§ 5.2.16 - L.R. 30 novembre 1984, n. 38.
Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/11/1984
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La presente legge è diretta ad assicurare un'azione coordinata degli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, per prevenire e [...]
Art. 2.      La Regione Basilicata, in aderenza al dettato costituzionale, all'art. 5 dello Statuto e nell'ambito delle attribuzioni ad esse afferite dal D.P.R. 24-7-77 n. 616 e dalla legge 23-12-78, n. 833, [...]
Art. 3.      Gli obiettivi della presente legge si attuano favorendo:
Art. 4. 
Art. 5.      E' istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale un centro di documentazione con il compito di:
Art. 6.      Ai fini della presente legge si considerano portatori di handicaps le persone che presentino una minorazione nelle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali di natura congenita o [...]
Art. 7.      All'accertamento dell'handicap, del grado di gravità e dello stato di bisogno si provvede in conformità delle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 8.      Per l'ausilio dell'handicappato fisico e/o sensoriale la Unità Sanitaria Locale deve fornire la più vasta serie di oggetti rispondenti alla tecnologia più avanzata, che siano utili per gli atti [...]
Art. 9.      Le Unità Sanitarie Locali devono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, servizi di riabilitazione rapportati agli effettivi bisogni, per provvedere all'assistenza [...]
Art. 10.      Per la gestione dei servizi, di cui alla presente legge, i Comuni, singoli o associati e le Unità Sanitarie Locali per la parte di competenza, possono avvalersi dell'opera di associazioni [...]
Art. 11.      Al fine di un compiuto esercizio del diritto allo studio, nella scuola materna e dell'obbligo, da parte dei soggetti portatori di handicaps, i Comuni e le U.S.L., per quanto di propria [...]
Art. 12.      In conformità all'art. 3 della L.R. 1° marzo 80 n. 13, la Regione predispone appositi piani annuali per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di handicaps, nonché per la [...]
Art. 13.      Tenuto conto delle prescrizioni della L.R. 1-3-80, n. 13, gli interventi di formazione professionale in favore degli handicappati devono tendere a sbocchi occupazionali.
Art. 14.      La Regione cura la formazione professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali e dei Comuni nel campo della riabilitazione e della lotta all'emarginazione e dell'assistenza, nel rispetto [...]
Art. 15.      La Regione assume iniziative volte a promuovere e favorire l'inserimento nel lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso la cooperazione integrata.
Art. 16.      La Regione opera per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. del 27 aprile [...]
Art. 17.      La Regione e gli Enti gestori devono garantire la piena partecipazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.


§ 5.2.16 - L.R. 30 novembre 1984, n. 38.

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

 

TITOLO I

FINALITA' ED OBIETTIVI

 

Art. 1.

     La presente legge è diretta ad assicurare un'azione coordinata degli interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps con minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, per rendere effettivo l'inserimento nella vita sociale, culturale e lavorativa.

 

     Art. 2.

     La Regione Basilicata, in aderenza al dettato costituzionale, all'art. 5 dello Statuto e nell'ambito delle attribuzioni ad esse afferite dal D.P.R. 24-7-77 n. 616 e dalla legge 23-12-78, n. 833, formula programmi per l'attivazione di servizi e interventi integrativi in materia di prevenzione, diagnosi, riabilitazione, diritto allo studio, formazione professionale, igiene ambientale ed inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.

 

     Art. 3.

     Gli obiettivi della presente legge si attuano favorendo:

     a) la informazione socio-sanitaria e la prevenzione degli handicaps;

     b) la permanenza e l'integrazione dell'handicappato nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;

     c) il superamento di ogni forma di emarginazione;

     d) il superamento degli istituti;

     e) l'inserimento e l'integrazione scolastica;

     f) l'effettiva fruibilità delle strutture abitative, dei trasporti, delle comunicazioni e dei servizi;

     g) l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo;

     h) la concreta possibilità di esercitare lo sport, il turismo e le attività di tempo libero.

 

     Art. 4. [1]

     I Comuni, singoli o associati, e le Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge.

     I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le UU.SS.LL. che intendono avvalersi, ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, ne faranno richiesta entro il 31 luglio di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo.

     Tale documentazione deve contenere:

     - la descrizione dell'iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;

     - l'indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;

     - numero e qualificazione del personale necessario;

     - l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e alla attuazione delle attività.

     - la spesa prevista distinta per qualificazione.

     E' fatto obbligo agli enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

     L'applicazione coordinata degli interventi, di cui alla presente legge, sarà curata da uno degli uffici del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale.

