5.  (Limiti di impegno).
Art. 6.  (Occupazione giovanile).
Art. 7.  (Interventi a favore degli anziani).
Art. 8.  (Proroga termini di scadenza della legge regionale sul diritto allo studio universitario).
Art. 9.  (Attuazione programmi di formazione professionale).
Art. 10.  (Modifica del termine di durata delle concessioni in materia di trasporti).
Art. 11.  (Informazioni al Consiglio).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.2.12 - L.R. 17 febbraio 1988, n. 5.

Disciplina della spesa del bilancio per l'esercizio 1988 e norme relative alle procedure dei programmi di spesa.

 

Art. 1. (Limite massimo di indebitamento).

     Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1988 è fissato in L. 159,630 miliardi.

 

     Art. 2. (Termine di approvazione dei piani annuali).

     Per l'esercizio 1988 sono integralmente confermate le disposizioni di cui agli artt. 1 - 3 - 4 e 6 della L.R. 18-5-1987 n. 13.

     La normativa di cui all'art. 2 della medesima legge si applica con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     - il termine di cui al 4° comma per l'esercizio 1988 è fissato al 31 marzo 1988;

     - (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Piano di forestazione).

     Il fondo occorrente all'attuazione degli interventi di forestazione per il 1988 da parte delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni non montani del Materano è determinato in L. 38 miliardi, di cui L. 28 miliardi a carico dei capitoli 3501 e 3502.

     Alla copertura della rimanente somma di L. 10 miliardi si provvederà con le risorse all'uopo destinate dal programma triennale della legge n. 64/1986, nonché con le assegnazioni statali previste dalla legge n. 752/1986 nel settore della forestazione produttiva.

     Al fondo si accede sulla base di un piano annuale che dovrà tener conto degli interventi previsti per la difesa del suolo, il consolidamento degli abitati, le opere di civiltà nelle campagne, il verde pubblico nei centri abitati la tutela del paesaggio con riferimento alle colture tipiche e alla creazione, al rafforzamento e alla riattivazione di vivai comunali, zonali e regionali.

     Tale piano dovrà esplicitamente prevedere, con onere a carico dei competenti capitoli di spesa, lo svolgimento di attività necessarie alla qualificazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore e dovrà indicare progetti organici di intervento nelle aree prescelte ed i criteri per l'acquisizione dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere.

     Il piano annuale potrà prevedere che una quota del fondo sia destinata alla realizzazione di progetti di forestazione produttiva.

 

     Art. 4. (Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale).

     Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione finanziaria annuale per l'esercizio 1988 o pluriennale viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) Piani paesistici di cui alla legge 8-8-1985, n. 431 - Stanziamento annuale di L. 200.000.000 al Cap. 3850;

     2) Stazione di Geodesia Spaziale e realizzazione di una rete di sensori sismici - Stanziamento annuale di L. 1.000.000.000 al Cap. 7120;

     3) Ammodernamento e sistemazione di strade provinciali - Stanziamento annuale per l'esercizio 1988 di L. 6.000.000.000 al Cap. 7025;

     4) Opere di consolidamento di abitati - Stanziamento annuale per l'esercizio 1988 di L. 20.000.000.000 al Cap. 1912;

     5) Contributi ai Comuni per interventi urgenti - Stanziamento annuale di L. 3.500.000.000 al Cap. 7110;

     6) Edilizia scolastica minore - Stanziamento annuale di L. 650.000.000 al Cap. 1421;

     7) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo - Stanziamento annuale di L. 1.000.000.000 al Cap. 4121;

     8) Spese per smaltimento di rifiuti - Stanziamento annuale di L. 1.600.000.000 al Cap. 4650;

     9) Spese per l'igiene pubblica - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al Cap. 4651;

     10) Contributi per servizi di macellazione - Stanziamento annuale di L. 730.000.000 al Cap. 5051;

     11) Fondo spese di rappresentanza - Stanziamento annuale di L. 20.000.000 al Cap. 170;

     12) Manutenzione e adattamento di locali - Stanziamento annuale di L. 700.000.000 al Cap. 710;

     13) Incarichi professionali - Stanziamento annuale di L. 2.500.000.000 al Cap. 560;

     14) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al Cap. 750;

     15) Spese e contributi per finalità promozionali - Stanziamento annuale di L. 600.000.000 al Cap. 850;

     16) Contributi per interventi in zone turistiche - Stanziamento annuale di L. 1.250.000.000 al Cap. 5820;

     17) Contributi per il turismo sociale e giovanile - Stanziamento annuale di L. 300.000.000 al Cap. 5860:

     18) Contributi per la promozione commerciale.

