§ 4.1.32 - L.R. 26 aprile 1985, n. 23. - Applicazione dell'art. 37 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e condono edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:26/04/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.  La presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in applicazione del secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché la corresponsione di un contributo [...]
Art. 2.  Il contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive ultimate così come definite all'art. 31 della stessa legge, dopo [...]
Art. 3.  Il contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 ed entro il 29 [...]
Art. 4.  Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: Assetto del territorio, come previste all'allegato A/8 - [...]


§ 4.1.32 - L.R. 26 aprile 1985, n. 23. - Applicazione dell'art. 37 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e condono edilizio.

(B.U. n. 50 del 15 maggio 1985).

 

Art. 1. La presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in applicazione del secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché la corresponsione di un contributo per oneri di urbanizzazione in applicazione del terzo comma del citato art. 37.

     I contributi, determinati in conformità della presente legge, sono corrisposti ai Comuni dai soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

     Art. 2. Il contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive ultimate così come definite all'art. 31 della stessa legge, dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, è determinato come ai successivi commi.

     Il contributo di concessione, dovuto ai sensi degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, determinato dai Comuni in applicazione dei D.P.G.R. 13 giugno 1977, n. 569, 16 febbraio 1978, n. 149, 30 aprile 1980, n. 362 e 30 aprile 1980, n. 363, rimane immutato per le seguenti categorie di opere abusive:

     a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq. 300;

     b) opere di edilizia qualificabile di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 o classificata catastalmente A/1.

     Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, lo stesso contributo di concessione è diminuito:

     1) del 50 per cento per gli aventi titolo alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che abbiano realizzato opere abusive per le quali siano stati richiesti i benefici di cui alle leggi 30 aprile 1980, n. 115 e 21 luglio 1984, n. 363 e normative regionali di applicazione, nonché nei casi di costruzioni abusive eseguite o acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione da parte del richiedente, che risulti risiedervi alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 medesima;

     2) del 30 per cento in tutti gli altri casi.

 

     Art. 3. Il contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 ed entro il 29 gennaio 1977, è determinato in misura pari a quello previsto in applicazione del D.P.G.R. 13 giugno 1977, n. 569 e 30 aprile 1980, n. 362, per le seguenti categorie:

     a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq. 300;

     b) abitazioni qualificabili di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 o classificate catastalmente A/1.

     Sono escluse dalla corresponsione del contributo le altre categorie di opere.

 

     Art. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: Assetto del territorio, come previste all'allegato A/8 - n. 1 alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, sono integrate con le seguenti attribuzioni:

     «- di curare gli adempimenti connessi alla vigilanza ed al controllo dell'attività urbanistica - edilizia anche in applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

     Tenuto conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede alla integrazione della dotazione organica assegnata, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, all'Ufficio urbanistica e beni ambientali, nonché all'articolazione della struttura, nei modi e con i criteri di cui al sesto comma dell'art. 11 della predetta legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.