     Gli interventi di cui al presente articolo già in atto alla data del 30-11-1984 a cura dell'Amministrazione Provinciale di Matera e di altri enti potranno continuare fino all'attivazione dei medesimi da parte dei Comuni, singoli o associati, delle UU.SS.LL. o delle Comunità Montane.

 

     Art. 5.

     E' istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale un centro di documentazione con il compito di:

     a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei portatori di handicaps;

     b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni degli handicappati e ai servizi pubblici e privati di carattere socio-sanitario in correlazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge 23-12-78 n. 833;

     c) compiere ricerche in campo socio-sanitario anche in collaborazione con Istituti universitari e Centri specializzati.

     Per le finalità di cui alla precedente lettera b) e per favorire puntuali ed efficaci scelte di intervento diversificate sul territorio, ciascuna USL della Regione in collaborazione con i Comuni, promuove una rilevazione dei bisogni dei portatori di handicaps residenti nel territorio provvedendo al costante aggiornamento.

 

     Art. 6.

     Ai fini della presente legge si considerano portatori di handicaps le persone che presentino una minorazione nelle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali di natura congenita o comunque intervenuta in seguito ad evento morboso o traumatico, generante processi di emarginazione.

 

     Art. 7.

     All'accertamento dell'handicap, del grado di gravità e dello stato di bisogno si provvede in conformità delle leggi statali e regionali vigenti.

 

TITOLO II

RIABILITAZIONE ED ASSISTENZA

 

     Art. 8.

     Per l'ausilio dell'handicappato fisico e/o sensoriale la Unità Sanitaria Locale deve fornire la più vasta serie di oggetti rispondenti alla tecnologia più avanzata, che siano utili per gli atti più comuni della vita quotidiana, a norma della legge 11-11-1983, n. 638, del D.M. 2-3-1984, del D.M. 30-5-1984 e successive disposizioni amministrative di attuazione.

     In particolare, le UU.SS.LL. concedono contributi per le spese documentate, sostenute per l'adeguamento funzionale degli autoveicoli e motoveicoli, in relazione alla differenza di costo rispetto agli autoveicoli tipo.

     Con direttiva regionale saranno definite le modalità e le condizioni per la fruizione dei benefici.

 

     Art. 9.

     Le Unità Sanitarie Locali devono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, servizi di riabilitazione rapportati agli effettivi bisogni, per provvedere all'assistenza e alla terapia globale e motivata del normale contesto di vita del soggetto.

     L'assistenza domiciliare comprende in particolare quella sanitaria- psicologica, di socializzazione, informazione e di sostegno ai nuclei familiari, l'attuazione delle terapie più semplici e, ove necessario, la collaborazione domestica e/o l'accompagnamento.

     Le Unità Sanitarie Locali possono organizzare forme di assistenza integrata privilegiando l'attivazione di case famiglie e comunità alloggio, con un numero di utenti di norma non superiore a 7, preferibilmente residenti nella stessa USL, nel rispetto di idonee tipologie edilizie, assicurando, ove necessario, l'assistenza infermieristica continua.

     Presso ogni USL viene attivata, utilizzando le esperienze esistenti nel settore, una équipe di operatori dei servizi socio-psico-pedagogici, sanitari e formativi con il compito di svolgere attività di macro- osservazione, depistage e primo orientamento per i portatori di handicaps.

 

     Art. 10.

     Per la gestione dei servizi, di cui alla presente legge, i Comuni, singoli o associati e le Unità Sanitarie Locali per la parte di competenza, possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute ed istituzioni private di assistenza non aventi scopi di lucro, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed operativa, ai sensi della normativa vigente.

     A questo fine i Comuni, singoli, associati e le Unità Sanitarie Locali stipulano con i suddetti organismi apposite convenzioni.

     La eventuale utilizzazione degli obiettori di coscienza e del personale di volontariato civile è disciplinata dalla normativa regionale e statale vigente in materia.

 

TITOLO III

INSERIMENTO

 

     Art. 11.

     Al fine di un compiuto esercizio del diritto allo studio, nella scuola materna e dell'obbligo, da parte dei soggetti portatori di handicaps, i Comuni e le U.S.L., per quanto di propria competenza, e ferma restando la normativa statale vigente in materia, programmano ed attuano d'intesa con i distretti scolastici:

     a) l'assistenza socio-psico-sanitaria e specialistica;

     b) l'assistenza fisica ai soggetti invalidi e non autosufficienti;

     c) trattamenti terapeutici di riabilitazione e di socializzazione nelle diverse forme ritenute opportune, in corrispondenza della disabilità.