     Stanziamenti annuali:

     - Cap. 6050 L. 30.000.000

     - Cap. 6060 L. 100.000.000

     - Cap. 6070 L. 30.000.000

     - Cap. 6120 L. 30.000.000

     19) Contributi per le palestre scolastiche - Stanziamento annuale di L. 260.000.000 al Cap. 1460;

     20) Interventi urgenti di edilizia scolastica - Stanziamento di L. 800.000.000 al Cap. 1461;

     21) Contributi per impianti sportivi - Stanziamento annuale di L. 500.000.000 al Cap. 5925;

     22) Quota associativa al CINSEDO - Stanziamento annuale di L. 21.500.000 al Cap. 600 per la quota dovuta al CINSEDO ai sensi della legge regionale n. 38 del 30-12-1983;

     23) Contributi per bande musicali - Stanziamento annuale di L. 150.000.000 al Cap. 5841;

     24) Realizzazioni sedi della Giunta e del Consiglio. Gli interventi di cui all'art. 14 della legge regionale 18-5-1987, n. 13 sono fissati in L. 50 miliardi nel biennio 1988 89 con uno stanziamento annuale di L. 20 miliardi al Cap. 3740 del bilancio di previsione 1988;

     25) Attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva

- Stanziamento annuale di L. 450.000.000 al Cap. 1565;

     26) Servizi di trasporto urbano - Stanziamento annuale di L. 3.000.000.000 al Cap. 5485.

     Per la realizzazione dei vari interventi si applica la disciplina prevista dalle leggi di settore e quella rinveniente dalle leggi regionali 12-3-1986 n. 7 e 18-5-1987 n. 13.

     L'attuazione degli interventi compresi nel programma triennale di edilizia scolastica minore di cui all'art. 12 della L.R. 12-3-1986 n. 7 si provvede sulla base delle norme di cui alla L.R. n. 38/1978, escluse le opere non eccedenti l'importo di L. 100 milioni, per le quali si applicano le procedure di cui all'art. 10 della L.R. n. 10/1977.

 

     Art. 5. (Limiti di impegno).

     I limiti di impegno disposti dalle sottoindicate leggi regionali, a carico dei capitoli di spesa a fianco di esse indicati, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1988 e per i seguenti importi:

 

 

- Cap. 1420 - Edilizia scolastica LL.RR. 42/75

e 5/80                                              L. 700.000.000

- Cap. 3035 - Siccità 1983 - L.R. 33/83 - art. 5  L. 3.500.000.000

- Cap. 3700 - Rafforzamento urbano - L.R. 19/85     L. 700.000.000

- Cap. 5910 - Impianti sportivi - L.R. 30/74        L. 650.000.000

- Cap. 5930 - Impianti sportivi - L.R. 18/85        L. 300.000.000

- Cap. 6773 - Legge Merli L.R. 5/82                 L. 400.000.000

- Cap. 6790 - Opere igieniche - LL.RR. 9/73

e 24/85                                           L. 5.740.000.000

- Cap. 6900 - Compl. opere energia elettrica      L. 1.350.000.000

- Cap. 6910 - Edilizia pubblica - LL.RR. 9/73

e 24/85                                           L. 1.860.000.000

- Cap. 7010 - Opere stradali - LL.RR. 9/73

e 24/85                                           L. 6.120.500.000

 

 

     Art. 6. (Occupazione giovanile).

     Per le finalità di cui alla legge regionale 29-8-1985, n. 32 relativa agli interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, una spesa complessiva di L. 28.200.000.000 così articolata:

     - L. 17.700.000.000 a carico del cap. 1155 per attività formativa;

     - L. 500.000.000 a carico del cap. 1165 per contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili;

     - L. 10.000.000.000 a carico del cap. 1166 per interventi straordinari.

     Tali fondi, per l'esercizio finanziario 1988, sono integrati di una quota, pari al 5% degli stanziamenti relativi ai seguenti capitoli, fatta salva la compatibilità con le vigenti leggi di settore:

 

 

1) AGRICOLTURA                                      L. 836.250.000

     a) Cooperazione (capp. 2622-2624)

L. 5.500.000.000 x 5%                               L. 275.000.000

     b) Credito agrario (capp. 2962-2963-2964-2965)

L. 5.625.000.000 x 5%                               L. 281.250.000

     c) Miglioramenti fondiari

(capp. 3504-3505-3506) L. 5.600.000.000 x 5%        L. 280.000.000

2) ASSISTENZA SOCIALE (capp. 4090-4095-4105)

L. 14.310.000.000 x 5%                              L. 715.000.000

3) ARTIGIANATO (cap. 5681)

L. 300.000.000 x 5%                                  L. 15.000.000

4) TURISMO (capp. 5870-5871)

L. 6.468.000.000 x 5%                               L. 323.400.000

5) PROGRAMMA TRIENNALE

(capp. 7310-7312-7313-7315)

L. 48.000.000.000 x 5%                            L. 2.400.000.000

TOTALE                                            L. 4.290.000.000

 

 

     I suddetti fondi saranno ulteriormente incrementati con una quota del 5% sulle assegnazioni integrative relative all'incentivazione all'agricoltura ed alle attività produttive comprese nell'integrazione del primo programma triennale e del nuovo piano regionale di sviluppo di cui all'art. 6 della legge 910/1986 e alla delibera CIPE 29-12-1986 sui finanziamenti della legge 64/1986.

