Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 26/04/1985 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in applicazione del secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché la corresponsione di un contributo [...] |
Art. 2. Il contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive ultimate così come definite all'art. 31 della stessa legge, dopo [...] |
Art. 3. Il contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativo alle opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 ed entro il 29 [...] |
Art. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: Assetto del territorio, come previste all'allegato A/8 - [...] |
§ 4.1.32 - L.R. 26 aprile 1985, n. 23. - Applicazione dell'art. 37 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di abusivismo e condono edilizio.
(B.U. n. 50 del 15 maggio 1985).
Art. 1. La presente legge disciplina la modifica del contributo di concessione in applicazione del secondo comma dell'art. 37 della
I contributi, determinati in conformità della presente legge, sono corrisposti ai Comuni dai soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della
Art. 2. Il contributo di concessione, di cui al secondo comma dell'art. 37 della
Il contributo di concessione, dovuto ai sensi degli artt. 5, 6 e 10 della
a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq. 300;
b) opere di edilizia qualificabile di lusso ai sensi del
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, lo stesso contributo di concessione è diminuito:
1) del 50 per cento per gli aventi titolo alla sanatoria di cui alla
2) del 30 per cento in tutti gli altri casi.
Art. 3. Il contributo per opere di urbanizzazione di cui al terzo comma dell'art. 37 della
a) opere di edilizia residenziale o turistica di superficie complessiva superiore a mq. 300;
b) abitazioni qualificabili di lusso ai sensi del
Sono escluse dalla corresponsione del contributo le altre categorie di opere.
Art. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le competenze dell'ufficio urbanistica e beni ambientali, dell'area operativa: Assetto del territorio, come previste all'allegato A/8 - n. 1 alla
«- di curare gli adempimenti connessi alla vigilanza ed al controllo dell'attività urbanistica - edilizia anche in applicazione della
Tenuto conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede alla integrazione della dotazione organica assegnata, ai sensi dell'art. 85 della