     Gli Enti competenti si avvalgono, per l'aggiornamento del personale docente, per la programmazione e la ricerca didattica della collaborazione dell'I.R.R.S.A.E.

     La Regione eroga ai Comuni contributi finanziari per:

     1) le spese di trasporto il cui fine sia quello dell'ulteriore integrazione e socializzazione;

     2) la formazione del personale non docente e di quello delle scuole materne;

     3) l'assistenza fisica e l'accompagnamento nel trasporto a scuola;

     4) le attività extrascolastiche e del tempo libero;

     5) la fornitura di materiale didattico;

     6) la terapia globale e motivata all'interno del gruppo di classe.

     Favorisce, inoltre, l'accesso all'handicappato alla scuola secondaria superiore con agevolazioni nel campo dei trasporti e dell'accompagnamento.

     I benefici di cui al comma precedente sono estesi a coloro che intendono seguire i corsi universitari in raccordo con le norme regionali sul diritto allo studio universitario.

 

     Art. 12.

     In conformità all'art. 3 della L.R. 1° marzo 80 n. 13, la Regione predispone appositi piani annuali per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di handicaps, nonché per la formazione e l'aggiornamento di formatori.

 

     Art. 13.

     Tenuto conto delle prescrizioni della L.R. 1-3-80, n. 13, gli interventi di formazione professionale in favore degli handicappati devono tendere a sbocchi occupazionali.

     Essi pertanto devono essere praticati in una situazione formativa in grado di offrire metodologie, procedure didattiche, ambienti, attrezzature e co-presenze di personale educativo.

     Allo scopo di facilitare l'intervento formativo, i piani pluriennali ed annuali di cui agli artt. 5 - 6 - 7 della citata legge n. 13 devono prevedere i servizi di supporto, quando necessari, tra i quali trasporti, mensa, accompagnatore.

 

     Art. 14.

     La Regione cura la formazione professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali e dei Comuni nel campo della riabilitazione e della lotta all'emarginazione e dell'assistenza, nel rispetto della normativa contrattuale.

     La Regione cura, altresì, l'organizzazione di corsi di riqualificazione delle cooperative di servizi socio-sanitari.

 

     Art. 15.

     La Regione assume iniziative volte a promuovere e favorire l'inserimento nel lavoro dei cittadini portatori di handicaps anche attraverso la cooperazione integrata.

     Alle cooperative di produzione, di servizio, artigianali ed a quelle agricole, forestali, zootecniche e vivaistiche che presentino accertati requisiti di continuità lavorativa e che abbiano tra i propri soci il minimo di 1/3 e il massimo di 2/3 di soggetti handicappati, la Regione, sul costo documentato di acquisto di attrezzature nei limiti del bilancio regionale, assegna contributi fino all'importo massimo previsto dalle leggi regionali vigenti in materia, aumentato del 15% del costo predetto e comunque non inferiore al 70%.

     Per l'espletamento del lavoro degli handicappati, i contributi di cui al comma precedente, in relazione alle esigenze di acquisto o adeguamento delle attrezzature necessarie sono estesi anche ai lavoratori autonomi portatori di handicaps e alle aziende private, non soggette alle assunzioni obbligatorie previste dalla normativa statale vigente che assumano portatori di handicaps.

 

     Art. 16.

     La Regione opera per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai luoghi di lavoro, agli alloggi in cui vivono i portatori di handicaps e ai mezzi di trasporto pubblico.

     A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/81 e successive modificazioni per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche.

     (Omissis) [2].

     La Regione determina, altresì, nei piani di edilizia residenziale le aliquote degli alloggi da realizzare secondo le prescrizioni previste per i portatori di handicaps. La Giunta regionale curerà infine, la formulazione di apposita normativa tecnica di riferimento, nonché la effettuazione di campagne informative, di incentivazione e di promozione per il superamento delle barriere architettoniche.

     Nei piani regionali dei trasporti è fissata la quota di mezzi di trasporto pubblico acquistati con contributo regionale accessibili ai soggetti con gravi difficoltà di deambulazione.

     Nei piani medesimi sono previsti interventi per la modifica e l'adeguamento delle caratteristiche tecniche dei servizi pubblici ad impianto fisso e delle strutture di accesso o di supporto ai servizi automobilistici.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 17.

     La Regione e gli Enti gestori devono garantire la piena partecipazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

     Le modalità della partecipazione di cui al comma precedente saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale e degli organismi esecutivi degli Enti gestori, secondo le rispettive competenze.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 26 aprile 1985, n. 23.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 21 gennaio 1997, n. 7.