     Entro il 31 maggio 1988 il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale degli interventi della L.R. 32/85 sulla occupazione giovanile.

     Le domande di cui all'art. 3 della L.R. 32/85 intese ad ottenere gli interventi per le singole opportunità offerte dalla legge devono essere presentate entro i termini fissati dalla Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo, che dovrà prevedere anche le idonee forme di

pubblicizzazione.

     Per consentire la contrazione dei mutui con Istituti di credito convenzionati di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 32/1985, la Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle Cooperative, entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della Cooperativa al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto di convenzione e costituisce apposito fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dell'1% sulle somme assegnate ai soggetti beneficiari a titolo di investimenti in conto capitale.

 

     Art. 7. (Interventi a favore degli anziani).

     Al fine di migliorare il livello di assistenza, lo stanziamento globale in materia socio-assistenziale sarà utilizzato per non meno del 35% per interventi in favore degli anziani.

     Tale vincolo di destinazione vale sia per l'utilizzazione dei fondi assegnati alle UU.SS.LL. o ai Comuni (se hanno richiesto la gestione diretta dei servizi socio-assistenziali) sia per la utilizzazione del fondo di riserva a disposizione della Giunta regionale a norma della Direttiva attuativa della L.R. n. 50/1980.

 

     Art. 8. (Proroga termini di scadenza della legge regionale sul diritto allo studio universitario).

     I termini di efficacia della L.R. 6-1-1983 n. 5 concernente "Norme provvisorie sul diritto allo studio universitario" prorogati con leggi regionali 18-8-1984 n. 27 e 30-12-1985 n. 34 sono ulteriormente prorogati al 31-10-1988.

     Alla copertura degli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvederà con i fondi iscritti al cap. 1021 del bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Attuazione programmi di formazione professionale).

     Per le azioni formative rientranti nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio regionale per l'esercizio 1988 con finanziamento a completo carico del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, di cui ai capitoli 1152 - 1153 e 1155 del bilancio regionale, in attesa delle decisioni della Commissione CEE e dei decreti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, la Regione procede alle necessarie anticipazioni in misura non superiore, per ciascun capitolo, agli importi autorizzati per l'esercizio 1987.

 

     Art. 10. (Modifica del termine di durata delle concessioni in materia di trasporti).

     La concessione, di cui al 3° comma dell'art. 12 della L.R. 10-7-1981 n. 19, ha la durata di un anno ed è rinnovabile a domanda.

 

     Art. 11. (Informazioni al Consiglio).

     Per le spese impegnate sui capitoli di bilancio di seguito elencati, la Giunta trasmette ogni sei mesi al Consiglio regionale un apposito elenco contenente il capitolo di bilancio, i soggetti beneficiari, l'importo impegnato, le finalità della spesa, gli estremi dell'atto di impegno:

 

 

     - Cap.  560 spese per prestazioni professionali;

     - Cap.  750 spese per contributi per convegni;

     - Cap.  830 contributi e spese nel campo economico, sociale e

culturale;

     - Cap. 1461 opere urgenti, edilizia scolastica, igiene e sicurezza;

     - Cap. 1560 interventi straordinari per la promozione educativa e

culturale;

     - Cap. 3850 piani paesistici;

     - Cap. 4060 contributi agli asili nido;

     - Cap. 4105 servizi socio assistenziali;

     - Cap. 4650 smaltimento rifiuti;

     - Cap. 4651 igiene dell'acqua;

     - Cap. 4800 funzionamento consultori familiari;

     - Cap. 4810 assistenza alla maternità;

     - Cap. 5810 contributi straordinari Pro-Loco, EPT, ecc.;

     - Cap. 5820 contributi interventi urgenti zone turistiche;

     - Cap. 5840 propaganda turistica;

     - Cap. 5860 contributi una tantum per lo sviluppo dello sport, tempo

libero, turismo;

     - Cap. 5865 itinerari delle nevi;

     - Cap. 6050 promozione commerciale;

     - Cap. 6060 promozione commerciale;

     - Cap. 6070 promozione commerciale;

     - Cap. 6120 promozione commerciale;

     - Cap. 6270 contributo consorzi tra piccole e medie imprese;

     - Cap. 6450 soggiorno figli di emigrati residenti all'estero;

     - Cap. 7110 contributi ai Comuni per interventi urgenti.

 

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria).

     Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1988 e nel bilancio pluriennale 1988/90 ad esso allegato.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Integra l'art. 2, comma 5, della L.R. 18 maggio 1987, n. 13.