§ 4.2.15 - L.R. 18 agosto 1978, n. 38.
Finanziamento per l'edilizia scolastica minore.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/08/1978
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, nel quadro degli interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed, in particolare, della [...]
Art. 2.      Per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 4 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emettere decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni, sulla base [...]
Art. 3.      I finanziamenti di cui all'art. 2 sono concessi per la costruzione di centri di raccolta alunni, nonché per l'ampliamento ed il miglioramento degli edifici e dei locali di proprietà comunale [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto al successivo art. 8, il programma annuale degli interventi è approvato, entro il mese di aprile di ogni anno, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Art. 5.      Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonché il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le [...]
Art. 6.      In deroga all'art. 17 della già citata legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, i Comuni, con il finanziamento già accreditato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, provvedono direttamente al [...]
Art. 7.      In deroga alla procedura di cui all'art. 4, e per i soli interventi destinati alla urgente eliminazione di improvvisi ostacoli al regolare svolgimento delle attività scolastiche, la Giunta [...]
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 4.2.15 - L.R. 18 agosto 1978, n. 38.

Finanziamento per l'edilizia scolastica minore.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, nel quadro degli interventi intesi a favorire il decondizionamento socio-ambientale e culturale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ed, in particolare, della materna e dell'obbligo, finanzia progetti di edilizia scolastica minore il cui costo non superi 100 milioni e contribuisce, sino alla concorrenza della stessa somma, per opere di un importo superiore.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 4 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad emettere decreto di concessione dei finanziamenti a favore dei Comuni, sulla base della documentazione da essi presentata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25.

     La Giunta regionale delibera l'accredito ai Comuni del finanziamento concesso, nel modo seguente:

     - il 60% sulla base del verbale di consegna dei lavori;

     - il 40% sulla base della richiesta di somministrazione da parte del Comune, da cui risulti l'esecuzione di almeno il 50% delle opere.

 

     Art. 3.

     I finanziamenti di cui all'art. 2 sono concessi per la costruzione di centri di raccolta alunni, nonché per l'ampliamento ed il miglioramento degli edifici e dei locali di proprietà comunale destinati ad uso scolastico che risultano antigienici, insufficienti o comunque inadeguati al numero degli alunni e delle classi.

     Assumono carattere prioritario i finanziamenti per il completamento o per la maggiore spesa eventualmente derivante da gare in aumento per opere già finanziate con programmi precedenti; nonché per gli interventi volti alla eliminazione delle condizioni di antigienicità.

     Le carenze edilizie vanno calcolate in rapporto alla popolazione scolastica, sulla base di un'aula normale per ogni venticinque allievi.

     Una quota non inferiore al 50% delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge è destinata ai Comuni che abbiano popolazioni inferiore a 5.000 abitanti o ad interventi in frazioni o borgate rurali degli altri Comuni.

 

     Art. 4.

     Salvo quanto disposto al successivo art. 8, il programma annuale degli interventi è approvato, entro il mese di aprile di ogni anno, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     I Comuni interessati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale i progetti di massima, entro il termine perentorio del 10 marzo precedente.

 

     Art. 5.

     Per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza nonché il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 30 agosto 1976.

 

     Art. 6.

     In deroga all'art. 17 della già citata legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, i Comuni, con il finanziamento già accreditato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, provvedono direttamente al pagamento delle opere sulla base di stati di avanzamento redatti e firmati dal capo dell'Ufficio tecnico del Comune stesso o, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

 

     Art. 7.

     In deroga alla procedura di cui all'art. 4, e per i soli interventi destinati alla urgente eliminazione di improvvisi ostacoli al regolare svolgimento delle attività scolastiche, la Giunta regionale può deliberare

- su richiesta dei Comuni e previo sopralluogo dell'Ufficio tecnico

regionale - contributi di pronta erogazione, in misura non superiore ai 5

milioni.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     Il programma annuale relativo al 1978 è approvato dal Consiglio regionale nei termini di 70 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sulla base delle richieste pervenute entro 45 giorni dalla pubblicazione.